Il 2023 è stato il primo anno di applicazione della Pac 2023-2027, durante il quale gli agricoltori hanno preso confidenza con la nuova programmazione e in particolar modo con gli ecoschemi. Il 2024 è invece l’anno in cui la Pac trova piena applicazione, compresa la parte sanzionatoria relativa anche agli ecoschemi. Il regime sanzionatorio riguardante il mancato rispetto degli impegni degli ecoschemi è stato precisato di recente, dopo un’articolata produzione legislativa:
- Decreto Legislativo n. 42/2023, modificato e integrato dal D.lgs. n. 188/2023;
- Decreto Masaf 26 febbraio 2024 n. 93348;
- Circolare Agea n. 28624 del 9 aprile 2024.
La sanzionabilità dei beneficiari che presentano domanda per gli ecoschemi e che non rispettano gli impegni assunti, inizialmente non era prevista per gli anni 2023-2024, ma è stata successivamente introdotta dal Decreto Legislativo del 23 novembre 2023, n. 188 che ha apportato correzioni in merito al meccanismo sanzionatorio della Pac, precedentemente normato dal decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42.
La violazione degli impegni degli ecoschemi comporta una riduzione solo dei pagamenti dell’ecoschema per il quale sono state rilevate infrazioni. La sanzione non incide sugli altri pagamenti.
Questo aspetto è molto importante da evidenziare perché le sanzioni degli ecoschemi, a differenza di quelle legate al mancato rispetto della condizionalità, colpiscono solo l’ammontare del valore del pagamento del o degli ecoschemi. Mentre, nel caso della condizionalità, la sanzione colpisce tutti i pagamenti della Pac, compresi quelli dello sviluppo rurale. Questo perché la condizionalità, proprio come dice il nome, è la condizione obbligatoria per percepire i premi della Pac, mentre gli ecoschemi sono impegni aggiuntivi e volontari.
A ogni ecoschema la sua multa
Vista la complessità del regime sanzionatorio, verranno analizzate le principali casistiche di sanzioni per ciascuno degli ecoschemi:
1. Eco 1: riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
2. Eco 2: inerbimento delle colture arboree;
3. Eco 3: salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
4. Eco 4: sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
5. Eco 5: misure specifiche per gli impollinatori.
I dettagli dell’applicazione delle sanzioni, in relazione ecoschemi sono stati chiariti in particolare dalla Circolare Agea n. 28624 del 9 aprile 2024.
Le sanzioni sono applicate con modalità diverse per due gruppi di ecoschemi:
- gli ecoschemi 2, 3, 4 e 5;
- l’ecoschema 1, sia per il livello 1 che per il livello 2.
La normativa prevede che non si applichino le sanzioni in caso di riduzione non superiore a 100 euro.
tab. 1 Parametri per valutare la riduzione del pagamento |
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Parametri di inosservanza | Contenuti |
Portata o entità | Parametro determinato tenendo conto in particolare dell’impatto dell’inosservanza stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio. |
Gravità | Parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione. |
Persistenza o durata | Parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli. |
Sanzioni per ecoschemi 2, 3, 4 e 5
Per gli ecoschemi 2, 3, 4 e 5, la sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30%, 50% o 100%, in base alla portata o entità di un’inosservanza; gravità di un’inosservanza; persistenza o durata di un’inosservanza (tab. 1).
In caso di adesione a due o più ecoschemi, la violazione di uno o più impegni, che si riferiscono esclusivamente a un ecoschema, comporta una riduzione solo relativamente ai pagamenti dell’ecoschema per il quale sono state rilevate infrazioni. In altre parole, la sanzione di un ecoschema non genera ripercussioni sugli altri.
Per gli impegni pluriennali, come nel caso dell’ecoschema 3 e 4, si procede al recupero dell’aiuto erogato negli anni precedenti nella stessa misura determinata nell’anno dell’accertamento.
Regime sanzionatorio per il 2023
Per il solo anno 2023, la normativa prevede la sospensione dell’applicazione delle sanzioni a condizione che l’infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024.
Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023 compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024. Quindi, si applica la sanzione 2024 e si recupera la sanzione del 2023 con l’ordinaria procedura.
Se il beneficiario inadempiente non presenta domanda per il medesimo regime nel 2024, si applica la sanzione sospesa nel 2023.
