«Nonostante le tendenze di rischiosità siano spesso meno alte in agricoltura che nel complesso dell’economia, il rapporto banca - impresa agricola incontra difficoltà quando ci sono carenze informative sui dati contabili, dovute in molti casi a una sovrapposizione e confusione tra patrimonio personale e aziendale e alla dimensione media delle aziende, ancora molto piccola in Italia».
Con queste parole, nell’editoriale che scrisse nel novembre del 2016 su Terra e Vita, il presidente dell’Abi Antonio Patuelli puntò il dito su due dei principali problemi del credito agrario: appunto la confusione tra patrimonio personale e aziendale e le piccole dimensioni delle aziende.
Presidente, a distanza di tre anni queste criticità sono ancora presenti?
Devo rilevare che il problema della carenza dei dati permane. Le informazioni a disposizione delle banche per valutare l’affidabilità delle imprese agricole in genere sono meno numerose e articolate rispetto a quelle ottenibili per imprese operanti in settori diversi. In particolare perché la maggioranza delle imprese agricole opera in un regime di contabilità semplificata. Anche per questo motivo le banche tendono ad allargare l’orizzonte informativo oltre i dati di bilancio, integrando questi ultimi con informazioni di tipo più prettamente qualitativo e patrimoniale.
In quell’editoriale lei scrisse anche: «Più le aziende agricole vedranno crescere cultura e strutture di gestione imprenditoriali, più sarà possibile la crescita di una trasparente collaborazione fra banche e agricoltori». Questo principio non sembra solo la soluzione alle criticità citate prima, ma lascia intendere anche che cooperative agricole e associazioni di produttori, che hanno cultura e strutture di gestione imprenditoriali anche quando sono costituite da aziende piccole e mal strutturate, possono avere un accesso al credito più agevole rispetto ai singoli agricoltori. È corretta questa lettura?
Il vero problema delle imprese agricole, ma direi ancora più in generale delle imprese italiane, è il basso grado di patrimonializzazione. Sicuramente forme di aggregazione o di collaborazione possono favorire una soluzione della questione, nella misura in cui il capitale di tali nuove organizzazioni sia coerente con il volume dell’attività che si intende sviluppare e delle esigenze di credito sottostanti alla stessa.
Nell’Accordo per il credito 2019 fra Abi e associazioni delle imprese, datato novembre 2018, si legge che le Pmi possono chiedere la sospensione o l’allungamento dei finanziamenti. Per “sospensione” intendiamo la sospensione del pagamento della quota capitale?
Sì, si tratta della sospensione della quota capitale dei finanziamenti anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e nella forma tecnica del leasing. In quest’ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita nei canoni di leasing. La sospensione della quota capitale della rata determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. La quota capitale sospesa dovrà essere rimborsata dall’impresa al termine del periodo di sospensione. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.
Possiamo ricordare le modalità di applicazione della sospensione del pagamento della quota capitale, possibilità prevista dall’Accordo per il credito 2019?
Come detto, l’Accordo per il credito 2019 prevede la possibilità di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamento a medio-lungo termine. Per il comparto dell’agricoltura, si specifica che l’operazione sarà possibile anche qualora il finanziamento sia stato perfezionato tramite il rilascio di cambiali agrarie. Possono chiedere l’applicazione della misura le micro, piccole e medie imprese (Pmi) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria; ovvero le imprese con meno di 250 dipendenti e con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro.
In quali casi la banca prescelta può rifiutarsi di concedere all’agricoltore la sospensione?
Al momento della presentazione della domanda l’impresa deve essere in bonis, cioè non deve avere posizioni debitorie classificate dalla banca finanziatrice come non performing, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti, in sostanza posizioni deteriorate. In particolare, l’impresa non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Per essere ammessi alla misura, inoltre, l’impresa non deve aver ottenuto la sospensione o l’allungamento dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.
Dopo la sospensione, l’allungamento. Quali sono le caratteristiche di quest’altra opzione prevista dall’Accordo per il credito 2019?
L’Accordo per il credito consente l’allungamento della scadenza dei mutui fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. L’Accordo prevede anche la possibilità di allungare i finanziamenti a breve termine e il credito agrario di conduzione per un periodo massimo pari rispettivamente a 270 e 120 giorni.
Anche qui: in quali casi la banca può rifiutarsi di concedere all’agricoltore l’allungamento dei finanziamenti?
