Il 15 marzo 2024 la Commissione europea ha proposto una modifica legislativa dei regolamenti (Ue) 2021/2115 e (Ue) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa), gli ecoschemi, le modifiche dei piani strategici della Pac e le esenzioni da controlli e sanzioni. Si tratta di un’importante iniziativa perché propone di modificare i regolamenti di base della Pac, con obiettivi di semplificazione e di alleggerimento degli impegni ambientali a carico degli agricoltori.
In particolare, la proposta introduce modifiche relative a (tab. 1):
Condizionalità
- diversificazione delle colture (vecchio greening) anziché la rotazione (Bcaa 7);
- eliminazione dell’obbligo di destinare una quota minima di terreno a riposo (Bcaa 8);
- maggiore flessibilità per gli Stati membri nel definire i periodi sensibili e le pratiche consentite per la copertura del suolo (Bcaa 6);
- possibilità per gli Stati membri di esentare determinate colture, tipi di terreno o sistemi agricoli da alcuni requisiti;
Piani strategici della Pac
- raddoppio del numero di modifiche consentite annualmente (2 modifiche annuali, anziché 1 modifica annuale);
- esenzione delle piccole aziende agricole di meno di 10 ettari dai controlli e dalle sanzioni relative al rispetto dei requisiti di condizionalità.
Queste modifiche sono particolarmente rilevanti per gli agricoltori e, se saranno approvate ad aprile 2024 (prima dello scioglimento del Parlamento europeo), entreranno in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2024.
Condizionalità più leggera
La nuova Pac 2023-2027 prevede una condizionalità rafforzata, come corrispettivo per il percepimento del nuovo pagamento di base.
Il Piano Strategico per la Pac (Psp) e il Decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 (decreto sulla condizionalità) esplicitano le scelte dell’Italia in merito agli impegni di condizionalità con molte novità rispetto alla Pac precedente; in particolare è importante segnalare l’impatto della Bcaa 6 (copertura minima del suolo), della Bcaa 7 (rotazione delle colture nei seminativi) e della Bcaa 8 (obbligo del 4% di aree ed elementi non produttivi).
Le proposte della Commissione europea del 15 marzo 2024 introducono un rilevante alleggerimento per tutti e tre le suddette Bcaa più impattanti per gli agricoltori: Bcaa 6, Bcaa 7 e Bcaa 8.
tab. 1 Modifiche alla Pac proposte dalla Commissione europea
Norma |
Proposta |
Bcaa 6 - copertura del suolo nei periodi sensibili | L’attuazione della norma sarà per lo più affidata agli Stati membri |
Bcaa 7 - rotazione delle colture | Mantenimento della rotazione, ma autorizzazione agli Stati membri ad aggiungere la possibilità di soddisfare tale requisito mediante la diversificazione delle colture (come nel vecchio greening). |
Bcaa 8 – aree ed elementi non produttivi | Eliminazione l'obbligo di destinare una percentuale minima dei seminativi a superfici (terreni lasciati a riposo) o elementi (siepi, alberi, ecc.) non produttivi. |
Mantenimento della protezione degli elementi caratteristici del paesaggio esistenti. | |
Istituzione di un regime ecologico che offra sostegno agli agricoltori per il mantenimento di una parte dei seminativi in stato non produttivo o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio. | |
Reg. (Ue) 2021/2016 | Esenzione per i piccoli agricoltori (non più di 10 ettari di superfici agricola) dai controlli di condizionalità e dalle sanzioni. |
Deroghe e modifiche generali al Psp | Prevedere esenzioni specifiche dalle norme 5, 6, 7 e 9 delle buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa) ad esempio a causa di situazioni agronomiche particolari per determinate colture in tipi di suolo e condizioni pedoclimatiche specifici o a causa di danni ai prati permanenti, dovuti ad esempio a predatori o specie invasive. |
Consentire gli Stati membri di autorizzare deroghe temporanee e mirate a determinati requisiti di condizionalità motivate da condizioni meteorologiche. | |
Aumentare a due (dall'attuale una) il numero di richieste di modifica del piano strategico della Pac che uno Stato membro può presentare ogni anno | |
Per l’anno di domanda 2024 previste modifiche delle norme BCAA 6, 7 e 8 e l'esenzione dalle sanzioni per i piccoli agricoltori con non più di 10 ettari di superfici agricole si applichino retroattivamente. | |
Disposizioni transitorie per l'anno di domanda 2024 al fine di garantire che gli Stati membri possano applicare le modifiche ai piani strategici della Pac relative alle norme Bcaa 6, 7 e 8 |
Bcaa 6: copertura vegetale
La Bcaa 6 è denominata “Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili”. Si applica alle superfici a seminativo (eccetto serre e tunnel).
