Obbligo di collocamento disabili, inasprite le sanzioni

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Dal 1° gennaio le aziende che hanno in organico un numero compreso tra 15 e 35 dipendenti sono costrette ad assumere un disabile quando hanno in organico almeno 15 dipendenti e non più dal 16° dipendente .

Dal 1° gennaio le aziende che hanno in organico un numero compreso tra 15 e 35 dipendenti sono costrette ad assumere un disabile quando hanno in organico almeno 15 dipendenti e non più dal 16° dipendente (Dlgs. n. 151/2015).

Tali aziende hanno 60 giorni per assumere il disabile; mentre fino al 31 dicembre 2017 l’obbligo di assumere un disabile era previsto da quando si provvedeva ad effettuare una nuova assunzione. Rispetto alla precedente normativa nulla è cambiato per le aziende che hanno in organico un numero di persone compreso tra 35 e 50 e superiore a 50, le quali devono assumere rispettivamente 2 disabile ed il 7% dell’organico aziendale.

Altro aspetto che cambia con la nuova normativa è quello sanzionatorio che con l’articolo 5 del Dlgs. n.185/2016 ha previsto sanzioni più severe per chi risulta inadempiente all’obbligo. Le aziende inadempienti possono essere sottoposte a diffida, per cui dovranno rispettare i termini imposti dalla diffida per regolarizzare la loro posizione, così come previsto dalla nota n.2283 del 23 marzo 2017 dell’Inail. Inoltre il datore inadempiente potrà rispettare l’obbligo del collocamento obbligatorio solo attraverso richiesta numerica, così come stabilito dal Ministero del Lavoro.

Un datore di lavoro nel conteggiare il numero dei dipendenti utile a far scattare l’obbligo del collocamento obbligatorio, non dovrà considerare:

- gli assunti con contratto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi;

- i disabili assunti dall’azienda per rispettare il collocamento obbligatorio;

- i soci di cooperative di produzione e lavoro;

- i dirigenti;

- gli assunti con contratto di inserimento e reinserimento;

- i lavoratori in somministrazione presso l’utilizzatore, tranne quanto previsto dall’articolo 34 comma 3 del Dlgs. n.81/2015;

- gli assunti per svolgere attività lavorativa all’estero per la durata di tale attività;

- i lavoratori socialmente utili assunti dal’azienda;

- i lavoratori a domicilio;

- i lavoratori che aderiscono al programma di emersione;

- gli apprendisti.

Altra accortezza deve essere adottata nell’effettuare il conteggio dei dipendenti quando in organico si hanno persone assunte a tempo parziale.

Tali dipendenti dovranno essere conteggiati come unità intere solo quando siano stati assunti con un contratto a tempo parziale che preveda un orario che sia almeno pari al 50% di quanto previsto per una assunzione a tempo pieno.

L’articolo 15 del Dlgs. n.185 del 24 settembre 2016 (correttivo Jobs act) ha previsto importanti novità in merito alle sanzioni da applicare a chi non rispetta il collocamento obbligatario. È stato previsto un aumento di sanzioni, rispetto alla precedente normativa, nel caso in cui il datore di lavoro non rispetta l’obbligo di assumere disabili. Di fatto si passa da una sanzione di € 62,77 per ogni lavoratore disabile non occupato nella giornata ad una pari ad € 153,20. L’importo da sanzionare dovrà essere calcolato su 5 o 6 giorni in base al numero di giorni della settimana in cui si lavora in azienda. Questo significa che l’importo della sanzione settimanale potrà essere compreso tra € 766,00 (€153,20x5) ed € 919,20 (153,20x6).

L’imprenditore potrà essere sanzionato dopo che siano trascorsi 60 giorni dal momento in cui l’azienda avrebbe dovuto attenersi al rispetto del collocamento obbligatorio.

Il legislatore ha previsto l’applicazione anche della diffida con cui in pratica si diffida il datore di lavoro ad ottemperare all’obbligo, in cambio di una riduzione della sanzione prevista pari ad ¼ dell’importo massimo stabilito per ogni giorno di inottemperanza dell’obbligo.Giulio D’Imperio

 

Obbligo di collocamento disabili, inasprite le sanzioni - Ultima modifica: 2018-01-20T10:56:01+01:00 da Dulcinea Bignami

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