Commissione europea, Consiglio e Parlamento europeo hanno concluso il trilogo sulla proposta di nuova regolamentazione delle bevande spiritose (liquori e distillati con contenuto alcolico superiore a 21%) che ora dovrà essere formalmente approvata per essere poi promulgata.
Igp al riparo da marchi fake
L'accordo fatto mira a un'etichettatura più chiara delle bevande spiritose, garantita e con composizione armonizzata in tutta l’Unione europea.
E prevista poi la creazione di un registro delle autorità di controllo degli Stati membri che faciliterà anche il lavoro delle forze di contrasto nazionali per garantire che i consumatori ottengano sempre prodotti genuini.
Le condizioni di distillati e liquori registrati come Igp (indicazione geografica protetta) come Cognac, Irish Cream, Genever, Ouzo e le nostre grappe saranno meglio protette contro l'uso improprio come ingredienti in altri preparati alimentari e contro la registrazione di marchi simili.
Più informazioni per i consumatori
Il commissario per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan ha dichiarato: «Accogliamo con favore la conclusione positiva del trilogo di oggi e l'accordo raggiunto sul nuovo regolamento Spirit Drink. Sono fiducioso che il nuovo regolamento Spirit Drink, derivante dall'odierna negoziati, fornirà un quadro legislativo che soddisfi le esigenze del settore e continuerà a sostenere la sua continua e sostanziale crescita e le norme modernizzate garantiranno anche che i consumatori siano accuratamente informati sui metodi utilizzati per produrre bevande spiritose».
I cinque punti focali del nuovo regolamento
- chiarimento delle norme di produzione e di etichettatura per la maggior parte delle categorie di bevande spiritose, compresa la definizione di limiti massimi di dolcificazione per una serie di categorie a livello dell'UE,
- miglioramento delle regole di etichettatura applicabili nel caso in cui le bevande spiritose siano combinate con altri prodotti, comprese altre bevande spiritose;
- creazione di un registro delle autorità di controllo degli Stati membri;
- protezione rafforzata delle indicazioni geografiche: se utilizzata come ingredienti, in conflitto con i marchi e anche contro le merci in transito nel territorio dell'UE;
- ulteriore semplificazione delle procedure relative alle indicazioni geografiche: controllo della Commissione per concentrarsi solo su elementi di importanza comunitaria, definizioni più chiare di emendamenti a livello nazionale e UE, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, riduzione del periodo di trattamento delle domande.