Qualora nel 2024 il beneficiario ripresenti la domanda per il medesimo regime ma sia applicata una sanzione nel 2024 che non consenta in tutto o in parte di recuperare la sanzione del 2023, si procede al recupero con l’ordinaria procedura, con compensazione con i successivi pagamenti dovuti al beneficiario.Alla luce di quanto sopra, gli Organismi pagatori per l’anno 2023 procedono al calcolo della sanzione ma ne sospendono l’applicazione qualora ricorrano le condizioni sopra descritte.
tab. 2 Meccanismo di attribuzione della percentuale di riduzione |
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Punteggio | Riduzione |
1,00 <= x < = 3,00 | 30% |
3,00 < x < =5,00 | 50% |
x > 5,00 | 100% |
Calcolo delle decurtazioni
Il meccanismo di calcolo prevede che per ogni singola violazione di un impegno di un dato ecoschema, vada quantificato il livello di gravità di ogni singolo indice, tramite un punteggio (basso = 1, medio = 3, alto = 5). Una volta quantificati gli indici di gravità, entità e durata, si procede al calcolo del valore medio di portata, gravità e durata per ogni impegno di cui si sia riscontrata una violazione.
Infine, il valore ottenuto per un impegno violato (Ged = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato (altro Ged), sempre nell’ambito dello stesso ecoschema, per ottenere un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della tabella 2 al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.
Ecoschema 1
Per l’ecoschema 1 (riduzione antibiotici e benessere animale), il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, sia per il livello 1 che per il livello 2, non comporta riduzioni del pagamento, ma la completa esclusione dal pagamento del singolo allevamento.
In altre parole, il pagamento dell’ecoschema viene percepito integralmente in caso di rispetto dell’impegno oppure il pagamento viene azzerato in caso di mancato rispetto.
tab. 3 Parametri di infrazione relativi all’ecoschema 2 |
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Impegni 01-02-03-04 | Impegni 01-02-03-04 | Impegni 01-02-03-04 | |
Portata | Gravità | Durata | |
Bassa | Mancato rispetto dell’impegno su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a un ettaro | Violazione di un impegno tra 1, 3 e 4 | Nei casi diversi dal livello alto |
Media | Mancato rispetto dell’impegno su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie determinata | Non prevista | Non prevista |
Alta | Mancato rispetto dell’impegno su una superficie superiore al 60% della superficie determinata | Violazione dell’impegno 2 oppure di 2 o più impegni tra 1, 3 e 4 | Se portata e gravità sono entrambe alte |
Ecoschema 2
Per accedere al premio, l’agricoltore deve rispettare 4 impegni:
1. mantenimento su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il 15 settembre dell’anno di domanda e il 15 maggio dell’anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata; il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come “rapporto tra la Sau ammissibile inerbita della coltura permanente e la Sau totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel Sipa (impegno 1);
2. non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico (impegno 2);
3. non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l’anno (impegno 3);
4. durante tutto l’anno, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea, con divieto di esecuzione del pascolamento (impegno 4).
I parametri di infrazione e il calcolo delle relative sanzioni dell’ecoschema 2 sono riportati in tab. 3.
tab. 4 Parametri di infrazione relativi all’ecoschema 3 |
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IMPEGNO 01 | IMPEGNO 02 | IMPEGNO 03 | IMPEGNI 01-02-03 | IMPEGNI 01-02-03 | |
Portata | Gravità | Durata | |||
Bassa | Mancata esecuzione della potatura su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a un ettaro | Se si riscontrano bruciature fino al 20% della superficie oggetto di impegno (la superficie oggetto di violazione è calcolata in base alla superficie degli appezzamenti su cui sia riscontrata la bruciatura dei residui di potatura) | Se l’infittimento o l’eliminazione delle piante non comporta una variazione rispetto all’obbligo quantitativo previsto | Se ha violato un impegno | Nei casi diversi dal livello alto |
Media | Mancata esecuzione della potatura su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie Determinata | Non previsto | Non previsto | Se ha violato 2 impegni | Non prevista |
Alta | Mancata esecuzione della potatura su una superficie superiore al 60% della superficie determinata | Se si riscontrano bruciature sopra il 20% della superficie oggetto di impegno | Se l'infittimento o l'eliminazione delle piante comporta una variazione rispetto all'obbligo quantitativo previsto | Se sono stati violati tutti e 3 gli impegni | Se portata e gravità sono entrambe alte |
Ecoschema 3
Gli impegni previsti per ricevere il pagamento sono:
1. potatura biennale delle chiome, dove per potatura si intende un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l’esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con percentuali superiori al 30% dell’intera chioma) la vegetazione all’interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile. La potatura ha cadenza biennale per ciascuna pianta: il beneficiario è tenuto a potare, entro il biennio, il 100% delle piante (impegno 1);
2. divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti (impegno 2);
3. mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all’eco-schema, dell’oliveto nello status quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi (impegno 3).
