Biogas, rinnovati per 15 anni gli incentivi sulla produzione

Gli incentivi sono previsti per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 che rispondano ai criteri di sostenibilità dettati dalla direttiva Ue 2018/2001. Adesso è necessario attendere un apposito decreto e il via libera della Ue

Tra i vari provvedimenti a favore del settore agricolo disposti con l’ultima manovra di bilancio (legge n. 160 del 27 dicembre 2019), nel quadro più complessivo degli interventi a tutela dell’ambiente e la promozione della sostenibilità, si annovera quello per l’incentivo sull’energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati a biogas.

I requisiti richiesti

Secondo il comma 524 dell’art. 1, avranno diritto all’accesso all’incentivo gli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, per i quali sussistano i seguenti requisiti e condizioni:

a) siano stati realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;
b) siano entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007;
c) non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia;
d) la produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva UE 2018/2001;
e) utilizzino almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici;
f) riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per 24 ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa (è la società proprietaria principale della Rete di Trasmissione Nazionale italiana dell’elettricità in alta e altissima tensione, che svolge il servizio pubblico per la trasmissione e il dispacciamento dell’energia elettrica in tutta Italia) a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del d.lgs. 28/2011.

Il via entro fine marzo

L’incentivo sarà definito, secondo il comma 524, entro fine marzo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Mipaaf e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sarà erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di quindici anni.

L’effettiva applicabilità della norma è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.

Infine, sarà Arera (l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente a definire le modalità con le quali avranno copertura le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui sopra, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.

(...)

Il regime fiscale

Nulla è innovato quanto al regime fiscale, secondo quanto illustrato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 54/E del 18 luglio 2016, dedicata appunto al trattamento fiscale delle cosiddette “agroenergie”.

La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali entro il limite di 2,4 milioni di kWh anno, costituiscono attività connessa a quella agricola ed il relativo reddito è compreso nel reddito agrario del terreno.

Lo stesso si può dire per la produzione e cessione di energia elettrica fotovoltaica entro il limite di 260mila kWh anno.

L’Agenzia ribadisce quindi il concetto già affermato nella precedente risoluzione n. 86/e del 2015, sottolineando che l’ambito di applicazione della tassazione forfettaria riguarda solo la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260mila kWh anno, sempreché tuttavia risultino rispettati i criteri di connessione all’attività agricola principale individuati dalla circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 (ovvero dalla nota ministeriale protocollo n. 3896 del 2008).

L'articolo completo è pubblicato su Terra e Vita n. 3 - 2020

Biogas, rinnovati per 15 anni gli incentivi sulla produzione - Ultima modifica: 2020-01-14T09:04:01+01:00 da Alessandro Maresca

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