Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso di un importante allevatore avicolo del padovano, ha sancito un principio destinato a fare scuola e a dare tranquillità ai produttori: la pollina e le deiezioni animali in genere devono considerarsi biomassa combustibile, utilizzabile ai fini della produzione di energia elettrica ai sensi della parte V del Codice dell’ambiente.
Per ottenere tale qualifica, tali deiezioni devono presentare i requisiti per essere definite sottoprodotto (cioè devono essere originate da un processo diretto alla produzione di altre sostanze ed utilizzate legalmente nel corso dello stesso o di un successivo processo produttivo senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale), previa autorizzazione degli enti competenti per territorio.
Di conseguenza, gli impianti che producono energia alimentati da pollina o altre deiezioni animali non sono assimilabili a quelli che trattano rifiuti e non devono essere sottoposti alla relativa disciplina. Inoltre, in base alla sentenza del Consiglio di Stato, la pollina non cessa di essere biomassa se utilizzata per la produzione di energia in miscela con altre biomasse combustibili come, nel caso di specie, il cippato di legno; e che la richiesta autorizzazione da parte dell’ente competente per territorio deve intendersi non come l’esercizio di un potere discrezionale illimitato, ma come verifica in concreto che la combustione avvenga nel medesimo ciclo produttivo e la pollina possieda le accennate caratteristiche generali del sottoprodotto.
Il Consiglio di Stato sottolinea in proposito Confagricoltura Veneto, ha in questo modo “definitivamente chiarito una questione che andava avanti da troppo tempo, alimentando il contenzioso e l’incertezza fra gli operatori. Ci si augura ora che l’indirizzo espresso così autorevolmente venga seguito dagli Enti locali, chiamati ad applicare la legge anche quando ciò non permette di raccogliere il consenso di tutti; è giunto il momento che prevalga il buon senso e una certa tranquillità possa tornare nei rapporti fra Enti locali e agricoltore nei casi di questo genere”.
Daniela Del Zotto