Il testo della legge di Stabilità 2016 come è ormai “consuetudine”, è formato da un articolo “unico” composto però da “appena” 999 commi, oltre a un insieme di tabelle. Queste le più rilevanti disposizioni relative, in senso lato, al tema del lavoro in agricoltura.
Co. 98-108 - Investimenti nel Mezzogiorno – imprese agricole e dell’acquacoltura
Alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura che acquistano beni strumentali nuovi - quali macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive nuove o già esistenti – se ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e nelle zone assistite delle Regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d’imposta nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Co. 178-180 - Esonero versamento 40% contributi a carico dei datori di lavoro
Importante, pur essendo meno favorevole della precedente disposizione, la norma prevista dalla nuova legge di Stabilità, in materia di agevolazioni per la costituzione di nuovi rapporti di lavoro:
dal 1°/1/2016 e per i rapporti instaurati non oltre il 1° dicembre 2016 per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto - per un massimo di 24 mesi - l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico di datori di lavoro sino ad € 3.250.
Per le aziende operanti nel settore agricolo le disposizioni, come in precedenza, si applicano tenendo conto di massimali finanziari annuali e in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Dai benefici sono esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
Co. 182-180 - Incentivi di produttività
La legge in commento rende stabili gli sgravi fiscali già previsti per le erogazioni di produttività; alle somme a tale titolo corrisposte ai lavoratori si applicherà, sul massimale di € 2.000 annui, l’aliquota Irpef del 10%.
Co. 203 - Riduzione contributi gestione separata Inps
Con tale norma viene ridotta, per l’anno prossimo, l’aliquota prevista per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata; tale contribuzione passa al 27%.
Co. 605-607 - In materia di patronati
La norma prevede la riduzione di 28 milioni di € del finanziamento pubblico dei patronati. Ridotto anche l’anticipo dello stanziamento.
Co. 862 - Fondo acquisto trattori e macchine agricole e forestali innovative
Norma importante prevista per stimolare il miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:
è istituito presso l’Inail un fondo volto al finanziamento per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto, di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali innovative idonee a favorire l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità. L’accesso è previsto in specie per le piccole aziende, il fondo ha una dotazione finanziaria di 45 milioni di € per i l 2016 e di 35 milioni di € per il 2017.
Co. 915 - Riduzione dotazione fondo giovani lavoratori agricoli
Amara sorpresa invece per i giovani lavoratori agricoli; la legge di Stabilità prevede infatti la riduzione delle dotazioni finanziarie per questa tipologia di incentivi; la dotazione del fondo per gli incentivi all’assunzione dei giovani lavoratori agricoli (prevista dall’art. 5, c. 2, Dl. 91/2014 conv. in L. 116/2014 in 27 milioni di €) è stata ridotta sulla base delle domande effettivamente presentate lo scorso anno.
Protagonista sul punto l’Inps che ha rilevato un numero effettivo di assunzioni, effettuate entro il termine del 30 giugno 2015, tale da legittimare la riduzione del fabbisogno; in realtà lo scarso successo della misura è derivato dalla mancanza di regole definite chiare e tempestive (l’ultimo messaggio Inps di chiarimento è del maggio 2015) tali da non rendere comprensibile e possibile l’accesso a tutte le aziende interessate. In attesa delle prossime circolari dell’Inps, atte a disciplinare l’istituto, ricordiamo le principali caratteristiche dello sgravio come previsto in precedenza dalla L. n. 116/2014 (di conv. del Dl. n. 91/2014) anche sulla base della circolare Inps n. 137/2014 e del messaggio Inps n. 3448 /2015. L’azienda ammessa al beneficio poteva usufruire dello sgravio alle seguenti condizioni:
a) per OTI in unica soluzione, per un valore max di € 5.000/anno, a decorrere dal completamento del 18° mese dall’assunzione;
b) per OTD prima quota dopo il 1° anno di assunzione; seconda quota dopo il 2° anno di assunzione; terza quota dopo il 3° anno di assunzione. Le singole quote annuali vanno determinate sulla base delle retribuzioni lorde imponibili ai fini previdenziali dei primi 6 mesi di lavoro di ciascun anno di riferimento, per un periodo complessivo, pertanto, di 18 mesi. Il valore annuale dell’incentivo non poteva superare i € 3.000.
L’incentivo stabilito dalla norma è pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile previdenziale per un massimo di 18 mesi.
L’incentivo veniva quindi riconosciuto:
- per le assunzioni OTD:
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del 1° anno di assunzione;
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del 2° anno di assunzione;
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del 3° anno di assunzione;
- assunzioni OTI per 18 mensilità dal completamento del 18° mese dall’assunzione.
Non appena in possesso di adeguate norme di chiarimento torneremo sui temi trattati.
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