Il Regolamento Ue 2024/587 del 12 febbraio 2024 consente la deroga per i terreni a riposo (Bcaa 8). La deroga vale solo per l’anno di Domanda Pac 2024 ed è molto diversa da quella del 2023. Infatti, per l’anno di domanda 2023 l’obbligo del 4% di aree ed elementi non produttivi (Bcaa 8) non si è applicato e quindi era consentita la coltivazione di tutti i seminativi. Nell’anno di domanda 2024, il Reg. Ue 2024/587 consente agli agricoltori di utilizzare i terreni a riposo (4%) per colture azotofissatrici e intercalari.
L’Italia adotta la deroga alla Bcaa 8
La deroga deve essere adottata dagli Stati membri, per cui necessitava di un Decreto ministeriale per la su attuazione in Italia, che è arrivato a fine febbraio 2024.
Il Decreto Ministeriale n. 96279 del 27/02/2024 recepisce il Reg. Ue 2024/587 e accoglie, per l'anno di domanda 2024, la deroga della Bcaa 8 “Percentuale minima del 4% della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi”.
Tale deroga permette agli agricoltori di soddisfare la Bcaa 8 destinando una percentuale minima di almeno il 4% dei seminativi a livello di azienda agricola secondo tre possibili utilizzazioni:
- superfici ed elementi non produttivi (come terreni a riposo, siepi, fasce tampone, ecc.);
- colture azotofissatrici;
- colture intercalari.
Il Decreto ministeriale fissa l’elenco, anche non esaustivo, delle colture azotofissatrici (tab. 1), che possono essere anche miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti (51%).
Le colture intercalari sono quelle che si coltivano tra due colture a scopo produttivo; lo scopo principale delle colture intercalari non è la raccolta ma la protezione del suolo, nel periodo intercorrente tra la raccolta e la semina di due colture a scopo produttivo. In questo caso le colture intercalari devono essere presenti, in tutto o in parte, sulla percentuale dei seminativi aziendali oggetto della deroga.
Agea deve stabilire l’elenco delle colture intercalari, che consentirà di comprendere, ad esempio, se il loietto sarà tra queste. Sicuramente, tutte le colture da sovescio e le cover crop rientrano nelle colture intercalari.
tab. 1 - Elenco non esaustivo delle specie azotofissatrici
Arachide (Arachis hypogaea L.)
Cece (Cicer arietinum L.) Cicerchia (Lathyrus sativus L.) Erba medica e Luppolina (Medicago sp) Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) Fagiolo dall’occhio (Vigna unguicolata L.) Fagiolo d'Egitto (Dolichos lablab L.) Fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.) Fava, favino e favetta (Vicia faba L.) Fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) Ginestrino (Lotus corniculatus L.) |
Lenticchia (Lens culinaris Medik.)
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,) Lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.) Lupino (Lupinus sp.) Moco (Lathyrus cicera L.) Pisello (Pisum sativum L.) Sulla (Hedysarum coronarium L.) Trifogli (Trifolium sp.) Soia (Glycine max L.) Veccia (Vicia sativa L.) Veccia villosa (Vicia villosa Roth) |
Senza uso di prodotti fitosanitari
La deroga apre alla possibilità di coltivazione di tutti i seminativi, anche se limitatamente alle colture azotofissatrici o intercalari. Queste ultime sono piante coltivate tra due colture principali, con utilizzo per foraggio o sovescio (concime verde).
C’è però un vincolo importante: le intercalari e le azotofissatrici devono essere coltivate senza l'uso di prodotti fitosanitari. Possono essere concimate, irrigate e raccolte, ma non possono essere diserbate e trattate.
Gli obiettivi della Bcaa 8 rimangono quindi confermati, in quanto le colture azotofissatrici e colture intercalari assicurano la biodiversità del suolo e limitazione della lisciviazione dei nutrienti.
Deroga non utilizzabile per alcune Sra
Il Reg. Ue 2024/587 specifica che gli Stati membri che adottano la deroga alla Bcaa 8 provvedono affinché, qualora un agricoltore decida di conformarsi a quanto previsto dalla deroga, i pagamenti siano concessi solo per gli impegni che vanno oltre il requisito modificato della norma Bcaa 8.
Inoltre, il Decreto specifica che per gli agricoltori che adottano la deroga alla Bcaa 8 i relativi pagamenti per i regimi ecologici, per gli interventi agro-climatico-ambientali e per altri impegni in materia di gestione, possono essere concessi solo per gli impegni che vanno oltre il requisito modificato della norma Bcaa 8. Mentre per gli agricoltori che non adottano la deroga alla Bcaa 8 i pagamenti per i regimi ecologici, per gli interventi agro-climatico-ambientali e per altri impegni in materia di gestione, non subiranno variazioni. In altre parole, l’agricoltore che aderisce a una misura agroambientale, in cui la Bcaa 8 è pertinente (ad esempio la Sra12), non può utilizzare la deroga attraverso le colture intercalari.