Cofinanziato dall’Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell’Unione europea. Né l’Unione europea né l’amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.Da alcuni anni il mercato vitivinicolo a livello europeo mostra evidenti criticità. Per fronteggiare tale situazione, l’Ue ha recentemente approvato il Regolamento (Ue) 2026/471 del 24 febbraio 2026, che riforma alcuni strumenti della Pac nel settore vitivinicolo.
Si tratta di un “pacchetto vino”, che ha l’obiettivo di favorire una migliore gestione del potenziale produttivo, incrementare la resilienza nei casi di turbative di mercato o eventi climatici avversi e in generale di migliorarne la performance competitiva sul mercato. Inoltre, da un lato, il Regolamento intende migliorare la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni per i consumatori; dall’altro, semplificare gli obblighi normativi per i produttori, in particolare per le piccole e medie imprese.
Squilibrio del mercato
L’intervento normativo si colloca in un contesto di cambiamenti strutturali del comparto vitivinicolo europeo: riduzione dei consumi interni, maggiore incertezza dei mercati di esportazione, crescente volatilità produttiva associata ai cambiamenti climatici e rischio di squilibri tra offerta e domanda. In tale quadro, il regolamento mira a rafforzare la gestione del potenziale produttivo, migliorare la capacità di risposta alle crisi di mercato e sostenere l’adattamento del settore alle nuove condizioni economiche e ambientali.
Il consumo di vino nell’Unione europea è costantemente diminuito ed è giunto al minimo storico degli ultimi trent’anni. Parallelamente, i mercati tradizionali di esportazione dei vini dell’Ue risentono della riduzione dei consumi e dei fattori geopolitici (dazi), con conseguente incertezza sulle esportazioni (fig. 1).
Sebbene l’Ue rimanga il leader mondiale per produzione, consumo e valore delle esportazioni di vino, i cambiamenti sociali e demografici incidono sulla quantità, sulla qualità e sui tipi di vino consumati.
In sintesi, il settore vitivinicolo è entrato in una fase di profonda incertezza, soprattutto a causa dell’eccesso di offerta, e i viticoltori risentono di difficoltà di mercato e di reddito, aggravate da gravi eventi meteorologici sempre più frequenti.
Consumi in Italia
Anche in Italia, negli ultimi tre anni, il settore vitivinicolo sta affrontando una fase particolarmente complessa, segnata da avversità climatiche, fitopatie, turbolenze nei mercati internazionali e mutamenti nei comportamenti dei consumatori. Su quest’ultimo aspetto, basta osservare l’evoluzione dei consumi che penalizza i vini rossi, passati dal 48% al 37% della ripartizione, mentre cresce quello dei vini bianchi e rosati (fig. 2).
Allo stesso tempo, è cresciuta l’attenzione dei consumatori verso i vini a basso tenore alcolico, biologici e sostenibili, spingendo le imprese ad adattarsi a nuove preferenze e standard ambientali.
Parallelamente, la crisi energetica e l’inflazione hanno aumentato i costi di produzione, colpendo in particolare le piccole e medie aziende.
Dal punto di vista dell’intervento pubblico, la programmazione della Pac 2023–2027 ha confermato il sostegno settoriale specifico per il vino, con una dotazione annua di 303 milioni di euro per l’Italia, ma le nuove sfide necessitano di una revisione più mirata degli strumenti.
Le risposte dell’Ue
Di fronte a tale situazione, nel 2024, la Commissione europea aveva istituito un gruppo di alto livello sulla politica vitivinicola, per discutere di tali sfide e trovare soluzioni per migliorare il sostegno pubblico al settore, rafforzando la competitività ed esplorando nuove opportunità di mercato.
