Con l’entrata in vigore della Pac 2023-2027 l’accesso alla riserva nazionale presenta molte novità. Le normative di riferimento sono il Reg. (Ue) n. 2021/2115 (il regolamento di base della Pac 2023-2027), il Piano Strategico per la Pac (Psp), il decreto ministeriale n. 660087 del 23/12/2022, che contiene le scelte nazionali, e la Circolare Agea n. 35478 del 12/05/2023, che detta le condizioni e le modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale, specificando i requisiti che devono possedere gli agricoltori. L’accesso alla riserva nazionale è consentito tutti gli anni, fino al 2027.
La riserva nazionale è molto importante per assegnare i titoli ad agricoltori che ne sono sprovvisti o per aumentare il valore dei titoli inferiore alla media nazionale, purché i possessori rientrino nei requisiti previsti dalle norme.
Le fattispecie della riserva nazionale
Il Reg. (Ue) n. 2021/2115 (art. 26, par. 4) stabilisce che la riserva nazionale dovrà essere utilizzata in via prioritaria per l’assegnazione di titoli a (tab. 1):
- giovani agricoltori (fattispecie A);
- nuovi agricoltori che iniziano la loro attività agricola (fattispecie B).
Inoltre, lo stesso regolamento (art. 26, par. 7) stabilisce che gli Stati membri possano prevedere norme supplementari per l’utilizzo della riserva nazionale per situazioni particolari (tab. 1):
- per assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione connessi a un intervento pubblico (fattispecie C);
- per assegnare titoli agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici (fattispecie D);
- per assegnare titoli in conseguenza di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (fattispecie F).
tab. 1 Le fattispecie della riserva nazionale |
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Codifica | Fattispecie | Valore dei titoli da riserva |
A | Giovane agricoltore | Valore medio nazionale o aumento del valore dei titoli fino al valore medio nazionale |
B | Nuovo agricoltore | |
C | Contrasto all’abbandono di terre | |
D | Compensazione di svantaggi specifici | |
F | Provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziarie | Il valore dei titoli è conseguente alla decisione giudiziaria o al provvedimento amministrativo |
Gli agricoltori interessati
Gli agricoltori che hanno convenienza a presentare domanda per accedere alla riserva nazionale sono di due tipi:
- quelli che non possiedono titoli sufficienti per coprire i terreni ammissibili;
- quelli che possiedono titoli con un valore inferiore a quello medio nazionale, pari a 164,12 €/ha nel periodo 2023-2027.
Gli agricoltori che accedono alla riserva nazionale devono possedere quattro requisiti:
- essere agricoltori attivi;
- avere un’età tra 18 e 60 anni;
- possedere terreni ammissibili con un legittimo titolo di conduzione al 15 maggio dell’anno di domanda (anche se la data di presentazione della domanda è stata prorogata al 30 giugno, il titolo di possesso dei terreni deve essere al 15 maggio);
- possedere una superficie minima di un ettaro ammissibile per ciascuna fattispecie per presentare la domanda di accesso alla riserva nazionale.
Limiti di età
Possono accedere alla riserva nazionale gli agricoltori di età compresa tra 18 anni e 60 anni; per le persone giuridiche si considera l’età del legale rappresentante della società. Rispetto alla Pac 2014-2022, il limite massimo di età per accedere alla riserva nazionale è sceso da 65 anni a 60 anni.
I 18 anni devono essere già compiuti quando si presenta la domanda. I 60 anni si considerano compiuti nell’anno di presentazione della domanda.
Giovani agricoltori
La definizione di “giovane agricoltore”, ai sensi dell’art. 4, par. 6, del Reg. (Ue) n. 2021/2115 e dell’art. 5 del Dm 23/12/2022 n. 660087, è la stessa di quella definita per il “pagamento giovani agricoltori” (Circolare Agea n. 35149 del 12/05/2023).
Il giovane agricoltore è la persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisito dell’insediamento: si insedia per la prima volta in assoluto in un’azienda agricola in qualità di capo azienda e l’insediamento è riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione della domanda di sostegno;
b) requisito anagrafico: non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda o della domanda di assegnazione dei titoli con la fattispecie giovane agricoltore;
c) requisito di istruzione e competenza: è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei titoli ammessi di studio-esperienza lavorativa.
Giovane e persona fisica
Nel caso di una persona fisica, ai fini del requisito dell’insediamento, il “giovane agricoltore” deve rispettare i requisiti precedenti.
La verifica della data di insediamento viene effettuata dalla:
- data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita Iva agricola (codice Ateco 01) o, nel caso di partita Iva già presente ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, la data di estensione dell’attività al regime agricolo;
- data di iscrizione all’Inps come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall’esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell’attività imprenditoriale agricola.