La Bcaa 6 prescrive la copertura vegetale del suolo per un periodo minimo di 60 giorni consecutivi, all’interno del periodo di impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio.
Al fine di assicurare che i terreni abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l’obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:
- mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
- lasciare in campo i residui della coltura precedente (es. stoppie, stocchi di mais, girasole, sorgo) per 60 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatta salva l’esecuzione delle fasce tagliafuoco.
L'applicazione della Bcaa 6 per la copertura del suolo nei periodi sensibili ha causato notevoli rigidità amministrative e incertezza per gli agricoltori, che spesso fanno riferimento a un "calendario agricolo" che non riconosce la (crescente) variabilità delle condizioni meteorologiche. Per rispettare lo spirito di flessibilità dei piani strategici della Pac, la Commissione propone di affidare l'attuazione di tale norma di condizionalità agli Stati membri.
Bcaa 7: rotazione
La Bcaa 7 obbliga una rotazione che consiste in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella.
Tale obbligo non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.
Gli obiettivi della Bcaa 7, ossia della rotazione, sono di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati.
Seppure gli obiettivi siano condivisibili, gli impegni per gli agricoltori sono rilevantissimi soprattutto per gli areali produttivi dove è frequente la monosuccessione di mais, grano duro o tabacco.
Le proposte della Commissione europea del 15 marzo 2024 confermano di mantenere la rotazione, ma autorizzano gli Stati membri ad aggiungere la possibilità di soddisfare tale requisito mediante la diversificazione delle colture (già prevista dal vecchio greening). Infatti, secondo la Commissione europea, anche la diversificazione delle colture contribuisce a preservare il potenziale del suolo, garantendo la diversità delle colture nell'arco di un anno e promuovendo quindi indirettamente la rotazione delle colture da un anno all'altro.
Nel definire i requisiti in materia di diversificazione delle colture, gli Stati membri rispettano i requisiti minimi seguenti (come il vecchio greening):
- se la superficie di seminativi di un'azienda è compresa tra 10 e 30 ettari, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione di seminativi di un'azienda con almeno due colture diverse; la coltura principale non supera il 75% di detti seminativi;
- se la superficie di seminativi di un'azienda è superiore a 30 ettari, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione di seminativi di un'azienda con almeno tre colture diverse su tale superficie; la coltura principale non occupa più del 75% e le due colture principali non occupano insieme più del 95% di tali seminativi.
La Commissione ritiene che tale flessibilità consentirà agli agricoltori colpiti da siccità periodica o da precipitazioni eccessive di rispettare tale condizione in un modo più compatibile con la realtà agricola.
Allo stesso tempo la Commissione riconosce e sottolinea i vantaggi agronomici della rotazione delle colture. Per questo motivo tramite i regimi ecologici dovrebbero continuare a essere ricompensate forme più ambiziose di rotazione e diversificazione delle colture, in particolare per includere le colture proteiche nella rotazione, in modo da migliorare la qualità del suolo e la resilienza delle colture.
Bcaa 8: superfici non produttive
La Bcaa 8 prevede tre impegni:
- percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi;
- mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
- divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.