Le raccomandazioni emerse da questo gruppo di alto livello hanno rappresentato la base della proposta della Commissione europea del 28 marzo 2025 (COM2025 137 final) e del Regolamento (Ue) 2026/471 del 24 febbraio 2026, che introduce una serie di modifiche mirate alla disciplina del settore vitivinicolo dell’Ue (tab. 1), intervenendo su più atti normativi:
- il Reg. (Ue) n. 1308/2013 (Ocm unica);
- il Reg. (Ue) 2021/2115 (Piani Strategici della Pac),
- il Reg. (Ue) n. 251/2014 (prodotti vitivinicoli aromatizzati);
- il Reg. (Ue) 2024/1143, con modifiche puntuali in materia di etichettatura delle bevande spiritose.
Le autorizzazioni viticole
Una delle principali aree di intervento riguarda il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, confermato come strumento centrale di regolazione dell’offerta. Il Reg. 2026/471 stabilisce che la Commissione effettui una revisione nel 2028 e, successivamente, ogni dieci anni, al fine di valutarne il funzionamento e, se necessario, proporre ulteriori modifiche.
Il regolamento introduce anche misure di maggiore flessibilità nella gestione delle autorizzazioni. In particolare, è introdotta una deroga alle sanzioni amministrative per le autorizzazioni non utilizzate concesse prima del 1° gennaio 2025, purché il titolare comunichi alle autorità competenti, entro la scadenza dell’autorizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, la decisione di non procedere all’impianto. La ratio è evitare che, in un contesto di domanda debole, i viticoltori siano indotti a impiantare solo per non incorrere in penalità.
È inoltre previsto un meccanismo di flessibilità per forza maggiore o circostanze eccezionali: gli Stati membri possono prorogare fino a dodici mesi la validità delle autorizzazioni in scadenza nelle aree colpite da eventi meteorologici gravi, catastrofi naturali o focolai di fitopatie. In tali casi, il titolare può anche rinunciare all’autorizzazione senza incorrere in sanzioni amministrative.
Autorizzazioni al reimpianto
Un’ulteriore modifica riguarda le autorizzazioni per il reimpianto. La normativa vigente prevede che, in caso di estirpazione di un vigneto, il viticoltore possa chiedere un’autorizzazione per il reimpianto valida per tre anni (sei anni se il reimpianto avviene sulla stessa particella).
La loro validità è estesa da tre a otto anni per tutte le autorizzazioni di reimpianto fino all’ultimo giorno dell’ottava campagna di commercializzazione successiva a quella di rilascio. La disciplina si applica alle autorizzazioni concesse dal 18 marzo 2026 o già valide a tale data.
Inoltre, il mancato utilizzo delle autorizzazioni di reimpianto non comporta più l’applicazione di sanzioni amministrative, riconoscendo la necessità di tempi più ampi per orientare le scelte varietali e produttive (anche in funzione dell’adattamento climatico) e per attendere condizioni di mercato più favorevoli.
In questa situazione di incertezza, questa flessibilità concede ai viticoltori più tempo per valutare la possibilità di piantare varietà più adatte alla domanda del mercato o all’evoluzione delle condizioni climatiche o per utilizzare nuove tecniche di gestione dei vigneti.
Nuove autorizzazioni
Il regolamento rafforza anche la possibilità per gli Stati membri di limitare il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti a livello regionale, fino ad arrivare a una limitazione totale (0%), qualora ciò sia necessario per prevenire eccessi di offerta o per proteggere la reputazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche. In tali casi, gli Stati membri possono anche richiedere che le autorizzazioni concesse siano utilizzate nella medesima zona geografica interessata dalle limitazioni.
Infine, viene prevista una norma di tipo “de minimis”: il sistema delle autorizzazioni non si applica negli Stati membri la cui superficie vitata non abbia superato 10.000 ettari in almeno tre delle ultime cinque campagne di commercializzazione, salvo decisione dello Stato membro di applicarlo comunque su base volontaria. Questa modifica si applicherà dal 19 marzo 2030.
Gestione delle crisi
Il regolamento amplia gli strumenti disponibili per affrontare situazioni di crisi nel mercato vitivinicolo. In particolare, gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali non solo per la distillazione del vino, ma anche per la vendemmia verde volontaria e per l’estirpazione volontaria dei vigneti produttivi, alle condizioni previste e nel rispetto di specifici limiti.
