Il 16 giugno scorso è stato approvato dal Masaf il Decreto Ministeriale n. 0315386, con il quale sono state riconosciute le condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali per i territori emiliano-romagnoli colpiti da alluvioni e frane lo scorso maggio. Il decreto stabilisce una serie di deroghe all’attuale normativa, per agevolare la ripresa delle aziende colpite dagli eventi calamitosi, soprattutto per quanto concerne il primo pilastro (Domanda Unica), il secondo pilastro (Sviluppo rurale – nuova programmazione e trascinamenti della vecchia) e le misure del settore vitivinicolo, quali per esempio i piani di ristrutturazione e riconversione vigneti.
Analizziamo i punti salienti del Dm consapevoli che nelle prossime settimane arriveranno ulteriori chiarimenti e interpretazioni del documento e verranno determinate le procedure operative da applicare per la gestione delle cause di forza maggiore.
La delimitazione territoriale
L’articolo 1, evidenzia che i territori interessati al riconoscimento delle condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali sono quelli inseriti nell’allegato 1 del Dl n°61 dell’1 giugno 2023: tutti i comuni delle provincie di Forlì-Cesena e Ravenna, mentre per quanto concerne la provincia di Rimini sono stati ricompresi i Comuni di Montescdo, Casteldelci, Sant’Agata Feltria, Novafeltria e San Leo.
Nella parte emiliana sono stati delimitati per la provincia di Ferrara il Comune di Argenta, per la provincia di Bologna praticamente tutti i comuni collinari e montani quali per esempio Valsamoggia, Monte San Pietro, Monterenzio, Monghidoro, e parte dei Comuni della pianura quali Budrio, Mordano, Castel Maggiore. La delimitazione è da considerarsi per quanto concerne le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconducibile agli interi territori comunali, sebbene l’allegato con l’elenco dei territori faccia riferimento anche alle circoscrizioni territoriali o alle frazioni.
La delimitazione interessa anche alcuni comuni marchigiani in provincia di Pesaro, Fano, Gabicce Mare, Monte Grimiano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro-Auditore Urbino e alcuni toscani in provincia di Firenze, Fiorenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Londa.
L’elenco dei comuni interessati all’applicazione di quanto previsto dal D.M. “forza maggiore e circostanze eccezionali” potrà essere ampliato con ulteriori atti ministeriali o regionali, per i quali proprio in questi giorni si sta lavorando. L’ulteriore definizione territoriale sarà frutto principalmente delle segnalazioni che le aziende stanno facendo ai propri Caa di riferimento ed al lavoro congiunto che questi stanno facendo con la pubblica amministrazione.
Più tempo per le Domande Pac
La prima deroga, che viene prevista dall’articolo 2, è quella relativa alla scadenza per la presentazione delle Domande Uniche e domande Psr (nuova programmazione e trascinamenti vecchia programmazione), per le quali è prevista, per le aziende con sede legale o superfici aziendali nei comuni elencati nell’allegato 1 del Dl n°61 dell’1 giugno 2023, la presentazione tardiva delle istanze iniziali, oltre il 30 giugno 2023, senza penalità. Il termine per la presentazione sarà fissato dagli organismi pagatori (Agrea per l’Emilia-Romagna, Artea per la Toscana e Agea per le Marche), a 15 giorni dopo la fine dello stato di emergenza.
Pagamenti assicurati
L’articolo 3, con i sui vari commi, entra nel merito più preciso sulle deroghe previste per quanto concerne le condizioni di ammissibilità dei premi richiesti per le domande sul primo pilastro.
Il comma 1 cita che “il beneficiario continua a godere del diritto all’aiuto relativo agli animali e alle superfici ubicate nei territori oggetto della delimitazione, che risultavano ammissibili nel momento in cui sono insorte le condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali, fermo restando la non ammissibilità al sostegno accoppiato delle colture non seminate o non trapiantate prima del verificarsi delle predette condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali” e prosegue con il comma 2 “Alle colture destinatarie del sostegno accoppiato, seminate o trapiantate prima del verificarsi delle condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali, non si applicano le condizioni di ammissibilità stabilite nel decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022.”
Si specifica quindi che per i capi allevati e per le coltivazioni ubicate nei territori delimitati, ammissibili al premio di base, o ai premi accoppiati, o agli ecoschemi richiesti in Domanda Unica, non sono previste sanzioni o mancati pagamenti se questi erano in essere prima dell’instaurarsi delle cause di forza maggiore.
