Trasferimento dei titoli entro il 15 maggio, conferme e novità

rinazionalizzazione
Le modalità applicative e le procedure per questa importante pratica in vista della prossima scadenza di metà maggio.

 

In queste settimane, gli agricoltori e gli operatori dei CAA sono fortemente impegnati nella presentazione della Domanda Unica 2018, visto l’approssimarsi della scadenza del 15 maggio 2018 (tab. 1).

tab. 1 I termini per la presentazione della Domanda Pac 2018
SCADENZE PROCEDURA
15 maggio 2018 Presentazione della Domanda Unica e delle domande dei pagamenti a superficie dei Psr
15 maggio 2018 Trasferimento dei titoli
31 maggio 2018 Presentazione delle Domande di modifica ai sensi dell’art. 15del Reg. (UE) n. 809/2014
11 giugno 2018 Presentazione tardiva, con le decurtazioni previste dalla regolamentazione comunitaria.Le domande pervenute oltre l’11 giugno 2018, sono irricevibili.

 

Uno degli impegni di maggiore rilevanza da parte degli operatori dei CAA in questo periodo è il trasferimento dei titoli, visto che molti agricoltori hanno stipulato contratti di affitto o di compravendita oppure devono gestire casi di successione.

Le modalità applicative e le procedure per il trasferimento dei titoli sono state recentemente ridefinite con la Circolare Agea n. 89117 del 21 novembre 2017, successivamente modificata dalla Circolare Agea n. 98115 del 27 dicembre 2017.

Rispetto agli anni scorsi, la normativa sul trasferimento dei titoli è stata modificata solo in alcuni dettagli applicativi. A tal fine, è utile ricordare gli aspetti più salienti e rispondere alle domande frequenti.

I trasferimenti dei titoli possono essere eseguiti fino alla data ultima di presentazione della domanda unica 2018, quindi fino al 15 maggio 2018 e devono essere comunicati agli Organismi pagatori competenti per territorio entro il 15 maggio 2018.

L’Organismo pagatore comunica il trasferimento ad Agea, entro cinque giorni lavorativi. Agea, competente alla tenuta del Registro nazionale titoli, convalida il trasferimento dei titoli entro i successivi cinque giorni lavorativi.

La procedura informatica per il trasferimento dei titoli sarà attiva al più presto (non oltre la metà di aprile 2018); l’attuale blocco della procedura informatica è dovuta alla necessità di Agea di concludere le operazioni di ricalcolo dei titoli.

Ai fini della decorrenza dell’efficacia del trasferimento titoli in una campagna piuttosto che nell’altra, occorre far riferimento alla data di rilascio/protocollazione della domanda di trasferimento titoli nel sistema informatico dell’Organismo pagatore rispetto alla data ultima di scadenza della domanda unica.

Così, ad esempio, la domanda di trasferimento titoli protocollata in data 10 maggio 2018 produce effetti a partire dalla campagna 2018. Al contrario, la domanda di trasferimento titoli protocollata in data 20 giugno 2018 produce effetti a partire dalla campagna 2019.

Agricoltore attivo e trasferimento

Una domanda frequente riguarda il requisito di “agricoltore attivo” ai fini del trasferimento dei titoli.

Il cedente può anche non essere “agricoltore attivo”, invece il cessionario deve essere in possesso del requisito di “agricoltore attivo”.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di trasferimento nel sistema informatico dell’Organismo pagatore competente. Questo vincolo non esiste nel caso di successione effettiva o anticipata: un erede può ricevere i titoli per successione, anche se non è “agricoltore attivo”.

Debiti e trasferimento dei titoli

Ai fini del perfezionamento del trasferimento dei titoli, non devono sussistere debiti in capo al cedente.

In presenza di un debito, la domanda di trasferimento non viene validata, quindi è annullata.

Tuttavia, in presenza di un debito, il trasferimento può essere rilasciato limitatamente ai titoli il cui valore eccede l’importo del debito.

Le fattispecie di trasferimento

La Circolare Agea n. 89117 del 21 novembre 2017 stabilisce con precisione le possibili fattispecie di trasferimento (tab. 2), con alcune novità rispetto alla precedente Agea n. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016.

La Circolare Agea, per ciascuna fattispecie, indica i documenti che devono essere prodotti e allegati al fascicolo aziendale, ai fini del trasferimento.

Ad esempio, la vendita dei titoli richiede due documenti:

1. contratto di trasferimento registrato con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti;

2. modulo di comunicazione del trasferimento.

La fusione di società richiede due documenti:

1. copia registrata dell’atto di fusione con indicazione del numero identificativo dei titoli;

2. modulo di comunicazione del trasferimento.

Recesso anticipato dal contratto di affitto

La fattispecie 2.5 “Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli” è utilizzabile in caso di risoluzione o recesso di un qualsiasi contratto di trasferimento titoli, affinché i titoli trasferiti a un soggetto cessionario nell’ambito di una precedente movimentazione tornino in capo al soggetto cedente della prima movimentazione.

In questa fattispecie rientra anche il caso del recesso anticipato dal contratto di affitto.