Per “vendemmia verde” si intende la totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie ed esclude la mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione. L’obiettivo è consentire una riduzione tempestiva dell’offerta nei periodi di squilibrio, evitando l’accumulo di eccedenze e contribuendo alla stabilizzazione dei prezzi.
Nuovi interventi nei Psp
Il Reg. 2026/471 modifica anche il quadro degli interventi settoriali, introducendo strumenti aggiuntivi di sostegno nel settore vitivinicolo all’interno dei Piani Strategici della Pac.
In particolare, viene istituito un nuovo intervento finalizzato alla prevenzione e gestione di organismi nocivi altamente contagiosi (ad esempio la flavescenza dorata), tramite attività di monitoraggio, diagnosi, formazione e ricerca. Per tale intervento può essere previsto un contributo dell’Unione fino al 100% delle spese ammissibili, in considerazione della natura collettiva e sistemica delle azioni necessarie.
Estirpazione di vigneti
Il Reg. 2026/471 introduce la facoltà per gli Stati membri di imporre l’estirpazione dei vigneti abbandonati per motivi sanitari e fitosanitari, riconoscendo che tali superfici possono rappresentare un rischio di diffusione di parassiti e malattie a danno dei vigneti circostanti.
È inoltre introdotto un intervento di “estirpazione permanente”, volto a ridurre strutturalmente il potenziale produttivo in regioni caratterizzate da squilibri persistenti tra offerta e domanda. La misura è finanziabile tramite i Piani Strategici e prevede condizioni specifiche, inclusi vincoli che vietano la possibilità di ottenere nuove autorizzazioni di impianto per le superfici interessate, così da rendere effettivo l’obiettivo di riequilibrio strutturale.
Ristrutturazione vigneti
Vengono aggiornate anche misure già presenti, tra cui la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che può essere esplicitamente orientata ad aumentare la resilienza delle viti ai cambiamenti climatici. In tali casi, il contributo finanziario dell’Unione può essere aumentato fino all’80% dei costi effettivamente sostenuti.
Il regolamento amplia inoltre il contenuto dei servizi di consulenza agli operatori, includendo aspetti legati alla commercializzazione diretta, alla sostenibilità ambientale e alla diversificazione delle attività aziendali. In questa prospettiva, viene anche riconosciuta l’importanza crescente del turismo vitivinicolo, consentendo di finanziare investimenti in infrastrutture e strumenti di commercializzazione collegati a tale attività.
Dealcolizzazione
Accanto agli interventi su potenziale produttivo e misure settoriali, il regolamento contiene disposizioni che toccano anche profili di prodotto e informazione al consumatore, inclusi aggiornamenti per i prodotti vitivinicoli aromatizzati e modifiche specifiche sul quadro di etichettatura delle bevande spiritose.
Nel nuovo regolamento, sono presenti chiarimenti e armonizzazioni relativi ai prodotti dealcolati e alle modalità di presentazione in etichetta di indicazioni quali “zero alcol/0,0%” o “a tenore alcolico ridotto”, con l’obiettivo di aumentare chiarezza e coerenza sul mercato interno.
Secondo la Commissione europea, negli ultimi anni la domanda dei consumatori di prodotti vitivinicoli con un tenore alcolico ridotto è in costante evoluzione. Per tali prodotti, i consumatori hanno familiarità con termini quali “zero alcol”, “analcolico” e “a basso contenuto alcolico”, che tuttavia sono regolamentati in modo diverso nei vari Stati membri.
La domanda elevata di vini spumanti con un tenore alcolico più basso o nullo da parte dei consumatori rappresenta un’opportunità per il settore, ma esistono limitazioni tecnologiche per la loro elaborazione dovute alle attuali norme di produzione in materia di dealcolizzazione. Secondo le norme attualmente in vigore, i prodotti vitivinicoli devono aver raggiunto le caratteristiche e il titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria prima di essere sottoposti al processo di dealcolizzazione.
