Il nuovo contratto per i quadri e impiegati agricoli è stato rinnovato per il quadriennio 2016–2019. Numerose le modifiche apportate, dalla struttura alle procedure di rinnovo, al sistema di formazione professionale e continua all’abolizione dei contratti di inserimento e tanto altro. Di seguito analizziamo i punti qualificanti dell’intesa:
- aumento retributivo: concordato un aumento del 2,5% a decorrere dal 1°/1/2017; non è stato riconosciuto alcun aumento per il 2016, né è stato previsto alcun importo una tantum per il periodo di carenza;
- orario di lavoro: estesa la possibilità di utilizzare l’orario multi periodale, tale orario flessibile consente in certi periodi dell’anno di superare l’orario ordinario senza corresponsione di alcuna maggiorazione. Elevato da 75 a 85 il tetto annuo di ore utili;
- straordinario: ampliata la possibilità di ricorrere al lavoro straordinario, attraverso l’incremento dei limiti giornalieri (da 2 a 3 ore), settimanali (da 12 a 18 ore) e annuali (da 250 a 300 ore);
- premio di produzione: definite linee guida per incentivare l’erogazione a livello territoriale di elementi retributivi legati all’aumento della produttività, dell’efficienza, della qualità del lavoro;
- categoria dei quadri: riconosciuto un autonomo inquadramento alla figura dei quadri, fino ad oggi ricompresi tra gli impiegati di prima categoria, ciò senza incremento di costi per le aziende;
- permessi: definita una nuova disciplina dei permessi (3 giorni) di cui all’art. 24 del Ccnl che dovranno essere motivati, documentati, goduti entro l’anno di maturazione e non potranno essere cumulati con le ferie;
- FIA sanitario: nel testo concordato si è chiarito che la rinuncia del lavoratore all’iscrizione al fondo vale fino ad eventuale revoca (e non deve quindi essere rinnovata ogni anno). Adeguato il contributo per il finanziamento del fondo a carico del datore di lavoro; questo passa da 420 a 470 € annui e ciò a valere dal 2017.
Abolito il contratto di inserimento, meglio definito il contratto di somministrazione di lavoro e l’apprendistato.
Per quanto riguarda i quadri si è definito un nuovo importo dell’indennità di funzione (che passa da € 185 mensili a € 100), correlativamente aumentando la paga base di € 85, riproporzionato il quadro all’apice nella scala parametrale. L’art. 28 del Ccnl prevede i nuovi minimi nazionali inderogabili (tab. 1).
Il Ccnl individua poi le materie sulle quali il livello territoriale potrà intervenire con regole collettive di secondo livello:
a) Individuazione di figure impiegatizie diverse da quelle previste e loro inserimento nella classificazione del personale secondo le declaratorie ivi stabilite;
b) “stipendio contrattuale mensile” per ciascuna categoria di impiegati a tempo pieno presso una sola azienda;
c) importi mensili, in cifra fissa, che il datore di lavoro dovrà trattenere all’impiegato per la eventuale fornitura allo stesso dell’abitazione, luce, gas, telefono, legna, ed altri generi in natura, nonché l’ammontare della ritenuta per vitto, da effettuare agli impiegati conviventi in azienda;
d) fissazione di un’indennità, comprensiva del mezzo di trasporto, per gli impiegati che alloggiano fuori azienda nel caso che l’abitazione offerta non risponda alle esigenze igienico – sanitarie;
e) determinazione del compenso, spettante all’impiegato nel caso di mancata fornitura del mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli;
f) individuazione dei particolari tipi di azienda e delle particolari figure impiegatizie alle quali si deve riconoscere il rimborso spese nel caso di uso di un mezzo di trasporto proprio per raggiungere l’azienda;
g) distribuzione dell’orario settimanale nei diversi giorni, nonché le modalità ed i criteri della variabilità dell’orario di lavoro;
h) determinazione di una particolare indennità in sostituzione delle maggiorazioni previste per lavoro straordinario, festivo e notturno, nonché termini, quote e modalità di attuazione della “banca delle ore”;
i) eventuale forfetizzazione delle trasferte stabilendone importo, tempi e modalità;
j) determinazione dell’indennità oraria per i rapporti di lavoro a tempo parziale relativamente a talune categorie impiegatizie;
k) corresponsione di una indennità forfettaria in caso di lavoro supplementare o di variazione dell’orario in attuazione delle clausole elastiche;
l) trasformazione da tempo pieno a part – time per lavoratrici madri o lavoratori padri.
Leggi l’articolo su Terra e Vita 15/2017 L’Edicola di Terra e Vita