Giovane e persona giuridica
Agea ha chiarito i requisiti del “giovane agricoltore” nel caso di una persona giuridica (Circolare Agea n. 35149 del 12/05/2023).
La verifica della data di insediamento viene effettuata dalla data dell’atto pubblico con il quale il soggetto “giovane” assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari; tale data deve essere indicata nella domanda unica.
Il giovane agricoltore deve dimostrare il controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica, che sussiste se il giovane agricoltore:
a) detiene una quota rilevante del capitale;
b) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;
c) provvede alla gestione corrente della società.
Agea ha fissato i requisiti del controllo in base al tipo di società (nell’allegato VII del Dm 23/12/2022 n. 660087): società semplice, Sas, Srl, Spa, Sapa, società cooperativa, (tab. 2).
tab. 2 Giovane agricoltore e persona giuridica |
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Tipo di società | Condizioni per il giovane agricoltore | |
Società di persone |
Società semplice (Ss) | Esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente dall’entità dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. |
Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto. | ||
Società in accomandita semplice (Sas) | Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dall’entità dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto. | |
Società di capitali |
Società a responsabilità limitata (Srl); Società per azioni (Spa) | Esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il 30% del capitale sociale e che esercita i poteri di gestione dell’attività di ordinaria amministrazione, alternativamente, in qualità di presidente del Consiglio d’amministrazione, amministratore unico, amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto. |
Srl unipersonale | Esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico, salvo che lo stesso sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto. | |
Società in accomandita per azioni (Sapa) | Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dall’entità dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto. | |
Società cooperativa |
Scarl (società cooperativaa responsabilità limitata) | Esercita il controllo il soggetto giovane agricoltore socio e che riveste, alternativamente, la carica di Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della Scarl. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto. |
Nuovi agricoltori
La definizione di “nuovo agricoltore”, ai sensi dell’art. 4, par. 7, del Reg. (Ue) n. 2021/2115 e dell’art. 6 del Dm 23/12/2022 n. 660087, stabilisce che deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisito di inizio dell’attività agricola: inizia l’attività agricola in qualità di capo azienda nell’anno civile 2021 o in qualsiasi anno successivo e presenta domanda nell’ambito del regime di pagamento di base di cui al Reg. (Ue) n. 1307/2013 o del sostegno di base di cui al Reg. 2021/2115 non oltre due anni dopo l’anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l’attività agricola.
b) requisito anagrafico: ha un’età compresa tra 41 anni e 60 anni compiuti nell’anno della presentazione della domanda di cui alla precedente lettera a). In caso di domanda presentata da una persona giuridica, l’età è riferita al rappresentante legale che sottoscrive la medesima domanda.
c) requisito di istruzione e competenza: è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei titoli ammessi di studio-esperienza lavorativa.
Con riferimento al requisito di inizio dell’attività agricola, se il richiedente l’accesso alla riserva nazionale risulta aver svolto attività agricola in un qualsiasi momento anteriormente all’anno 2021, la condizione di ammissibilità non è soddisfatta.
Rispetto all’anno civile di inizio dell’attività agricola, l’agricoltore deve soddisfare l’ulteriore requisito di aver presentato domanda di accesso alla riserva in questione non oltre due anni dopo l’anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l’attività agricola.
Inoltre, il “nuovo agricoltore” non deve praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività agricola (nel caso delle persone giuridiche per tutti coloro che esercitano il controllo della stessa).
Si accede una sola volta
L’accesso alla riserva nazionale per le fattispecie A e B è consentito una sola volta e la richiesta di accesso alla fattispecie A esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie B, e viceversa. Inoltre, il ricorso alle suddette fattispecie è consentito una sola volta anche nel caso in cui l’agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come una persona fisica e una richiesta di accesso in qualità di rappresentante di una persona giuridica dedita all’attività agricola della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l’accesso.
Contrasto all’abbandono di terre
L’accesso alla riserva nazionale per la fattispecie C può avvenire per due distinte tipologie di superfici detenute dall’agricoltore richiedente:
a) casistica C1: superfici, temporaneamente inammissibili, soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo aziendale connessi ad una forma di intervento pubblico unionale, nazionale, regionale o realizzato da altri enti pubblici, compresa l’adesione a misure agroambientali, che al termine dell’impegno riacquistano le condizioni di ammissibilità. Per tali superfici l’accesso alla riserva nazionale è concesso unicamente qualora l’impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica e la superficie risponda alla definizione di ettaro ammissibile;
b) casistica C2: superfici situate in zone classificate montane o soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, lettere a) e b), del Reg. (Ue) n. 1305/2013.
La verifica circa l’ammissibilità delle superfici in questione è eseguita dagli Organismi pagatori sulla base dei dati presenti nel fascicolo aziendale dell’agricoltore.