Il primo impegno è certamente quello più rilevante ed impattante per gli agricoltori e stabilisce la destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali:
- i terreni a riposo;
- le fasce tampone e le fasce inerbite (previste dalla Bcaa 4 e Bcaa 5);
- le superfici con elementi non produttivi permanenti.
Le proposte della Commissione europea del 15 marzo 2024 prevedono:
- di eliminare dalla norma Bcaa 8 l'obbligo di destinare una percentuale minima dei seminativi a superfici (terreni lasciati a riposo) o elementi (siepi, alberi, ...) non produttivi;
- di mantenere allo stesso tempo la protezione degli elementi caratteristici del paesaggio esistenti.
Gli Stati membri sono invece tenuti a istituire un regime ecologico che offra un sostegno agli agricoltori per il mantenimento di una parte dei seminativi in stato non produttivo o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio. Sarebbe in tal modo garantita agli agricoltori una ricompensa specifica per tali superfici ed elementi non produttivi che sono benefici per la biodiversità nei terreni agricoli e, più in generale, per le zone rurali.
Bcaa 9: prati permanenti
La Bcaa 9 stabilisce un divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000
In dettaglio, la Bcaa 9 prevede:
- il divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all’interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione (Zps) e delle zone di protezione speciali (Sic);
- il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.
L'esperienza ha però dimostrato che esistono situazioni eccezionali in cui tali prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientali sono danneggiati, ad esempio da predatori o specie invasive, e per ripristinarli possono essere necessarie misure adeguate ad affrontare tali situazioni, tra cui deroghe al divieto di aratura delle zone interessate, così da assicurare che i requisiti della norma Bcaa 9 contribuiscano alla protezione degli habitat e delle specie.
Le proposte della Commissione europea del 15 marzo 2024 prevedono esenzioni per consentire la lavorazione del suolo per ripristinare i prati permanenti nei siti Natura 2000, nel caso in cui siano danneggiati a causa di predatori o specie invasive.
Piccoli agricoltori
La proposta della Commissione prevede per gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola siano esentati dai controlli di condizionalità e dalle sanzioni.
L'obiettivo è quello di ridurre l'onere amministrativo, sia per le amministrazioni nazionali che per gli agricoltori, connesso ai controlli e alla riscossione delle sanzioni, che più elevato per le piccole aziende rispetto a quelle più grandi. Saranno inoltre esentati dai controlli della condizionalità e dalle sanzioni anche i beneficiari che ricevono pagamenti per superficie di un programma di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2025.
Modifiche del Psp
La Commissione propone di concedere agli Stati membri ulteriore flessibilità per modificare i propri Psp aumentando a due le domande di modifica presentabili per anno civile, anziché una, per affrontare più rapidamente le mutevoli situazioni in particolare quelle generate da eventi meteorologici avversi.
Rimane in vigore l'obbligo per gli Stati membri di descrivere in che modo è ottenuto il contributo complessivo maggiore agli obiettivi in materia di ambiente e di clima e in che modo l'architettura verde della Pac contribuisce al conseguimento dei target nazionali.
Tempi di entrata in vigore
Se le proposte della Commissione europea saranno approvate le modifiche alle Bcaa si applicheranno a partire dall’anno di domanda 2024, quindi retroattivamente dal 1° gennaio 2024.
In relazione alla modifica della Bcaa 8 (terreni a riposo), gli Stati membri possono adottare una decisione per l'applicazione nell’anno di domanda 2024 solo nel caso in cui richiedano di attuare ecoschemi con pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio.
Anche le esenzioni dalle sanzioni amministrative per la condizionalità per i piccoli agricoltori e per i beneficiari vecchi programmi sviluppo rurale, si applicheranno a partire dall’anno di domanda 2024. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno trovato l’accordo per una procedura d’urgenza (fast track) che consenta l’approvazione di queste proposte entro aprile 2024, quindi prima della fine della legislatura.