La nuova direttiva dell’Ue sui prodotti del tabacco (Direttiva 2014/40/Ue del 3/4/2014) è pienamente valida e ad affermarlo è una sentenza, del 4 maggio scorso, della Corte di Giustizia dell’Ue alla quale si era rivolta la Polonia sostenuta dalla Romania che contestavano la validità dell’intera direttiva e in particolare di alcune specifiche norme. Tale direttiva prevede, infatti, in particolare, il divieto, a decorrere dal 20 maggio 2020, d’immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante nonché la standardizzazione dell’etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco e istituisce un regime specifico per le sigarette elettroniche.
La sentenza dei giudici comunitari ha invece affermato che tanto l’ampia standardizzazione dei confezionamenti quanto il futuro divieto delle sigarette ad un elemento caratterizzante e soprattutto al mentolo e la specifica regolamentazione delle sigarette elettroniche sono leciti nell’Ue e bene ha fatto il legislatore a regolamentarle come ha fatto.
Quanto al regime specifico applicabile alle sigarette elettroniche, che in particolare prevede un obbligo per i fabbricanti e gli importatori di notificare alle autorità nazionali eventuali prodotti che intendono immettere sul mercato specifiche avvertenze, un tenore massimo in nicotina di 20 mg/ml, un obbligo di allegare un foglietto, un divieto particolare della pubblicità e della sponsorizzazione nonché obblighi di relazione annuale, la Corte rileva che tali sigarette presentano caratteristiche obiettive diverse da quelle dei prodotti del tabacco.
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