Unioni civili e convivenza entrano nella “famiglia agricola”

lavori usuranti
Senior peasants working in yellow bean field in early summer
Gli effetti della legge Cirinnà su contratti agrari e gestione dell’azienda

Con la legge n. 76/2016 sono state regolamentate le unioni civili e le convivenze di fatto. La legge c.d. Cirinnà (dal nome della Senatrice Monica Cirinnà) introduce in Italia due nuovi istituti:

  1. l’unione civile tra persone dello stesso sesso, individuate come “specifica formazione sociale”;
  2. la convivenza di fatto, sia tra uomo e donna che tra due persone dello stesso sesso.

La legge modifica le regole in materia di famiglia e ha un forte impatto anche sul settore agricolo, in tema di affittanza agricola, di impresa familiare, di gestione dell’impresa.

Il diritto di famiglia si presenta oggi, quindi, molto più articolato che in passato con la caratterizzazione giuridica di tre tipologie di convivenza affettiva e familiare:

a) il matrimonio (che si perfeziona con la celebrazione; art. 82 e ss. c.c. - m. religioso, art. 84 e ss. c.c. – m. civile);

b) l’unione civile tra persone dello stesso sesso (che si perfeziona con la registrazione);

c) la convivenza di fatto (che si perfeziona ai fini probatori con l’iscrizione anagrafica).

Ogni forma di convivenza si nutre di specifici obblighi e doveri cui corrispondono precisi diritti di status ed economici. Più pregnanti i diritti e i doveri previsti per le unioni civili (di fatto parificate al matrimonio), meno incisivi, ancorché di forte rilievo e impatto sociale, quelli in ambito di convivenza di fatto.

 

Il caso delle unioni civili

L’art. 230 bis s.s. della L. n. 203/82 prevede che, salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo. Ai fini della norma si intende come familiare il coniuge , i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2°; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2°. Il diritto di partecipazione è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari in precedenza enumerati col consenso di tutti i partecipi. La partecipazione può essere liquidata in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, e altresì in caso di alienazione dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria.....

 

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Unioni civili e convivenza entrano nella “famiglia agricola” - Ultima modifica: 2017-03-10T12:00:30+01:00 da Sandra Osti

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