Scadenze fiscali del 28 febbraio, arrivano le proroghe

Mentre è confermata per fine mese la comunicazione dati liquidazioni periodiche, slittano al 30 aprile la comunicazione dati fatture e l'esterometro  

Il prossimo 28 febbraio i contribuenti avrebbero dovuto prepararsi per far fronte a tre diverse scadenze: comunicazione dati liquidazioni periodiche, comunicazione dati fatture e il nuovo esterometro; tuttavia, con riferimento alle ultime due, il sottosegretario all’economia, Massimo Bitonci, ha annunciato la proroga al prossimo 30 aprile che sarà presto ufficializzata con l’emanazione di un apposito decreto.

La comunicazione dei dati delle liquidazioni

Resta, quindi, da effettuare un unico adempimento entro la fine del mese, ovvero la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva.

L’obbligo riguarda tutti i soggetti passivi Iva con esclusione dei contribuenti esonerati dalla effettuazione delle liquidazioni periodiche e dall’invio della dichiarazione annuale. Tra gli esclusi, quindi, ci sono gli agricoltori in regime di esonero, ovvero coloro che nell’anno precedente hanno realizzato un volume di affari inferiore a 7.000 euro.

L’adempimento consiste nel comunicare, telematicamente, mediante l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i dati delle liquidazioni Iva periodiche effettuate.

Come noto, con cadenza mensile o trimestrale, i contribuenti devono procedere a liquidare l’Iva facendo la differenza tra l’ammontare complessivo dell’Iva a debito nel periodo di riferimento (quindi quella che risulta dalle fatture di vendita) e quella a credito (che risulta dalle fatture di acquisto). Se l’Iva a debito è maggiore di quella a credito è necessario effettuare il versamento entro il 16 del mese successivo per i contribuenti mensili o il 16 del secondo mese successivo per quelli trimestrali.

Se, invece, l’Iva a credito è superiore a quella a debito non è dovuto nessun versamento e l’eccedenza può essere riportata in avanti e scomputata dagli eventuali debiti dei periodi successivi.

I dati delle liquidazioni vanno comunicati sia nel caso in cui siano a credito che nel caso siano a debito.

Se la comunicazione viene omessa o trasmessa in maniera incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa da 500 ad euro 2.000 (articolo 11, dlgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Se la violazione viene sanata nei primi 15 giorni (quindi entro il 15 marzo), la sanzione è ridotta alla metà. Resta in ogni caso applicabile il ravvedimento operoso che consente, in caso di regolarizzazione spontanea, di fruire di una riduzione della sanzioni.

La comunicazione dati fatture e l’esterometro

Scadenza, invece, più lunga per la comunicazione dei dati delle fatture e dell’esterometro che, quindi, va messa in agenda per il 30 aprile.

La comunicazione dei dati fatture, più noto come “spesometro”, consiste nell’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute, comprese le relative variazioni e le bollette doganali. Il 30 aprile dovranno essere comunicati i dati delle fatture relative al secondo trimestre 2018 oppure quelli del solo quarto trimestre 2018 per coloro che avevano già comunicato i dati del terzo trimestre lo scorso 30 novembre.

L’esterometro è invece un nuovo adempimento che consiste nel comunicare, telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e' stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

 

Scadenze fiscali del 28 febbraio, arrivano le proroghe - Ultima modifica: 2019-02-15T14:51:09+01:00 da Alessandro Maresca

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