Per l’ammissione alla misura, valgono le stesse condizioni previste per la sospensione: cioè l’impresa, al momento della presentazione della domanda, deve essere in bonis, e non deve aver ottenuto la sospensione o l’allungamento dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.
Ancora in merito all’allungamento della scadenza dei finanziamenti, previsto dall’Accordo 2019: perché il periodo massimo di allungamento delle scadenze è di 270 giorni per il credito a breve termine e solo di 120 giorni per il credito agrario di conduzione? Come mai il credito agrario di conduzione è più penalizzato?
Non parlerei di penalizzazione. D’intesa anche con le associazioni di rappresentanza delle imprese agricole, abbiamo confermato le condizioni massime di allungamento per il credito agrario di conduzione previste nell’Accordo per il credito 2015. D’altra parte, bisogna tenere presente la particolare funzione del credito agrario di conduzione, che è specificamente finalizzato ad avere le risorse necessarie ad avviare il ciclo produttivo annuale, attraverso il quale si realizza il flusso di cassa utile al rimborso del credito ottenuto. Un allungamento superiore ai quattro mesi comporta una sovrapposizione del finanziamento relativo al ciclo produttivo dell’anno precedente con la nuova annata agraria.
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Gli orientamenti di cui abbiamo parlato finora, relativi al rapporto diretto tra l’agricoltore e la singola banca, possono considerarsi senz’altro applicabili da parte dei singoli istituti di credito associati all’Abi? Oppure i singoli istituti di credito possono rifiutarsi di applicarli? Niente di vincolante, ovviamente; ma questi orientamenti possono considerarsi sostenuti da quel po’ di moral suasion che può derivare dal rapporto associativo banca-Abi?
Ogni banca valuta autonomamente la concessione della misura in relazione alle singole domande e non c’è alcuna forma di automatismo o di vincolo nella realizzazione della stessa. Ciò detto, se una banca liberamente decide di aderire all’accordo è evidente che intende dare seguito alle previsioni dello stesso, andando incontro alle esigenze della clientela. Dal nostro osservatorio vediamo che, in molti casi, le banche sono andate anche oltre quanto previsto nell’accordo, concedendo sospensioni o allungamenti per periodi superiori ai quelli previsti dall’accordo e in generale a condizioni più favorevoli per la clientela.
Quindi le banche italiane applicano di buon grado queste facilitazioni.
Ricordo che il primo Accordo sulle moratorie è stato sottoscritto nell’estate del 2009; sono quindi ormai dieci anni che le banche conoscono la misura. Le pratiche rigettate sono un numero molto marginale e riguardano casi nei quali le domande non soddisfacevano le condizioni minime previste dalla misura. In ogni caso, ai sensi dell’Accordo, la banca è tenuta a fornire una risposta, di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste.
tab. 1 Credito agevolato, operazioni oltre i 18 mesi, tassi di riferimento | |||
SETTORI | RENDISTATO (1) | COMMISSIONE | TASSO FINALE |
Agrario di miglioramento | 0,60% | 1,18% | 1,78% |
Agrario esercizio | 0,60% | 0,93% | 1,53% |
Artigianato | 0,60% | 0,98% | 1,58% |
Fondiario edilizio | 0,60% | 0,88% | 1,48% |
Industria, commercio, assimilati | 0,60% | 0,93% | 1,53% |
Turistico-alberghiero | 0,60% | 0,98% | 1,58% |
Navale (validità semestrale) | 1,95% | 0,93% | 2,88% |
1) arrotondato ai 5 centesimi superiori. Dati relativi a novembre 2019. Fonte: Ufficio Crediti Abi |
La tabella qui sopra, presente nel sito internet dell’Abi, mostra i tassi d’interesse “di riferimento” per specifiche operazioni a credito agevolato il cui metodo di calcolo è stabilito da un decreto ministeriale. Consultando lo stesso sito si nota che questi tassi negli ultimi tempi sono calati (rendistato: da 1,05% a 0,60% per credito agrario di miglioramento e di esercizio). A cosa è dovuta questa flessione?
In realtà la flessione si registra con riferimento a tutti i comparti di attività economica a cui si applicano i tassi di riferimento per il credito agevolato. Infatti, secondo quanto previsto dal Dm 21 dicembre 1994, i tassi di riferimento che le banche praticano sulle operazioni di credito agevolato sui finanziamenti oltre i 18 mesi sono determinati sommando la commissione onnicomprensiva fissata annualmente dal ministero dell’Economia e delle finanze (equiparabile ai costi di provvista), alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione, il cosiddetto rendistato. Il quale, come evidenziato correttamente, in questi ultimi mesi si è ridotto notevolmente per ragioni che non sono riconducibili direttamente al mondo agricolo, quanto invece connessi con la più favorevole valutazione dei titoli sovrani italiani in un contesto di una politica monetaria ultra espansiva della Bce.
