Gli ecoschemi della Pac 2023-2027 hanno dedicato molta attenzione al settore zootecnico; infatti, l’ecoschema 1, denominato “Pagamento per la riduzione dell’antibiotico resistenza e per il benessere animale”, è interamente dedicato alla zootecnia e prevede un plafond di 376,4 milioni di euro annui, pari al 42,4% dell’intero stanziamento annuo per gli ecoschemi (tab. 1).
Lo scopo è quello di un sostegno alle aziende zootecniche finalizzato a contrastare il fenomeno dell’antibiotico-resistenza e aumentare il benessere degli animali allevati.
Articolo pubblicato sulla rubrica La Pac sotto la lente di Terra e Vita
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Due livelli di impegno
L’ecoschema 1 è articolato su tutto il territorio nazionale e prevede due livelli di impegno:
- livello 1, riguarda il rispetto di soglie di impiego del farmaco veterinario (antibiotici);
- livello 2, riguarda gli allevamenti che si impegnano al rispetto di obblighi specifici nel settore del benessere animale, aderendo al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (Sqnba).
I due livelli non sono cumulabili; infatti, l’adesione al Sqnba, condizione necessaria per l’accesso al livello 2 dell’Ecoschema 1, comporta che l’allevatore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici, nella stessa misura prevista per l’adesione al livello 1. Pertanto, i due livelli sono alternativi, altrimenti si darebbe luogo a un doppio finanziamento per il medesimo impegno.
L’Eco 1 Livello 1 è destinato a quasi tutte le specie allevate (bovini da latte, bovini da carne, bovini a duplice attitudine, bufalini, suini, ovini e caprini), invece l’Eco 1 Livello 2 è rivolto solamente a bovini da latte, bovini da carne, bovini a duplice attitudine e suini.
Un allevatore può aderire, alternativamente, al Livello 1 o al Livello 2, per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo, demarcando correttamente i capi animali che determinano le Uba premiabili sul Livello 1 da quelli che determinano le Uba premiabili sul Livello 2.
Questo articolo è dedicato all’Eco 1 Livello 2 “benessere animale”, facendo seguito all’articolo sull’Eco 1 Livello 1 “riduzione degli antibiotici”, pubblicato su TerraeVita n. 25/2023.
L’obiettivo, indicato nel Psp, dell’adesione degli allevamenti al Sqnba è quello di perseguire le finalità introdotte dalle Strategie Farm to Fork e Biodiversità 2030, relativamente alle tematiche di benessere animale e sostenibilità ambientale contribuendo alla protezione ed alla resilienza delle zone agricole e naturali.
Attuazione in due fasi
Il Piano Strategico della Pac (Psp) e il Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 (art. 17) hanno dettato gli impegni e i requisiti per l’accesso all’Eco 1 Livello 2. Tali impegni prevedono un requisito fondamentale: l’adesione al Sqnba con ricorso al pascolo.
I disciplinari per l’adesione al Sqnba (vedi box) non sono stati ancora adottati per cui l’allevatore, nel 2023, non ha potuto richiedere ed ottenere la certificazione dal competente Organismo di Certificazione.
Per tale ragione, l’attuazione dell’Eco 1 Livello 2 avverrà in due fasi:
- per il 2023, con un’adesione transitoria, preparatoria e parziale;
- per il 2024 e anni successivi con la l’adesione completa al Sqnba.
Tale attuazione in due fasi è stata sancita da due provvedimenti normativi:
- il Decreto ministeriale n. 185145 del 30 marzo 2023, che modifica l’art. 17 del Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022;
la Circolare Agea n. 31369 del 28 aprile 2023 che contiene la disciplina dell’Ecoschema 1, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Le regole per il 2023
Per la sola campagna 2023, vista l’attuale indisponibilità dei disciplinari Sqnba, vige un regime transitorio, che comunque consente di accedere al pieno pagamento dell’Eco 1 Livello 2.
Per il 2023, l’impegno si considera soddisfatto con l’inserimento della richiesta di adesione al Sqnba nella Domanda Unica della Pac, a cui dovrà far seguito l’effettiva adesione presso il competente Organismo di Certificazione e, inoltre, sarà necessario detenere superfici ammissibili a pascolo dichiarate in Domanda Unica, sulle quali è esercitata l’attività di pascolamento.
La richiesta di adesione comporta che l’agricoltore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici secondo quanto previsto dal Livello 1 del presente eco-schema.
In sintesi, per il 2023, l’adesione all’Eco 1 Livello 2 implica i seguenti quattro impegni:
- inserimento della richiesta di adesione al Sqnba nella Domanda Unica della Pac;
- registrazione/iscrizione a ClassyFarm entro il 31 dicembre 2023;
- riduzione degli antibiotici nella misura prevista per l’adesione all’Eco 1 Livello 1;
- attività di pascolamento.
Il pascolamento nel 2023
L’obbligo di pascolamento si ritiene soddisfatto nei termini indicati all’art. 3, lettera h) del Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 ovvero se il pascolamento è esercitato:
- in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;
- con un carico di bestiame di almeno 0,2 Uba/ettaro/anno;
- con animali detenuti dal richiedente del premio;
- con animali appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo;
- con un carico di bestiame adeguato alla conservazione del prato permanente;
- nel rispetto dei piani di gestione stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, se presenti.
