Coronavirus,  sospensione di termini e obblighi contributivi

esonero
Riportiamo i chiarimenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro in merito alle misure adottate per venire incontro ai contribuenti. In attesa del testo definitivo del decreto “Salva economia” che dovrebbe essere emanato a breve

L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con circolare n. 2179 dell’11 marzo 2020, ha diramato alcune opportune note di chiarimento in merito alle misure, adottate in via di urgenza per contrastare il Coronavirus, previste dal Governo in favore delle aziende con i due decreti legge di recente approvazione: in specie il  dl 2 marzo 2020 n. 9 e il dl 8 marzo 2020 n. 11 e ciò per i riflessi sulle attività istituzionali relative alla vigilanza sul lavoro e in materia di previdenza.

Sospensione dei termini 

La circolare conferma che il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini relativi all'attività procedimentale amministrativa e processuale, a tutto il 31 marzo 2020, come sancita all’art. 10 del dl 9/2020, ha validità anche in materia ispettiva e sanzionatoria in materia di lavoro.

Sono sospesi in particolare:

  • i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali; 
  • i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. 

La predetta sospensione era come noto prevista, con decorrenza dal 22 febbraio 2020, nei comuni per primi interessati dalla emergenza sanitaria in Lombardia e Veneto (enumerati nell’allegato 1 del dpcm 1° marzo 2020) misura poi estesa, con decorrenza dal 9 marzo, in virtù del successivo dpcm 8 marzo 2020, a tutti i comuni della Lombardia ed ai comuni delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, ed ancora da ultimo in tutto il Paese con decorrenza dal 10 marzo, stante il dettato di cui al dpcm 9 marzo 2020.

Decorrenza delle sospensioni

  • dal 22 febbraio al 31 marzo 2020:  per imprese con attività nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini tutti in Regione Lombardia; per le imprese del Comune di Vo nella  Regione Veneto;
  • dal 9 marzo al 31 marzo, si sono aggiunti  i soggetti operanti nei comuni di tutta la Regione Lombardia nonché delle imprese operanti delle province di Padova, Treviso e Venezia, di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli,;
  • dal 10 marzo al 31 marzo la sospensione è valevole in tutto il territorio nazionale.

La circolare dell’ITL (Ispettorato territoriale del lavoro) nazionale pertanto chiarisce che sono sospesi a tutto il 31 marzo 2020:
-  la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione,
-  la notificazione degli illeciti amministrativi,
-  i termini di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta (artt. 14 e 16 L.689/1981),
- i verbali antecedentemente già notificati alle aziende,
- i termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti assunti, dagli ispettori del lavoro, mediante diffida accertativa per eventuali crediti patrimoniali del prestatore,
- i termini per il ricorso al direttore di sede dell’INL per l’uniformità nell’applicazione della legge,
- i termini per il ricorso circa la sussistenza o qualificazione del rapporto di lavoro,
- i termini per il ricorso per la sospensione dell’attività per lavoro irregolare (c.d.   lavoro nero),
- i termini per la presentazione degli scritti difensivi per la richiesta di audizione (ex art. 18 della legge 689/1981),
- i termini di pagamento dell'ordinanza ingiunzione dell’Ispettorato Territoriale del lavoro.

Tutte le precitate sospensioni andranno a decadere con fine marzo (salvo proroghe connesse ad un aggravarsi della emergenza sanitaria), i termini legali inizieranno a decorrere nuovamente dal 1° aprile 2020 e ciò per tutte le scadenze ricadenti durante il periodo di sospensione e per le varie località interessate.

Comuni ex “zona rossa”

Comuni della ex “zona rossa” (dl 2 marzo 2020, art. 5)
Sospensione dei termini per il versamento dei contributi Inps e dei premi per l'assicurazione Inail

La sospensione si applica a tutti i settori produttivi compreso il settore agricolo ed in specie è valevole per i contributi agricoli unificati Cau operai agricoli del IV trimestre 2019, in scadenza il 16 marzo 2020.

La norma in esame aveva previsto - per i Comuni di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini, Vo' - la  sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi e dei premi in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020; ciò in favore delle persone fisiche ivi residenti (al 21 febbraio 2020) o per le aziende con sede operativa nel territorio dei comuni e dei soggetti diversi dalle persone fisiche con propria sede legale o operativa nei predetti comuni. La norma prevede sin d’ora il ripristino dei pagamenti dal 1° maggio 2020, è possibile il pagamento con rateizzazione mensile per un  massimo di cinque rate di pari importo, non sono previsti sanzioni e interessi. Per gli interessati che viceversa avessero versato il dovuto, non è previsto alcun rimborso.

Ricettività turistico-alberghiero

Operatori del comparto turistico-alberghiero D.L. 2 marzo 2020, art. 8 Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi 

Per le aziende del settore turistico - che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia - la nuova disposizione sospende a tutto il 30 aprile 2020 i versamenti dei contributi INPS e INAIL , gli adempimenti fiscali per tutti gli operatori, le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator, e da ultimo anche le imprese agrituristiche. In merito alla concreta individuazione degli operatori turistici è opportuno infatti richiamare la circolare INAIL n. 7 dell’11 marzo 2020 che stabilisce : “con riguardo all’esatta individuazione delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha chiarito che per le prime si deve fare riferimento al codice Ateco 55 (alloggio) richiamato in modo integrale. Pertanto, la sospensione si applica alle imprese la cui attività economica è classificata a uno dei seguenti codici Ateco 2007, la cui lista è stata sottoposta al predetto dicastero: 

55.10.00 Alberghi
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.
Si ricorda l’attività di agriturismo, disciplinata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 è esercitata dagli imprenditori agricoli, sempre che le attività di ricezione e ospitalità siano complementari e connesse a quella agricola principale, e quindi gli oneri per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono riscossi dall’Inps insieme ai contributi. 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 Gestione di vagoni letto
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 Attività dei tour operator
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
93.19.92 Attività delle guide alpine”.

Sospensione versamenti

Dl 2 marzo 2020, n. 9 art. 2 – comuni della prima zona rossa -  Sospensione dei termini di versamento dei carichi in capo ad agente della riscossione o rottamazione ter 

Si segnala infine che sono  sospesi i termini dei versamenti in scadenza dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, in relazione a cartelle di pagamento. I relativi versamenti dovranno essere ripresi in unica soluzione entro il mese di maggio 2020. Anche in questo caso non si avrà  il rimborso di quanto eventualmente già versato nonostante la sospensione. 

Coronavirus,  sospensione di termini e obblighi contributivi - Ultima modifica: 2020-03-15T11:43:45+01:00 da Alessandro Maresca

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