Trattandosi di rientro di titoli il cessionario non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Trasferimento mediante atto scritto e registrato

Il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto e registrato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 114 del 17 ottobre 2006), firmato dalle parti.

La domanda di trasferimento dei titoli è presentata dall’agricoltore cessionario (ricevente) all’Organismo pagatore competente tramite il CAA o direttamente all’Organismo pagatore competente se l’agricoltore non è associato ad alcun CAA.

La domanda di trasferimento deve contenere le informazioni riportate in un fac-simile di modello, predisposto appositamente da Agea.

Assenso del cedente

Elemento indispensabile per la presentazione della domanda di trasferimento titoli è l’assenso del cedente al trasferimento.

Il suddetto assenso è uno strumento indispensabile per la legittimità del trasferimento dei titoli a tutela degli agricoltori, poiché consente di non eseguire trasferimenti frutto di illeciti, che possono essere effettuati anche a totale insaputa degli imprenditori agricoli.

L’assenso del cedente con l’indicazione obbligatoria della data di acquisizione deve essere acquisito dal CAA.

Non è richiesto l’assenso del cedente nei casi di:

- successione mortis causa;

- subentro in un contratto di affitto;

- recesso di un contratto di affitto;

- rientro anticipato dei titoli.

 

tab. 2 Fattispecie di movimentazione dei titoli
Codice Fattispecie movimentazione titoli
1.0 Vendita di titoli
2.0 Affitto/comodato di titoli con terra e contratto di compartecipazione stagionale
2.1 Affitto/comodato di titoli senza terra - decurtazione valore titoli del 30% - art. 16 del DM 26 febbraio 2015 n.1420
2.2 Affitto con movimentazione a 3 soggetti: proprietario dei titoli, proprietario della terra, affittuario di titoli e terra nei soli casi previsti
2.5 Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli
3.0 Successione anticipata
3.1 Successione anticipata - regime piccoli agricoltori
3.2 Successione effettiva
3.3 Successione effettiva - regime piccoli agricoltori
3.6 Scioglimento della comunione ereditaria
3.7 Scioglimento della comunione ereditaria - regime piccoli agricoltori
4.2 Trasformazione di forma societaria
4.3 Conferimento dei titoli in una società
4.4 Restituzione dei titoli dalla società al soggetto conferente
5.0 Scissione della società
6.0 Fusione della società
7.0 Restituzione volontaria dei titoli alla riserva nazionale
8.0 Annullamento della domanda di trasferimento titoli
9.0 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per vendita dell'azienda
9.1 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva
9.2 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione anticipata
9.3 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per trasformazione di forma societaria
9.4 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per scissione della società
9.5 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per fusione della società
10.0 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per vendita dell'azienda
10.1 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva
10.2 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva - regime dei piccoli agricoltori
10.3 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione anticipata
10.4 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione anticipata - regime dei piccoli agricoltori
10.5 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per trasformazione di forma societaria
10.6 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per scissione della società
10.7 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per fusione della società

I titoli posso cambiare di valore, ma nulla può essere opposto ad Agea

La Circolare Agea n. 89117 del 21 novembre 2017 ricorda che, anche successivamente all’assegnazione dei titoli definitivi, è possibile eseguire ricalcoli del portafoglio titoli di singoli agricoltori a seguito di aggiornamenti puntuali dei dati di riferimento (come previsto dall’art. 23 del Reg. 809/2014).

I titoli, pertanto, possono subire delle rettifiche del loro numero e/o del valore. Inoltre, il Reg. 1307/2013 stabilisce che in alcuni casi tassativamente previsti è possibile eseguire una riduzione lineare del valore dei titoli.

Alla luce di quanto sopra, la Circolare Agea precisa che qualora i titoli oggetto di atti di trasferimento subiscano una variazione del numero e/o del valore in applicazione della normativa UE, nulla può essere opposto ad Agea in tal senso.

 

Nuova fattispecie: scioglimento della comunione ereditaria

La Circolare Agea n. 89117 del 21 novembre 2017 ha previsto una nuova fattispecie di trasferimento (3.6): “scioglimento della comunione ereditaria”.

Detta fattispecie può essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui, a seguito di una movimentazione per “successione effettiva” sia stata costituta una comunione ereditaria, al fine di consentire il trasferimento dei titoli dalla comunione ereditaria stessa ad uno o più degli eredi costituenti la comunione.

Il trasferimento dei titoli deve essere eseguito sulla base di un atto scritto registrato, firmato dalle parti, con il quale gli eredi costituenti la comunione ereditaria provvedono allo scioglimento della stessa ed alla contestuale attribuzione dei titoli ad uno o più degli eredi costituenti la comunione. In questo caso, l’erede/i cessionario/i non deve/devono soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona fisica. Qualora, invece, il cessionario non rivesta la qualifica di erede, il trasferimento dei titoli dalla comunione ereditaria deve essere eseguito utilizzando le altre fattispecie (vendita, affitto, ecc.).

Trasferimento dei titoli entro il 15 maggio, conferme e novità - Ultima modifica: 2018-04-16T13:33:53+02:00 da K4

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