La vecchia vicenda relativa alla legge italiana che consentiva il pagamento delle multe per le quote latte secondo un piano di rateizzazione lungo, di cui la prima rata era stata prorogata di sei mesi, si è conclusa con una sentenza della Corte Ue a favore dell’Italia. Il Tribunale dell’Ue ha, infatti, annullato la decisione della Commissione che aveva considerato illegittima la scelta dell’Italia di permettere ai produttori che avevano superato le quote latte, di rateizzare i rimborsi dovuti allo Stato italiano fino a 30 anni e soprattutto di rinviare il pagamento della prima rata senza la corresponsione d’interessi.
Secondo la Commissione, che aveva adottato la decisione di revoca dell’autorizzazione al regime di rateizzazione e di proroga del pagamento della prima rata, l’Italia nascondeva un aiuto di Stato, di cui hanno beneficiato 1.291 produttori per cifre che andavano da 0,8 a 694 €, e pertanto era contrario alle norme Ue.
Dopo la procedura d’infrazione avviata contro l’Italia rea, secondo la Commissione, di avere trasformato l’intero sistema di rateizzazione dei pagamenti in un aiuto nuovo, era stata emanata una Decisione con la quale si ordinava alla Repubblica italiana di procedere al recupero immediato ed effettivo delle somme concesse ai produttori di latte che avevano usufruito della proroga di pagamento, unitamente agli interessi.
Con la sentenza emessa il 24 giugno scorso, il Tribunale dell’Ue ha accolto il ricorso dell’Italia e ha quindi annullato, come richiesto sempre dall’Italia, la Decisione comunitaria che imponeva anche l’obbligo di richiedere agli allevatori la restituzione delle somme che erano da considerarsi come un aiuto di Stato non autorizzato.
Il Tribunale nelle motivazioni della sua sentenza contesta la procedura adottata dalla Commissione per definire “nuovi aiuti di Stato” quelli concessi dal governo ai produttori di latte. Si tratta tuttavia di una questione di metodo, non di merito per cui la Commissione potrà impugnare la sentenza.
In definitiva i giudici comunitari affermano che la Commissione non è legittimata a ritenere che l’inosservanza di una condizione imposta al momento dell’approvazione di un regime di aiuti esistente comporti ipso facto la «riqualificazione» di tale misura come aiuto nuovo, e ancor meno a considerare quest’ultimo illegale dall’inizio e a ordinarne il recupero come se si trattasse di un aiuto illegalmente concesso e non di un aiuto previamente autorizzato.
Multe latte, l’Ue ammette la rateizzazione
Accolto il ricorso italiano e annullato quindi l'obbligo imposto di chiedere ai produttori di latte la restituzione delle somme concesse