Contributi Psr al sicuro
I commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 4 del DM entrano nello specifico dell’applicazione degli interventi sul secondo pilastro, cioè il Psr.
La deroga di principale rilevanza è quella relativa alle condizioni di ammissibilità ai premi; viene infatti evidenziato che per l’anno 2023, per le aziende ricadenti nei territori delimitati, per le quali sono venute a mancare le condizioni di ammissibilità a causa degli eventi calamitosi, non saranno applicate sanzioni o decadimento delle domande presentate.
Ancora, ai commi sopra riportati, si specifica, con il criterio logico utilizzato per il primo pilastro, che i premi richiesti per gli animali e alle superfici ubicate nei territori oggetto della delimitazione, che risultavano ammissibili al contributo nel momento in cui sono insorte le condizioni di forza maggiore, saranno regolarmente pagati anche se questi non sono più in essere. Dal 2024, se non ripristinate, sarà applicata una decurtazione del premio sulla superficie non richiedibile, ma non sarà applicata una percentuale di penalizzazione sull’interezza della domanda.
In partica, un’azienda che ha presentato domanda di contributo Psr per il Biologico nel 2023 con il sottostante piano colturale:
- pesco ha 10;
- albicocco ha 10;
- vigneto ha 10
e che a causa degli eventi calamitosi perde la coltivazione ad albicocco:
- per il 2023 riceverà l’interezza del premio richiesto, anche se l’albicocco non è più coltivato;
- per il 2024, se l’impianto sarà ripristinato riceverà il contributo “intero”; se l’impianto non sarà ripristinato riceverà il contributo decurtato della parte spettante all’albicocco, ma non saranno applicate sanzioni al complessivo della domanda.
Investimenti salvi
Relativamente agli investimenti realizzati nell’ambito dello sviluppo rurale, il comma 5 dell’articolo 4 prevede che gli investimenti o le opere realizzate, ma danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, siano pagabili a condizione che il beneficiario dimostri che l’intervento sia stato eseguito e che venga presentata apposita domanda di pagamento corredata da idonea documentazione.
Le deroghe previste per il settore vitivinicolo vengono contemplate nei commi 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 4 e sono riconducibili a due macro aree: la ristrutturazione e riconversione vigneti e le misure a investimento.
Sulla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si prevede che per gli interventi completati nella campagna 2022/2023 sulle superfici vitate ricadenti nei territori delimitati, l’aiuto sia erogato sulla base della superficie indicata nella domanda di aiuto, anche se i controlli in loco non consentiranno di verificarne l’effettiva realizzazione. L’erogazione del contributo sarà subordinata alla dimostrazione che la superficie vitata oggetto della domanda sia regolarmente condotta dal beneficiario. Occorrerà altresì presentare comunicazione di fine lavori corredata dai documenti fiscali che comprovano la spesa sostenuta.
Per gli interventi non completati o non realizzati entro il periodo previsto nella domanda di aiuto, il termine stabilito per terminare i lavori è prorogato di un anno.
Riguardo alle misure a investimento per il settore vitivinicolo, analogamente a quanto sopra citato per le misure a investimento del Psr, per i beneficiari che hanno sede aziendale o i terreni ricadenti nei comuni oggetto della delimitazione, i cui interventi siano stati realizzati prima degli eventi calamitosi, l’aiuto sarà erogato anche se i controlli non consentiranno di verificarne la effettiva realizzazione per cause di forza maggiore, a condizione che venga data dimostrazione che l’investimento è stato realizzato e la relativa spesa è stata regolarmente sostenuta nonché alla presentazione della domanda di pagamento corredata dalla idonea documentazione.
Per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, viene ulteriormente specificato del DM, che non saranno applicati recuperi finanziari in caso di mancato rispetto dei vincoli di destinazione d’uso in conseguenza del danneggiamento, distruzione e perdita dei beni.
Per quanto possibile il DM ha cercato di dare massima elasticità e flessibilità all’applicazione delle deroghe, soprattutto per quanto concerne le misure a investimento. Le situazioni che si possono presentare sono diverse azienda per azienda, per cui è consigliabile che ogni produttore interessato contatti i propri Caa di riferimento per analizzare puntualmente la propria situazione.