La normativa prevede il pascolamento obbligatorio su superfici classificate a “prato permanente o pascolo permanente” con un carico di bestiame di almeno 0,2 Uba/ettaro/anno. Non è prevista una densità massima per il carico di bestiame; questo fatto si presta ad atteggiamenti speculativi ed elusivi. Per questa ragione, la normativa sarà, a breve, modificata con un decreto ministeriale che prevede un carico massimo di bestiame di 2 Uba/ettaro/anno per le zone vulnerabili da nitrati (Zvn) e di 4 Uba/ettaro/anno per le altre zone.
Dal 2024 si va a regime
Nella fase a regime, dal 2024, l’adesione all’Eco 1 Livello 2 prevede che l’allevatore si impegni ad aderire al Sqnba, presentando la domanda di adesione agli Organismi di Certificazione accreditati (OdC), rispettandone gli impegni con relativa certificazione e, inoltre, prevedendo il ricorso al pascolo degli animali.
La normativa prevede due deroghe all’adesione al Sqnba nei seguenti casi: allevamenti biologici e allevamenti di piccole dimensioni.
Gli allevamenti biologici possono beneficiare del pagamento dell’Eco 1 Livello 2, senza ulteriori impegni, in quanto la certificazione dell’allevamento biologico è equiparata alla certificazione Sqnba. La deroga è valida anche per gli allevamenti in conversione, a condizione che terminato il periodo di conversione l’allevamento risulti certificato biologico.
Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 Uba nell’anno 2022 per l’anno di domanda 2023, mentre per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 Uba riferite alla consistenza media di stalla dell’anno precedente) possono beneficiare del pagamento dell’Eco 1 Livello 2 senza adesione e certificazione al Sqnba. Tuttavia, per usufruire di questa facilitazione, le Regioni e le Province autonome competenti devono autorizzare la deroga ed eseguire i controlli in merito all’obbligo dell’impegno del pascolamento.
L’importo del pagamento
Il pagamento è concesso, con priorità al detentore dell’allevamento, come pagamento annuale compensativo per tutte le Uba oggetto d’impegno e l’importo unitario è diversificato per ciascuna tipologia allevata (tab. 2).
Il premio per il Livello 2 è calcolato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le Uba premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ogni orientamento produttivo e categoria. Per l’anno 2023 il rispetto dell’impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo.
Gli importi unitari previsti sono i seguenti:
- bovini da latte e duplice attitudine 240 €/Uba;
- bovini da carne 240 €/ Uba;
- suini 300 €/ Uba.
Le Uba premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria e sono desunte da ClassyFarm e dalla Bdn al 31 dicembre dell’anno di domanda. Entro la medesima data, gli agricoltori provvedono, ove necessario, a correggere o aggiornare le informazioni presenti in Bdn, nonché delle ricette e del Registro dei trattamenti.
La situazione è leggermente diversa per gli allevamenti di suini, per i quali le Uba premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell’anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell’anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe.
Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati da Agea in base al numero delle Uba accertate dagli Organismi pagatori nell’anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.
Per il calcolo delle unità di bestiame adulto (Uba) si prende a riferimento la tab. 3.
Obblighi e beneficiari
L’iscrizione a ClassyFarm è necessaria per percepire il pagamento, ma non ci sono obblighi riguardanti il veterinario aziendale o la necessità di compilazione e inserimento in ClassyFarm della specifica checklist relativa al benessere animale. È sufficiente avere le credenziali per accedere a ClassyFarm, che consentono di visionare lo stato dell’allevamento e il consumo di farmaci antibiotici espressi in Ddd.
Il sostegno è concesso per tutte le Uba oggetto d’impegno come pagamento annuale sotto forma di pagamento aggiuntivo al sostegno di base, con priorità al detentore dell’allevamento; in presenza di soccida, al soccidario (salvo diverso accordo tra le parti) mentre, nel caso di affidamento del bestiame ad un detentore temporaneo per il pascolo, il pagamento è eseguito con priorità al detentore principale.
Articolo pubblicato sulla rubrica La Pac sotto la lente di Terra e Vita
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Valutare e scegliere il livello
Il livello 2 di questo ecoschema è molto ambizioso, in termini ambientali e di benessere animale; per questa ragione, i pagamenti sono molto più elevati dell’Eco 1 Livello 1.
I requisiti dell’Eco 1 Livello 2 non sono accessibili a tutte le aziende zootecniche, in quanto richiedono una struttura e un’organizzazione aziendale che consente di assolvere alla certificazione Sqnba.
Ogni allevatore di bovini e suini dovrà fare un’attenta valutazione del proprio allevamento e considerare la fattibilità tecnico-economica dell’adesione all’ecoschema 1 Livello 2 “benessere animale”, che è maggiormente incentivato (240 €/Uba per i bovini e 300 €/Uba per i suini), rispetto all’ecoschema 1 Livello 1 “riduzione degli antibiotici” (54 €/Uba per i bovini e 24 €/Uba per i suini).
Cos’è l’Sqnba
Il Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (Sqnba) è stato istituito dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77 e disciplinato dal Decreto interministeriale n. 341750 del 02 agosto 2022.
Il Sqnba mira ad assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell’ambiente.
L’adesione al Sqnba è su base volontaria, accessibile presentando apposita istanza ad un Organismo di Certificazione (OdC), scelto tra quelli iscritti nell’elenco disponibile sul sito istituzionale del Masaf.
Il diritto di accesso è garantito a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti.
Requisiti per gli allevatori:
- essere registrati o riconosciuti ai sensi della specifica normativa vigente;
- aderire al sistema ClassyFarm (obbligatorio);
- soddisfare, laddove previsti, i prerequisiti d’accesso allo schema di certificazione per la specie animale;
- rispettare i requisiti e le procedure definite in materia di certificazione Sqnba.