Pasta e riso, da oggi scatta l’origine obbligatoria in etichetta

pasta e riso
I consumatori potranno così conoscere il luogo di coltivazione del grano e del riso in modo chiaro sulle confezioni. «La norma mette fine all’inganno dei prodotti importati, spacciati per nazionali» secondo Coldiretti.

Da oggi scatta l’obbligo di indicazione dell'origine della materia prima in etichetta per il riso e per la pasta. Sono entrati infatti pienamente in vigore i decreti firmati dai Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda che consentono ai consumatori di conoscere il luogo di coltivazione del grano e del riso in modo chiaro sulle confezioni. Nel solco di quanto fatto per latte e derivati, la sperimentazione è prevista per due anni. Per il riso il decreto entra in vigore oggi, per la pasta domani 14 febbraio.

«Proteggere il Made in Italy – afferma il Ministro Martina – significa puntare sulla massima trasparenza delle informazioni in etichetta ai cittadini. Per questo abbiamo voluto con forza sperimentare l'obbligo di indicare espressamente sulle confezioni di pasta e riso il luogo di coltivazione. Un'informazione utile ai consumatori per poter scegliere in maniera informata e consapevole. Uno strumento necessario anche per valorizzare e tutelare il lavoro dei nostri produttori. La trasparenza deve essere una battaglia comune, da condurre con tutta la filiera anche in Europa. Non c'è dubbio che l'iniziativa italiana abbia ottenuto anche un risultato politico importante: dopo 4 anni la Commissione Ue ha presentato una prima bozza di regolamento attuativo della norma sull'etichettatura. Un passo avanti che va migliorato, a partire dall'indicazione obbligatoria e non facoltativa dell'origine delle materie prime. Stiamo lavorando per una proposta che trovi il supporto della nostra filiera e di altri Paesi europei a partire dalla Francia. Se non cambierà la proposta siamo pronti a dare voto negativo nel comitato che è chiamato ad esprimersi a Bruxelles».

I decreti restano in vigore fino alla piena attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l'applicazione all'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.

«L’etichetta di origine obbligatoria che permette di conoscere l’origine del grano impiegato nella pasta e del riso - ha commentato Coldiretti - mette fine all’inganno dei prodotti importati, spacciati per nazionali, in una situazione in cui un pacco di pasta su tre è fatto con grano straniero, come pure un pacco di riso su quattro senza che questo fosse fino ad ora indicato in etichetta. Una scelta applaudita dal 96% dei consumatori che chiede  venga scritta sull’etichetta in modo chiaro e leggibile l’origine di tutti gli alimenti e confermata in Italia anche dal Tar del Lazio che ha precisato come sia “prevalente l’interesse pubblico ad informare i consumatori considerato anche l’esito delle consultazioni pubbliche circa l’importanza attribuita dai consumatori italiani alla conoscenza del Paese di origine e/o del luogo di provenienza dell’alimento e dell’ingrediente primario».

Cosa prevede la legge

Il decreto grano/pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

  1. a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
  2. b) Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;

  1. c) se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".

Il provvedimento prevede che sull'etichetta del riso devono essere indicati:

  1. a) "Paese di coltivazione del riso";
  2. b) "Paese di lavorazione";
  3. c) "Paese di confezionamento".

Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura "Origine del riso: Italia".

Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Origine ben visibile

Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

 

Pasta e riso, da oggi scatta l’origine obbligatoria in etichetta - Ultima modifica: 2018-02-13T14:36:45+01:00 da Redazione Terra e Vita

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