Per sostenere l’economia delle imprese anche agricole, in forti difficoltoà a causa della grave crisi epidemiologica Covid-19, è stata firmata una convenzione definita in un videoconfronto promosso dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, con Abi (Associazione bancaria italiana), Confindustria, Confagricoltura, Confcommercio, Confartigianato, Coldiretti, Alleanza delle Cooperative, Casartigiani, Cia, Claai, Cna, Confapi, Confedilizia, Confetra, Cgil, Cisl e Uil, Ugl, Fisac, First, Uilca, Fabi e Unisin.
La finalità che si intende raggiungere è quella di rendere operativa la possibilità di anticipazione della indennità di integrazione salariale previste dagli articoli del D.L.18 del 17 marzo 2020 che vanno dal 19 al 22. L’ anticipazione sarà di un importo forfetario di €1.400, parametrato a 9 settimane di sospensione a zero ore. L’importo verrà ridotto sia se la durata dell’integrazione sarà inferiore alle nove settimane sia se il rapporto di lavoro è a
tempo parziale.
«I primi assegni di cassa – ha assicurato Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico - arriveranno entro Pasqua».
I lavoratori interessati
Interessati dal provvedimento sono:
- i lavoratori dipendenti delle cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che svolgono attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri che hanno diritto alla cassa integrazione ordinaria prevista dall’articolo 19 del D.L.18/2020;
- i lavoratori agricoli per cui è stata richiesta la cassa integrazione in deroga, prevista dall’articolo 22 del D.L.18/2020.
Tali lavoratori devono essere stati sospesi dal lavoro anche a zero ore ed i loro datori di lavoro devono aver fatto richiesta all’Inps del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ordinario ed in deroga. L’accordo prevede che la sospensione a zero ore può essere avvenuta anche prima dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale a causa del Covid-19.
I lavoratori interessati per beneficiare dell’anticipazione dovranno presentare domanda ad una delle Banche convenzionate, allegando la documentazione prevista dall’accordo e quella in richiesta dall’accordo rispettando le procedure in uso presso la banca a cui la domanda viene presentata.
Il ruolo delle banche
Per limitare l’accesso alle filiali, le Banche adotteranno procedure telematiche ed inoltre le stesse banche convenzionate si sono impegnate adottare all’apertura dell’apposito conto corrente per l’apertura di credito, condizioni di massimo favore per evitare costi, per essere coerenti con le finalità e con la valenza sociale dell’iniziativa. Alle banche convenzionate è riservata la possibilità di procedere all’apertura di credito dopo aver posto in essere una istruttoria di merito creditizio che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, in piena autonomia e discrezionalità, rispettando le proprie procedure e le attuali norme in vigore. Alla banca viene richiesto di fornire tempestivamente una risposta a chi presenta domanda.
L’apertura di credito da parte della banca termina nel momento in cui l’Inps versa sul conto l’importo di integrazione salariale ordinario od in deroga dovuto. L’apertura di credito termina anche nel caso in cui la domanda ha esito negativo, anche per indisponibilità delle risorse. È compito del lavoratore dover avvisare la banca dove ha presentato domanda, dell’esito della stessa riferita al Covid-19.
Il rischio per il lavoratore
Nel caso in cui non dovesse essere accolta la richiesta di integrazione salariale, oppure se nei sette mesi massimi del credito, previsto al punto 3 dell’accordo, l’Inps non dovesse procedere al pagamento, la banca potrà richiedere al lavoratore di saldare il proprio debito relativo all’anticipazione entro trenta giorni dalla richiesta.
Nel caso in cui il lavoratore non dovesse procedere al saldo del dovuto, tranne che le regioni e province autonome abbiano costituto “fondi di garanzia”, la banca comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato.
A questo punto il datore di lavoro salderà il debito versando gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di Tfr o sue anticipazioni. È chiaro che il lavoratore compilando l’apposita modulistica allegata alla convenzione, autorizzerà il datore di lavoro.
Quando il datore è corresponsabile con il lavoratore
La banca potrà richiedere al datore di lavoro l’importo, entro trenta giorni dalla richiesta, al verificarsi dei seguenti casi:
- il datore ometta od invii comunicazioni errate alla banca previste dalla convenzione;
- a fronte di un mancato accoglimento sia totale che parziale della richiesta di integrazione salariale dovuta ad una sua responsabilità.
In questo caso il datore di lavoro sarà ritenuto responsabile in solido con il lavoratore.