Come tutti i lettori sanno è in corso di pubblicazione, il cosiddetto “Decreto Rilancio”.
Il monumentale testo, che farebbe invidia a Thomas Mann, (la copia informale in possesso di chi scrive consta (relazione illustrativa, commenti, errori grammaticali, evidenziazioni e spazi vuoti o rimandi) di 464 pagine suddivise in 256 articoli.
Una logica che non c’è
La lettura della bozza approvata in Consiglio dei Ministri è illuminante e svela la logica che è sottesa al provvedimento, apparentemente teso al rilancio dell’Italia, ma in concreto teso a ridefinire misure in favore della pubblica amministrazione e dello Stato in tutte le sue articolazioni.
I capitoli principali prevedono – malcontati - 4 miliardi per il taglio delle tasse, 15 miliardi per le aziende, 3,25 miliardi alla sanità, 1,4 miliardi a Università e ricerca, 2 miliardi al settore turistico. I numeri non possono essere smentiti: dei 55 miliardi di euro, asseritamente previsti, la gran parte si disperde nei mille rivoli del decreto, tra (sono piccoli esempi):
- assunzioni al Ministero della Giustizia,
- rifinanziamenti di misure per il Mezzogiorno,
- assunzione di 16.000 insegnanti,
- il rinnovo del parco mezzi della città di Taranto,
- per l’ANAS al fine di compensare minori entrate,
- per Alitalia,
- per il lavoro agile nella PA,
- per pagare gli straordinari delle Forze dell’Ordine,
- misure per definire le modalità di consegna delle lettere;
- 1 miliardo per il reddito di emergenza e potremmo continuare per ore;
miriadi di previsioni che con il rilancio nulla hanno a che fare e che servono, forse, per regolare rapporti di forza, soddisfare i sodali o solleticare la vanità del proponente.
Nel pantano del burosauro
Solo per illustrare il metodo (da utilizzare solo in «casi straordinari di necessità ed urgenza» direbbe l’art. 77 della Costituzione ) si legga il seguente passo (art. 205, secondo comma):
“….all’articolo 182, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: «9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell’intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. …..”.
Chi può dire che tale nuova regola abbia a che fare con il COVID 19 e soprattutto col rilancio del paese? Di norme similari è farcito il decreto.
Molte delle misure adottate peraltro richiedono ulteriori fasi normative e decreti attuativi successivi, ciò non depone certo per velocità dell’intervento governativo che rischia di impantanarsi nella burosaurica amministrazione statale.
Il sostegno alle filiere in crisi
Ad ogni buon conto alcune misure per la vita reale del paese parrebbero esistere, ancorchè annegate in bulimici articolati, in tema di sostegno alle imprese, in materia fiscale ed incentivi, per il sostegno al turismo.
Per il settore agricolo ad esempio viene istituito il “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. Per il settore zootecnico, in difficoltà per la chiusura di mense e punti di ristorazione e del rallentamento delle esportazioni è prevista la compensazione parziale delle spese di stoccaggio e di stagionatura di prodotti trasformati del latte destinati al consumo fresco e per il settore carne.
Le indennità per chi lavora(va)
Per i lavoratori si prevede la erogazione di risorse in analogia a quanto già previsto nel decreto di marzo:
- ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro,
- viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), tra cui C.D. e I.A.P., già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro;
- è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.
- Di nuovo conio è l’indennità, di 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, per i lavoratori domestici, purchè non conviventi col datore di lavoro, previsti alcuni limiti per la fruizione.
Tutte le indennità sopra descritte non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, previsto un limite di spesa complessivo. Fissate regole per la eventuale integrazione delle indennità con il reddito di cittadinanza.
Ammortizzatori sociali
Per quanto riguarda il lavoro il decreto legge sostanzialmente rinnova le precedenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali:
- il trattamento ordinario di integrazione salariale e all’assegno ordinario, con causale “emergenza COVID-19”, può essere chiesto dal datore di lavoro per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, aumentata di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.
- È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;
- introdotte deroghe per la fruizione della cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA);
- regole più ampie e nuovi stanziamenti, per l’accesso alla cassa ordinaria ed in deroga, per le aziende che già si trovano in cassa straordinaria;
- previste anche nuove regole per il pagamento diretto della cassa integrazione da parte dell’INPS.
- Sempre in tema di lavoro si è prevista l’estensione, al 31 luglio 2020, del termine sino al quale il periodo di quarantena è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;
- riaffermato e dilatato, a cinque mesi, il divieto di licenziamento (individuale per giustificato motivo oggettivo e collettivo);
- innalzati a trenta giorni i congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
- previste misure per il lavoro agile nelle aziende private,
- aumentati i permessi retribuiti (12 giorni) Legge 104;
- definite misure di sostegno per le imprese per l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale.
Norme per il lavoro nel settore agricolo
L’art. 101 del Decreto Legge prevede che i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possano stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020.
L’art. 110-bis prevede la sanatoria tanto voluta dal Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova: la emersione dal lavoro nero o irregolare o è ovviamente favorita per nobilissimi scopi e cioè al «fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da Covid 19».
Ad ogni buon conto sulla base della nuova norma, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.
Per quanto riguarda gli immigrati clandestini stranieri la regola è valida per coloro che alla data dell’8 marzo 2020 erano stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici ovvero per coloro che avevano soggiornato in Italia, in forza della dichiarazione di presenza, precedentemente alla data richiamata; la sanatoria non si applica ai cittadini stranieri che abbiano lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.
Parimenti i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere (se presenti sul territorio nazionale l’ 8 marzo 2020) un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi.
Per fruire del rinnovo costoro devono aver svolto comprovata attività di lavoro nei settori sei dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca, acquacoltura e attività connesse ovvero per l’assistenza alla persona od ancora nel settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, antecedentemente al 31 ottobre 2019. Qualora nel termine della durata del predetto permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero possa documentare un contratto di lavoro subordinato ovvero il possesso della documentazione retributiva e previdenziale attestante lo svolgimento regolare dell’attività lavorativa, il permesso temporaneo potrà essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il prezzo della sanatoria
Per la sanatoria è previsto il pagamento di un contributo forfettario pari a 400 euro per ciascun lavoratore, a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione, ovvero di 160 euro a copertura degli oneri per il permesso temporaneo.
La nuova regola prevede poi il pagamento di un ulteriore contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale; tale onere ulteriore non è precisato e sarà determinato successivamente con un apposito decreto interministeriale. Nel decreto è comunque prevista la permanenza dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui all’art.600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale (legge sul caporalato).