I parametri di infrazione e il calcolo delle relative sanzioni dell’ecoschema 3 sono riportati in tab. 4.
In relazione agli impegni assunti per percepire il premio dell’ecoschema 3, è bene specificare che:
- l’eventuale mancato rispetto della densità (minima e massima) su un appezzamento incide sull’ammissibilità della richiesta di aiuto e, pertanto, la già menzionata superficie è esclusa dal calcolo dell’aiuto;
- in relazione all’impegno alla potatura, se nel secondo anno il controllo accerta che non è stata completata una potatura del 100% nel prescritto biennio, oltre ad applicare l’eventuale sanzione nel secondo anno si procede a recuperare l’aiuto versato il primo anno, in quanto trattasi di violazione di un impegno biennale.
tab. 5 Parametri di infrazione relativi all’ecoschema 4 |
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IMPEGNI 01-02-03 | IMPEGNI 01-02-03 | IMPEGNI 01-02-03-04 | |
Portata | Gravità | Durata | |
Bassa | Mancato rispetto dell’impegno su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a un ettaro | Violazione impegno 3 | Nei casi diversi dal livello alto |
Media | Mancato rispetto dell’impegno su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie determinata | Violazione impegno 2 | Non prevista |
Alta | Mancato rispetto dell’impegno su una superficie superiore al 60% della superficie determinata | Violazione impegno 1 e/o di due o più impegni | Se portata e gravità sono entrambe alte |
Ecoschema 4
L’ecoschema 4 definisce impegni annuali e biennali e si applica alle superfici nazionali a seminativo in avvicendamento - colture principali e di secondo raccolto. Gli impegni e le relative sanzioni dell’ecoschema 4, sono (tab. 5):
1. avvicendamento almeno biennale (impegno 1);
2. divieto e limitazione nell’uso dei prodotti fitosanitari (impegno 2);
3. interramento dei residui (impegno 3).
Ecoschema 5
Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo.
tab. 6 Parametri di infrazione dell’ecoschema 5 per le colture arboree |
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IMPEGNI 102-103-104 | IMPEGNI 102-103-104 | IMPEGNI 102-103-104 | |
Portata | Gravità | Durata | |
Bassa | Mancato rispetto dell’impegno su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a un ettaro | Violazione di uno degli impegni tra 102 e 103 | Nei casi diversi dal livello alto |
Media | Mancato rispetto dell’impegno su una superficie tra il 25% e il 60% della superficie determinata | Violazione di almeno due degli impegni tra 102 e 103 | Non prevista |
Alta | Mancato rispetto dell’impegno su una superficie superiore al 60% della superficie determinata | Violazione di tutti e tre gli impegni 102 e 103 e/o violazione dell’impegno 104 | Se portata e gravità sono entrambe alte |
Gli impegni aggiuntivi sulle superfici con colture arboree sono:
1. non esecuzione di operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura (impegno 102);
2. non utilizzo di diserbanti chimici ed esecuzione del controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno (impegno 103);
3. non utilizzo di altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell’anno applicazione delle tecniche della difesa integrata (impegno 104).
I parametri di infrazione e il calcolo delle relative sanzioni dell’ecoschema 5 – colture arboree sono riportati in tab. 6.
tab. 7 Parametri di infrazione relativi all’ecoschema 5 per i seminativi |
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IMPEGNI 102-103-104 | IMPEGNI 102-103-104 | IMPEGNI 102-103-104 | |
Portata | Gravità | Durata | |
Bassa | Mancato rispetto dell’impegno su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a un ettaro | Violazione dell’impegno 202 | Nei casi diversi dal livello alto |
Media | Mancato rispetto dell’impegno su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie determinata | Non previsto | Non prevista |
Alta | Mancato rispetto dell’impegno su una superficie superiore al 60% della superficie determinata | Violazione dell’impegno 203 | Se portata e gravità sono entrambe alte |
Gli impegni aggiuntivi sulle superfici a seminativo sono:
1. non esecuzione di operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura (impegno 202);
2. fino al completamento della fioritura non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno (impegno 203);
I parametri di infrazione e il calcolo delle relative sanzioni dell’ecoschema 5 – seminativi sono riportati in tab. 7.