Quattro mesi fa, esattamente il 17 dicembre 2013, sono stati pubblicati i regolamenti Ue sulla nuova Pac. Ancora oggi, molto agricoltori hanno difficoltà a conoscere quale sarà l'importo dei pagamenti diretti 2015-2020.
Solo dopo le scelte nazionali, saremo in grado di rispondere esattamente a questa domanda, ma già oggi ci sono gli elementi per stimare il futuro dei pagamenti diretti di ogni agricoltore.
Le scelte nazionali
Le decisioni che influiscono sul valore dei pagamenti diretti sono principalmente tre:
- le tipologie di pagamenti diretti;
- la regionalizzazione;
- la convergenza.
Le scelte relative a questi tre punti saranno adottate dalla Conferenza Stato-Regioni entro il 1° agosto 2014. Il dibattito è ancora aperto, ma alcune scelte sono già preannunciate (vedi box) e il Ministro Maurizio Martina ha manifestato l'intenzione di prendere tutte decisioni entro il 15 maggio 2014.
Ipotizziamo alcuni esempi aziendali di pagamenti diretti, partendo da alcuni punti fermi sulle scelte nazionali (vedi box): regione unica, modello di convergenza “irlandese” e greening individuale.
Il modello “irlandese”
Il modello di convergenza “irlandese” prevede un graduale passaggio dagli attuali livelli dei pagamenti diretti verso livelli più omogenei, senza raggiungere un valore uniforme dei pagamenti diretti nel 2019.
Il modello “irlandese” fissa regole per il pagamento di base e per il pagamento greening.
Relativamente al pagamento di base, il modello “irlandese” prevede che (art. 25, Reg. 1307/2013):
- i titoli di ogni agricoltore non potranno diminuire di oltre il 30% rispetto al suo valore unitario iniziale;
- all'anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore unitario nazionale al 2019;
- gli agricoltori che ricevono meno del 90% del valore unitario nazionale otterranno un aumento graduale, pari a un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore unitario nazionale nel 2019.
Relativamente al pagamento greening, il modello “irlandese” prevede che gli Stati membri possano fissarlo a livello individuale ovvero il pagamento greening sarà calcolato per ogni agricoltore come percentuale del pagamento di base (art. 43, par. 9, comma 3, Reg. 1307/2013).
Di conseguenza, gli agricoltori che avranno un titolo del pagamento di base più elevato, avranno anche un pagamento greening più elevato.
Nel modello “irlandese” ci sono due parametri importanti: il valore unitario nazionale al 2019 (VUN) e il valore unitario iniziale (VUI).
Il valore unitario nazionale (VUN)
Il valore unitario nazionale (VUN) del pagamento di base si ottiene dalla seguente formula:
VUN = (X / Y) * (P / R)
X = massimale nazionale del pagamento di base nel 2015.
Y = massimale nazionale per il 2015.
R = numero dei titoli all'aiuto assegnati dallo Stato nel 2015 (esclusi quelli della riserva nazionale).
P = massimale nazionale del pagamento di base nel 2019.
Per l'Italia significa circa 167 euro/ha. Questo valore scaturisce dai seguenti calcoli:
- il pagamento di base al 54%, il pagamento greening al 30%, il pagamento giovani agricoltori al 1%, il pagamento accoppiato al 13% e la riserva nazionale al 2%;
- il massimale nazionale per il 2019 a 3,902 milioni di euro;
- il massimale nazionale per il 2015 a 3,704 milioni di euro.
Il valore unitario iniziale (VUI)
Dal 2015 al 2019, il valore dei titoli dipenderà dal loro valore unitario iniziale, calcolato per ogni singolo agricoltore. Il valore unitario iniziale viene fissato nel 2015, ma sulla base degli importi del 2014.
Il valore unitario iniziale (VUI) si ottiene dalla seguente formula:
VUI = (x / y) * (A / B)
x = massimale nazionale del pagamento di base nel 2015;
y = importo dei pagamenti erogati o valore dei titoli a livello nazionale per il 2014.
A = pagamenti ricevuti o valore dei titoli detenuti dall'agricoltore per il 2014.
B = numero dei titoli (= numero ettari ammissibili) nel 2015 a livello nazionale.
Il rapporto (x / y) dipende dallo Stato membro ed è indipendente dalla situazione di ogni agricoltore.
L'Italia sceglierà il “modello irlandese”, con un pagamento di base di circa 54%, a cui si aggiunge il pagamento greening al 30%. In tal caso, il rapporto (x / y) potrebbe assumere un valore di circa 53,3%.
Il rapporto (A / B), invece, dipende dalla situazione individuale di ogni agricoltore.
Il valore A può essere calcolato, a discrezione dello Stato membro, in due modi:
1. a partire dai pagamenti ricevuti dall'agricoltore nel 2014;
2. a partire dal valore dei titoli detenuti dall'agricoltore al 15.05.2014, compresi i titoli speciali.
L'ipotesi più accreditata è che l'Italia scelga il metodo dei pagamenti ricevuti.
In sintesi, è rilevante sottolineare che il valore unitario iniziale tiene conto di due fattori:
- i riferimenti storici, riferiti all'anno 2014;
- il numero di ettari ammissibili riferiti all'anno 2015.
Il valore unitario iniziale non è il valore dei titoli nel 2015, ma è un valore di riferimento di ogni agricoltore che consente di determinare il valore dei titoli per ogni anno dal 2015 al 2020. Se il VUI è inferiore al VUN, i pagamenti diretti aumenteranno dal 2015 al 2019 secondo le regole del modello “irlandese”; viceversa se il VUI è superiore al VUN dal 2015 al 2019 i pagamenti diretti diminuiranno secondo le regole del modello “irlandese”.
Alcuni esempi
Per chiarire l'effetto combinato delle diverse tipologie di pagamenti diretti, della regionalizzazione e della convergenza, si propongono due casi aziendali:
- un giovane agricoltore viticoltore e frutticoltore che non riceve pagamenti diretti nel 2014 (tab. 1 e fig. 1);
- un agricoltore allevatore con titoli di valore elevato nel 2014 (tab. 2 e fig. 2).
L'obiettivo finale del modello “irlandese” è di erogare pagamenti diretti a tutti gli agricoltori attivi e di avvicinare i valori dei pagamenti diretti ad ettaro. In altre parole, di raggiungere un pagamento per ettaro più uniforme, ma questo obiettivo non sarà realizzato entro il 2019, per evitare di penalizzare eccessivamente i beneficiari storici dei pagamenti diretti.
Allegati
- Scarica il file: Il valore dei pagamenti diretti