L’Abi sostiene la possibilità, per le aziende agricole più piccole, di accedere al cosiddetto microcredito?
Certamente è una delle possibili opzioni. Il microcredito può essere uno strumento per favorire l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali e di autoimpiego. Il settore agricolo è un comparto che si presta particolarmente al supporto mediante tale tecnica. Infatti, abbiamo tanti giovani con ottime idee imprenditoriali che hanno solo bisogno di qualcuno che li supporti nello sviluppo delle loro iniziative. E nella rappresentazione alle banche delle loro esigenze finanziarie.
In generale le singole banche italiane sembrano non avere uffici specializzati nel rapporto con l’agricoltura e con l’agricoltore. L’impressione è che molto spesso molti funzionari addetti al credito agrario non sembrino conoscere a fondo i problemi di gestione e di mercato delle aziende agricole. Condivide questa impressione?
L’agricoltura è un mondo complesso. Non ci si può aspettare che tutte le banche abbiano lo stesso elevato livello di interesse e specializzazione nel comparto. Dopo la despecializzazione imposta dal Testo unico bancario, le banche che hanno deciso di puntare sul comparto primario stanno però tornando a una logica di specializzazione. E questa volta non perché costrette dalla legge, ma come scelta strategica per una corretta analisi e gestione dei rischi, nonché per un’efficiente gestione della relazione con la clientela.
Sempre a questo proposito, quali iniziative mette in campo l’Abi per arricchire di una certa cultura agricola le banche associate?
Anche direttamente come Abi facciamo la nostra parte con la nostra società di formazione (Abi Formazione), che annualmente organizza seminari – a diversi livelli di approfondimento – sul credito all’agricoltura e sulla valutazione del merito di credito delle imprese agricole.
Gli accordi tra Abi, istituzioni e professionali agricole
Gli ultimi grandi accordi tra l’Abi e istituzioni relativi all’agricoltura sono i seguenti.
- Protocollo d’intesa tra Abi, Mipaaf e Agea datato maggio 2016 per favorire l’anticipazione dei contributi Pac da parte delle banche.
- Protocollo d’intesa datato marzo 2016 con l’allora ministro agricolo Maurizio Martina per una moratoria di 30 mesi dei mutui degli allevatori.
- Accordo con Ismea e Regione Lazio dell'ottobre 2015 per attivare strumenti finanziari previsti dal Psr Lazio per favorire l’accesso al credito da parte degli agricoltori;
- Intesa per il credito 2015, datata marzo 2015, poi aggiornato con degli addenda nel 2017 e nel 2018.
- Accordo per il credito 2019 fra l’Abi e molte associazioni delle imprese, datato novembre 2018; non era specifico per l’agricoltura, ma tra le associazioni firmatarie c’erano Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Alleanza delle cooperative.
Gli accordi tra Abi e Regioni
«Ricorderei – precisa Patuelli – anche gli accordi che Abi ha sottoscritto a livello regionale per facilitare l’accesso al credito per le imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni erogate a valere sui Psr della programmazione in corso (2014-2020). Questi accordi sono nati per accelerare la realizzazione degli investimenti da parte delle imprese già beneficiarie degli aiuti. Le quali, pur in presenza di un decreto di concessione delle agevolazioni, talvolta non hanno la liquidità necessaria per far fronte alle spese. Posto che l’erogazione dell’incentivo comunitario viene riconosciuta solo alla completa realizzazione dell’investimento».
Insieme al Mipaaf quindi «è stato definito uno schema procedurale per la concessione di un finanziamento bancario a titolo di anticipazione – aggiunge il presidente Abi – che vede, da parte dell’impresa beneficiaria, l’apertura di un conto corrente vincolato sul quale far transitare le risorse finanziarie necessarie per effettuare il pagamento dei fornitori dell’investimento. La stessa impresa si impegna, attraverso la sottoscrizione di un mandato irrevocabile all’incasso in favore della banca scelta, a utilizzare il contributo pubblico erogato dall’ente concedente a decurtazione del finanziamento bancario». L’accordo è stato sottoscritto dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Marche, Puglia, Calabria, Piemonte e Valle d’Aosta.