L’Inps con la circolare n.49 del 30 marzo 2020 ha fornito ulteriori precisazioni in merito a tre opportunità previste dal decreto “Cura Italia” (D.L.18/2020) a favore dei lavoratori agricoli.
Le tre misure nuovamente affrontate dall’istituto previdenziale sono:
- indennità una tantum di €600 previste per i lavoratori agricoli autonomi;
- la indennità una tantum di €600,00 prevista per gli OTD;
- la proroga della disoccupazione agricola
Inoltre sono state meglio chiarite anche le incompatibilità previste con le indennità una tantum
Indennità lavoratori agricoli autonomi
L’Istituto previdenziale affrontando tale argomento ha tenuto a precisare che oltre ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni devono essere ricompresi anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione autonoma agricola ed i lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
Per usufruire del beneficio occorre non risultare titolari di pensione e non essere iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, tranne che alla Gestione separata dell’Inps. L’importo previsto di €600,00 per il mese di marzo 2020, erogato dall’Inps, previo presentazione di una domanda, non produce reddito e a fronte di tale importo non viene riconosciuta né la contribuzione figurativa né gli assegni per il nucleo familiare.
Indennità otd
La indennità una tantum prevista per gli Operai agricoli a tempo determinato (OTD) per il mese di marzo 2020, pari ad €600,00, deve essere elargita anche ai piccoli coloni ed a compartecipanti familiari. Per beneficiare di tale opportunità occorre aver svolto almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e non bisogna essere titolari di un trattamento pensionistico diretto. Anche in questo caso non viene riconosciuta né la contribuzione figurativa, né il diritto a ricevere l’assegno previsto per il nucleo familiare.
Compatibilità e non con la indennità una tantum
L’Inps ribadisce l’incompatibilità delle indennità una tantum con il reddito di cittadinanza e le altre indennità previste dal D.L.18/2020, con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, con l’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, con le pensioni degli enti di previdenza di enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e delle casse previdenziali dei liberi professionisti, oltre che con l’indennità prevista per l’Ape Sociale. Per la prima volta l’Inps chiarisce che tale indennità non è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.
Per quanto riguarda le compatibilità è stato previsto che tale indennità è compatibile con gli importi derivanti da borse lavoro, stage, tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, compensi derivanti dall’attività sportiva dilettantistica, e con le prestazioni di lavoro occasionale nel limite dei compensi di importo non superiore ad €5.000,00 per anno civile.
Nulla dice l’Inps, ancora una volta, in merito né alla incompatibilità né alla compatibilità con la indennità di disoccupazione agricola per cui ritengo che non ci dovrebbero essere divieti di cumulo.
La proroga della domanda di disoccupazione
L’Inps ha chiarito che le domande di disoccupazione agricola potranno essere presentate oltre il 31 marzo 2020 (data inizialmente prefissata) e fino al 1° giugno 2020, fermo restando la trattazione ordinaria di quelle presentate entro il 31 marzo 2020. Per le domande già presentate la liquidazione degli importi non subirà alcun rinvio, in quanto avverrà non appena saranno disponibili i dati contributivi e retributivi derivanti dalle denunce aziendali. Inoltre non c’è alcuna variazione in merito agli interessi legali da pagare nel caso in cui si dovesse verificare un ritardo nel pagamento della indennità di disoccupazione.
Pertanto gli interessi legali, se spettanti, decoreranno:
- dal 121° giorno successivo a quello della pubblicazione degli Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, per le domande presentate entro il 31 marzo 2020;
- dal 121° giorno successivo a quello della presentazione della domanda per le domande presentate dal 1° aprile 2020 al 1° giugno 2020.
Infine l’istituto previdenziale precisa che il decorrere degli interessi legali è strettamente legato alla completezza della domanda presentata.