Compensazione di svantaggi specifici
Possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori che detengono superfici situate in zone con svantaggi specifici ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (Ue) n. 1305/2013. La verifica circa l’ammissibilità delle superfici in questione è eseguita dagli Organismi pagatori sulla base dei dati presenti nel fascicolo aziendale dell’agricoltore.
Mai due volte sulle stesse superfici
L’art. 12, comma 9, del Dm 23/12/2022 n. 660087 stabilisce che – per le fattispecie C (zone montane) e D (zone svantaggiate) – l’accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie, compreso l’accesso avvenuto ai sensi del Reg. (Ue) n. 1307/2013 (periodo di programmazione 2015 – 2022).
Di conseguenza, una specifica superficie richiesta in aiuto e ritenuta ammissibile, che ha ricevuto l’attribuzione di titoli in una campagna (dal 2015), è tecnicamente “bruciata” per le campagne successive e non vi si può più chiedere l’accesso alla riserva nazionale nelle fattispecie C e D. In altre parole, la stessa superficie non può più generare nuovi titoli o determinare l’incremento di quelli già detenuti dall’agricoltore, anche nel caso in cui la superficie sia stata trasferita e richiesta in aiuto da un altro soggetto.
Ai fini della corretta applicazione della disposizione sopra citata e, dunque, dell’apposizione del vincolo, si considera la superficie grafica totale richiesta per l’assegnazione dei titoli, anche se l’attribuzione degli stessi, a causa della mancanza di sufficienti risorse finanziarie per soddisfare la totalità delle richieste presentate, è avvenuta su una minore superficie rispetto a quella richiesta o sia stato attribuito un valore monetario inferiore.
In altre parole, l’assegnazione di un qualsiasi valore finanziario (indipendentemente dalla sua entità) dalla riserva nazionale comporta che l’intera superficie grafica richiesta sia considerata quale superficie che ha generato titoli e, pertanto, non può più essere utilizzata per ottenere titoli dalla riserva nazionale per le fattispecie in questione.
Solo qualora la totalità della superficie grafica richiesta non abbia generato l’attribuzione di titoli, la stessa potrà essere utilizzata per richiedere l’accesso alla riserva in una successiva campagna. Le superfici che hanno generato l’attribuzione di titoli sono inserite nel registro dei vincoli, reso disponibile agli Organismi pagatori in formato grafico per lo svolgimento delle istruttorie.
Provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziarie
Possono presentare domanda di accesso alla riserva nazionale gli agricoltori che, in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente Autorità, hanno diritto a ricevere titoli o incrementare il valore dei titoli già detenuti.
In particolare, il fondamento giuridico della fattispecie in questione è rappresentato dalle decisioni giudiziarie o dai provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell’attribuzione o del calcolo dei titoli attribuiti, compresi la definizione di contenziosi relativi alla disponibilità di superfici necessarie per l’attribuzione dei titoli nelle quali l’interessato è direttamente coinvolto.
Una volta definita la controversia di natura giudiziaria o amministrativa, soddisfatti i requisiti previsti dalla regolamentazione Ue e nazionale per l’attribuzione dei titoli e l’ottenimento dei contributi, l’agricoltore può accedere alla riserva nazionale.
Alla luce di quanto sopra, l’acquisto di superfici tramite procedure esecutive non integra la condizione di ammissibilità della risoluzione di controversie aventi ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell’attribuzione o del calcolo dei titoli nelle quali l’interessato è direttamente coinvolto.
L’acquisto potrebbe consentire al ricorrente di soddisfare il requisito generale previsto per tutte le altre fattispecie di accesso alla riserva nazionale (detenzione di superfici ammissibili all’aiuto). L’agricoltore interessato deve presentare la richiesta di accesso alla riserva all’Organismo pagatore competente, allegando il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che incide sull’attribuzione o sul calcolo dei titoli.
Operatività della riserva
L’istruttoria di tutte le domande di accesso alla riserva nazionale, per tutte le fattispecie e per tutti requisiti, sia di carattere generale che specifici per la singola fattispecie, sarà svolta entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale.
Con riferimento alle fattispecie A e B, le istruttorie del requisito del giovane agricoltore e del nuovo agricoltore sono riportate in apposito Registro delle domande di accesso alla riserva nazionale (di seguito Registro Dar) istituito nell’ambito del Sian. Il Registro Dar consente a tutti gli agricoltori di avere cognizione dell’esito dell’istruttoria delle domande di accesso alla riserva nazionale.
Il valore dei titoli dalla riserva nazionale
Gli agricoltori che non detengono alcun titolo hanno diritto a ricevere gratuitamente un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili che detengono il 15 maggio di ogni anno.
