La Commissione europea ha pubblicato gli orientamenti per poter utilizzare come mangimi gli alimenti non più destinati al consumo umano perché hanno superato i termini di consumo, oppure di scadenza o semplicemente sono divenuti rifiuti nell’ambito dei processi produttivi come quelli caduti semplicemente per terra negli stabilimenti agroalimentari.
Non si tratta di un dispositivo legislativo ma più semplicemente di un documento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con il quale vengono enunciate le linee guida che devono seguire gli operatori e le Autorità amministrative degli Stati membri per ridurre lo spreco alimentare e trasformare gli alimenti che finiscono tra i rifiuti in risorse per l’alimentazione del bestiame.
In pratica si tratta di valorizzare le sostanze nutritive degli alimenti che, per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di determinati difetti, non sono più destinati al consumo umano, attraverso il loro uso sicuro nell’alimentazione animale, senza compromettere la salute pubblica e degli animali. L’utilizzo come mangimi di tali alimenti evita che questi materiali siano compostati, trasformati in biogas o smaltiti in discarica o inceneriti.
Due categorie: di origine animale o senza origine animale
I prodotti alimentari non più destinati al consumo umano vengono divisi in due categoria a seconda che contengano o meno prodotti di origine animale, o siano contaminati da tali prodotti. Per i prodotti di origine animale, infatti occorre seguire le norme già previste in materia di sottoprodotti animali destinati a divenire mangimi. La più ampia categoria dei prodotti non di origine animale può essere utilizzata più facilmente a seconda che si tratti di sottoprodotti derivanti dal processo di lavorazione degli alimenti oppure di prodotti finali.
Il documento comunitario indica quindi alcune categorie di sottoprodotti e di prodotti finali che non dovrebbero essere considerate più come rifiuti per poter essere destinati alla utilizzazione come mangimi in modo da favorire la riduzione dello spreco alimentare. Tra i sottoprodotti che si generano negli stabilimenti di produzione si citano:
- la triturazione dei semi di girasole genera panelli di semi di girasole,
- la molitura genera germi di frumento,
- la produzione di zucchero genera melasse di barbabietola da zucchero,
- la produzione di amido genera panelli di idrolisati d’amido,
- la produzione di panetteria e pasticceria non contenente prodotti di origine animale genera sottoprodotti dell’industria del pane e della pasta alimentare.
Attualmente però i maggiori problemi si pongono per gli operatori del settore agroalimentare che devono destinare al settore mangimistico i loro rifiuti in quanto essi stessi dovrebbero essere registrati come operatori mangimistici e quindi con oneri che determinano come conseguenza la disaffezione a tale pratica per ridurre lo spreco.
Non serve la registrazione come operatori del settore dei mangimi
Il documento di orientamento della Commissione, in attesa dell’adozione e dell’attuazione della direttiva quadro sui rifiuti riveduta, suggerisce che gli alimenti di origine non animale non più destinati al consumo umano possono entrare nella filiera dei mangimi come «rifiuti destinati al recupero» per cui i rivenditori di generi alimentari che forniscono i relativi prodotti come alimenti a un operatore del settore dei mangimi che li trasforma in mangimi non devono essere registrati come operatori del settore dei mangimi.
Maggiori preoccupazioni destano gli alimenti non più destinati al consumo umano e che contengono prodotti di origine animale o sono costituiti o contaminati da tali prodotti, in quanto non possono essere utilizzati direttamente nella produzione di mangimi, ma sono sempre prima soggetti alle disposizioni del regolamento sui sottoprodotti di origine animale. In teoria, tutti gli operatori che sono attivi in qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, devono essere registrati a norma del regolamento sui sottoprodotti di origine animale e sono soggetti a specifiche prescrizioni relative alla trasformazione e a restrizioni d’uso.
L’ultima parte del documento comunitario riguarda gli alimenti scaduti e i criteri generali da seguire per il loro utilizzo come mangimi.
Gli alimenti che hanno superato il «termine minimo di conservazione» possono essere utilizzati come mangimi purché soddisfino i requisiti di sicurezza conformemente alla normativa sui mangimi e, in caso di alimenti contenenti prodotti di origine animale, purché siano conformi alle disposizioni stabilite dal regolamento sui sottoprodotti di origine animale.
Gli alimenti che hanno superato la «data di scadenza» non devono essere esclusi automaticamente dall’uso quali mangimi. Se l’operatore del settore dei mangimi può garantire che gli alimenti che hanno superato la data di scadenza non presentano rischi per la salute pubblica e degli animali, dovrebbe essere consentita la loro immissione nella filiera dei mangimi.
In determinate condizioni i materiali che cadono sul pavimento di stabilimenti alimentari non devono essere scartati automaticamente e possono essere utilizzati come mangime, purché non rappresentino un rischio per la salute pubblica e degli animali.