Nella legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) sono contenuti due provvedimenti di interesse agricolo. Il primo riguarda la possibilità di agevolazioni per nuove assunzioni in agricoltura.
Come si ricorderà, dal 1° gennaio 2017 è venuta meno l’agevolazione prevista per l’assunzione di lavoratori, usufruendo degli esoneri contributivi previsti dalla L. n. 190/2014 e poi con la decontribuzione biennale prevista dalla L. n. 208/2015.
Sulla base dell’art. 1, commi da 308 a 313, della L. n. 232/2016, è previsto – per i datori privati – uno sgravio contributivo, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, per le sole assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche di apprendistato.
Sono viceversa esclusi dallo sgravio contributivo i contratti di lavoro domestico e le assunzioni relative al personale con qualifica di operaio del settore agricolo: in sostanza, stante il dato letterale della norma, il beneficio pare previsto per le sole assunzioni degli impiegati agricoli e similari.
Il predetto “bonus” contributivo non è generalizzato, ma spetta unicamente per le assunzioni di giovani studenti; in effetti lo sgravio è previsto in favore dei datori che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro in misura pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste dalle varie norme (art. 1, comma 3, della L. n. 107/2015, ovvero del Dlgs. n. 226/2005, ovvero del Dpcm del 25 gennaio 2008) ovvero pari al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
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