L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 15/E del 13 giugno, di illustrazione della disciplina del Contributo a Fondo Perduto previsto dall’art. 25 del decreto-legge n. 34/2020 (il cosiddetto “Rilancio”). Numerosi i chiarimenti, tra cui spiccano quelli relativi alle esclusioni dal contributo previste dalla legge.
In particolare, il comma 2 dell’art. 25 elenca una serie di esclusioni dal contributo, tra cui:
a) i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza,
b) i liberi professionisti ed i Co.co.co. con diritto all’indennità di 600 euro prevista dall’art. 27 del decreto-legge n. 18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”);
c) i lavoratori dello spettacolo iscritti con diritto all’indennità di 600 euro prevista dall’art. 38 del decreto-legge “Cura Italia”;
d) i lavoratori dipendenti, da intendersi, secondo l’Agenzia, quali “soggetti i cui redditi sono unicamente riconducibili allo status di «lavoratore dipendente»”;
e) i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali obbligatorie.
Escluse le attività commerciali e autonome non abituali
L’Agenzia sottolinea quindi che sono esclusi i soggetti che producono redditi non inclusi tra quelli d’impresa o agrario: ad esempio, coloro che svolgono attività commerciali o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
L’Agenzia precisa che “…le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) che contestualmente possiedono lo status di «lavoratore dipendente» possono comunque fruire del contributo a fondo perduto Covid-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso.
Ammessi i soci lavoratori dipendenti
Ciò vale anche nel caso di soci lavoratori dipendenti. Pertanto, ad esempio, nell’ipotesi in cui i soci di una società assumano anche il ruolo di dipendenti della medesima, quest’ultima avrà la facoltà di fruire del contributo a fondo perduto Covid-19, sussistendone gli ulteriori requisiti.
Tali considerazioni valgono anche nell’ipotesi di un soggetto persona fisica che esercita un’attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) e che contestualmente abbia lo status di pensionato”.
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Vedi anche:
Contributo a fondo perduto le domande dal 15 giugno