Il processo di dealcolizzazione elimina la CO2 dai vini spumanti. È pertanto opportuno consentire la produzione di vini spumanti e vini spumanti gassificati a partire da vini fermi dealcolati o parzialmente dealcolati mediante seconda fermentazione o aggiunta di CO2, a condizione che siano etichettati in modo da non indurre in errore il consumatore.
Etichettatura elettronica
Attualmente, la normativa europea consente già di indicare gli ingredienti e i valori nutrizionali del vino mediante mezzi elettronici, come ad esempio i codici Qr. Tuttavia, ogni Stato membro ha adottato approcci differenti riguardo alla presentazione di queste informazioni, causando disomogeneità nel mercato unico. Questa mancanza di armonizzazione ha generato costi aggiuntivi per i produttori, soprattutto quelli di piccole dimensioni, e ha reso più complesso l’accesso ai mercati esteri.
Il Regolamento mira a superare questi ostacoli introducendo un sistema uniforme di standardizzazione dell’etichettatura elettronica a livello dell’Unione Europea. In particolare, viene confermato l’obbligo di fornire due informazioni fondamentali:
- l’elenco degli ingredienti;
- la dichiarazione nutrizionale.
Gestione dell’offerta
Gli Stati membri hanno la possibilità di adottare norme di commercializzazione per disciplinare l’offerta nel settore vitivinicolo per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato vitivinicolo comune.
Nell’attuale contesto di diminuzione strutturale dei consumi e di situazioni ricorrenti di eccesso di offerta in alcune regioni e segmenti di mercato, il Regolamento consente la fissazione di rese massime di uva e la gestione delle scorte di vino. Inoltre, le organizzazioni di produttori (Op) possono svolgere un ruolo importante nel rafforzare la posizione dei viticoltori nella filiera alimentare e nell’adeguare l’offerta alle tendenze del mercato.
Pertanto, gli Stati membri dovrebbero anche poter adottare norme di commercializzazione nel settore vitivinicolo tenendo conto delle proposte adottate dalle Op riconosciute o da organizzazioni interprofessionali riconosciute, quando sono rappresentative della circoscrizione economica interessata.
Futuro incerto
Il “pacchetto vino” è molto importante in questa fase storica del settore e l’Ue ha ben compreso la situazione di incertezza del mercato vitivinicolo, soprattutto per adeguare l’offerta con la domanda.
Gli aspetti positivi del Reg. 2026/4711 sono molteplici. Va sottolineato che per la piena attuazione di questa novità, l’Italia è chiamata a rivedere i rispettivi decreti attuativi.
La gestione del potenziale viticolo è rafforzata ed è resa più flessibile, tramite la possibilità di calibrare meglio le autorizzazioni all’impianto di vigneti, tramite flessibilità e un ruolo importante per gli Stati membri e, quindi, per i Consorzi di tutela.
Le nuove norme armonizzate sui vini dealcolati e sui vini aromatizzati consentono una maggiore uniformità a livello unionale, a vantaggio dei produttori e dei consumatori. Inoltre, le nuove norme sui nuovi vini dealcolati favoriscono una maggiore apertura al mercato di questi vini, che mostrano una rilevante potenzialità di mercato per una nuova fascia di consumatori.
Anche la crescente rilevanza dell’enoturismo consente di rafforzare il valore aggiunto di questo settore in forte crescita.
La parola “flessibilità” è la più importante del nuovo Regolamento; il mercato del vino è in continua evoluzione, a causa del repentino cambiamento dei consumi nazionali, europei e mondiali, nonché degli eventi climatici estremi, che creano incertezze sulla quantità prodotte. La flessibilità nella gestione del potenziale viticolo, affidata agli Stati membri, alle Regioni e ai consorzi di tutela, è un fattore cruciale.
Tuttavia, non bisogna farsi troppe illusioni; il “pacchetto vino” va nella giusta direzione, ma il calo dei consumi a livello mondiale e le preoccupazioni sulle esportazioni gettano il settore in una fase di grande incertezza.












