Con il Decreto ministeriale n. 8139 del 10 agosto 2011, l’Italia aveva introdotto alcune piccole modifiche alle modalità di applicazione dell’articolo 68 (v. tab.).
Le modifiche riguardano gli ultimi due anni di validità dell’articolo 68 cioè il 2012 e il 2013.
L’APPROVAZIONE
Le modifiche dell’applicazione nazionale dell’articolo 68 erano soggette all’approvazione da parte dei Servizi comunitari che dovevano esprimere il loro assenso definitivo (art. 50, par. 3. Reg. 1120/2009).
La Commissione europea, con regolamento di esecuzione del 25.11.2011, ha approvato le proposte italiane, per cui divengono effettivamente applicabili.
L’OBBLIGO
Una novità particolarmente importante del DM 8139 del 10.08.2011 riguarda l’introduzione dell’obbligo delle sementi certificate di grano duro nell’ambito della misura dell’avvicendamento biennale.
Tale misura riguarda solo le regioni centro-meridionali e prevede un pagamento supplementare massimo di 100 €/ha. Tale incentivo viene erogato a condizione che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella stessa superficie:
– un anno di cereali autunno-vernini: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro;
– un anno di colture miglioratrici: pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, foraggere avvicendate ed erbai con presenza di essenze leguminose, soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola, maggese vestito.
L’obbligo della semente certificata riguarda solamente il grano duro e decorre dalle semine autunnali del 2012 (Domanda Unica della Pac 2013), mentre non è in vigore per le semine autunnali del 2011 (Domanda Unica della Pac 2012).
Non sono soggetti all’obbligo di sementi certificate gli agricoltori che coltivano grano duro biologico.
UNA LUNGA ALTALENA
La vicenda dell’obbligo delle sementi certificate di grano duro è stata ricca di colpi di scena. Inizialmente, il Decreto ministeriale 29 luglio 2009 aveva previsto l’obbligo della semente certificata nel caso in cui nell’avvicendamento rientrava la coltivazione del grano duro; quindi nelle semine autunnali del 2009, gli agricoltori hanno utilizzato obbligatoriamente le sementi certificate.
La Commissione europea aveva contestato l’introduzione di questo obbligo in una misura, come quella dell’avvicendamento, che ha un carattere prettamente ambientale. Per rispondere a tali obiezioni, il Decreto ministeriale 25 febbraio 2010 aveva soppresso l’obbligo della semente certificata di grano duro (quindi nelle semine autunnali 2010 e 2011).
L’esclusione ha avuto un effetto considerevole: gli agricoltori, non avendo più incentivi, hanno ridotto l’utilizzo di seme certificato di grano duro con un impatto rilevantissimo sul settore sementiero, tanto che la vendita si è ridotta di oltre il 30%. Il mondo sementiero e lo stesso ministero si sono impegnati a trovare una soluzione, presentando a Bruxelles una ricca documentazione per giustificare i benefici ambientali dell’obbligo della semente certificata soprattutto al Centro-Sud.
Tali motivazioni hanno ispirato il Decreto ministeriale 10 agosto 2011 che ha reintrodotto l’obbligo delle sementi certificate di grano duro, a partire dalle semine autunnali del 2012.
Una lunga vicenda apparentemente conclusasi a favore dei semi certificati di grano duro. In realtà quest’obbligo è valido solo per un anno ovvero per la campagna agraria 2012/2013 (Domanda unica Pac 2013), in quanto dal 2014 entra in vigore la nuova Pac 2014-2020 con regole totalmente nuove.
A questo punto ci si domanda se è valso la pena di un così grande sforzo politico che sarà valido solo per un anno.