Qualora gli agricoltori detengano già titoli, hanno diritto a ricevere gratuitamente un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili dichiarati in domanda unica per i quali non detengono alcun titolo.
Se il valore unitario dei titoli che l’agricoltore già detiene è inferiore al valore della riserva nazionale, i valori unitari annuali di questi titoli sono aumentati fino al valore della riserva nazionale. Il valore dei titoli assegnati alla riserva nazionale è pari a quello unitario nazionale dei titoli, cioè: 164,12 €/ha.
I titoli assegnati dalla riserva nazionale non possono essere ceduti o trasferiti prima di tre anni dalla loro assegnazione; questa norma è una novità rispetto alla Pac 2014-2022, quando i titoli si potevano vendere o trasferire anche nell’anno successivo alla loro assegnazione.
I titoli o gli incrementi di valore dei titoli ottenuti dalla riserva nazionale sono presi, ovvero riversati alla riserva nazionale, nell’anno in cui il giovane agricoltore che ha consentito l’accesso alla riserva a una società ne perda il controllo effettivo e duraturo prima della scadenza di un triennio (art. 13, comma 4, del Dm 23/12/2022 n. 660087).
Per la fattispecie F, l’agricoltore ha diritto a ricevere il numero e il valore dei titoli conseguenti alla decisione o al provvedimento amministrativo. I titoli calcolati e assegnati sono ammessi a pagamento a partire dalla campagna nella quale sono assegnati.
I requisiti di istruzione e competenza per giovani e nuovi agricoltori
Il possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
1. superamento dell’esame di Stato per l’esercizio delle professioni di agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario, agrotecnico laureato o titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
2. titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all’intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale (esito favorevole della domanda di sostegno); per la campagna 2023, l’attestato deve essere posseduto alla data del 30 settembre 2023; per gli anni successivi, l’attestato deve essere posseduto alla data della presentazione della domanda;
3. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all’intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale (esito favorevole della domanda di sostegno).
Ai fini della corretta dichiarazione dei titoli di studio-esperienza lavorativa, si precisa che l’agricoltore deve dichiarare di rientrare specificamente in una sola delle tre casistiche sopra indicate (1, 2 e 3), precisamente quella per la quale soddisfa interamente i requisiti della singola casistica.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- se l’agricoltore possiede il titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo senza disporre dell’attestato di frequenza al percorso di formazione ma possiede il requisito dell’esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo per almeno 104 giornate/anno, dovrà dichiarare di rientrare nella casistica 3 (titolo di scuola secondaria di primo grado – necessariamente conseguito avendo il superiore titolo di scuola secondaria di secondo grado - e esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo per almeno 104 giornate/anno);
- se l’agricoltore possiede il titolo universitario a indirizzo non agricolo (ad esempio laurea in giurisprudenza) ma possiede il requisito dell’attestato di frequenza al percorso di formazione, dovrà dichiarare di rientrare nella casistica 2 (titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo – necessariamente conseguito avendo il superiore titolo universitario - e attestato di frequenza al percorso di formazione).
La costituzione della riserva nazionale
La riserva nazionale è costituita presso Agea nell’ambito del Registro Nazionale Titoli ed è annualmente alimentata, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Dm 23/12/2022 n. 660087 dagli importi corrispondenti, con riferimento anche alle annualità di vigenza del Reg. (Ue) n. 1307/2013, a:
a) titoli che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi, compresi quelli non attivati nel biennio 2022-2023, in seguito all’applicazione:
i) delle norme sull’agricoltore attivo;
ii) dei requisiti minimi;
b) numero di titoli equivalente al numero totale di titoli non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nel determinare quali titoli, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si dà priorità ai titoli di proprietà e di valore più basso;
c) titoli restituiti volontariamente dagli agricoltori;
d) titoli indebitamente assegnati;
e) titoli restituiti alla riserva da parte degli agricoltori (art. 13, commi 5 e 6, del Dm 23/12/2022 n. 660087).
Per eseguire l’attribuzione dei titoli, per ciascun anno di domanda è eseguita una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base non superiore al 3%, salvo dove una percentuale più elevata sia necessaria per soddisfare le esigenze di assegnazione dei titoli della fattispecie A e B.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Dm 23/12/2022 n. 660087, la riserva è utilizzata per assegnare titoli, in via prioritaria, ai giovani agricoltori (fattispecie A), ai nuovi agricoltori (fattispecie B) e agli agricoltori aventi diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità (fattispecie F).
Solo dopo aver esaurito l’assegnazione dei titoli per le fattispecie prioritarie, il restante plafond disponibile nella riserva nazionale è utilizzato per assegnare titoli alle fattispecie contrasto all’abbandono di terre (fattispecie C) e compensazione di svantaggi specifici (fattispecie D).