La denuncia di variazione colturale va presentata entro il 31 gennaio

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La dichiarazione va presentata al competente Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio. Le variazioni incidono sulla misura dei redditi fondiari da dichiarare ai fini della imposizione diretta

Entro fine mese i proprietari e conduttori di terreni agricoli devono verificare la corrispondenza tra la coltura effettivamente praticata sul terreno e quella indicata nel certificato catastale. Qualora non vi sia corrispondenza, essi hanno l’obbligo di comunicare la variazione.

Può infatti accadere che un terreno risulti accatastato con una specifica coltura (vigneto, ad esempio) ma poi sia utilizzato per altro (seminativo, ad esempio). In questa ipotesi non è possibile dichiarare il reddito che deriva dal certificato catastale ma è necessario presentare una apposita denuncia di variazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo al fine di ottenere il corretto reddito da dichiarare.

La denuncia va effettuata dal proprietario del terreno o dall’affittuario con una delle seguenti due modalità:

  • utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate;

oppure

  • utilizzando il software “Docte 2”.

In ogni caso la dichiarazione va presentata al competente Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio.

Le variazioni incidono sulla misura dei redditi fondiari da dichiarare ai fini della imposizione diretta.

Variazioni in aumento e diminuzione

Nel caso di variazioni che comportano un aumento del reddito, le stesse hanno effetto dall’anno successivo a quello in si sono verificate. Si precisa che in caso di omessa denuncia entro il 31 gennaio delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento, si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro.

Le variazioni in diminuzione, invece, possono essere fatte valere già dall’anno in cui si sono verificate purché sia rispettato il termine di legge per la presentazione della denuncia (appunto il 31 gennaio dell’anno successivo). In caso contrario, ovvero se la denuncia viene presentata dopo il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la variazione si verifica, gli effetti decorrono dall’anno di presentazione della denuncia.

I redditi fondiari, si ricorda, sono due: il reddito dominicale, relativo al possesso del terreno che deve essere dichiarato dal proprietario e quello agrario, relativo all’utilizzo del terreno per finalità agricole che, quindi, deve essere dichiarato dal soggetto che svolge effettivamente l’attività agricola (che quindi può non coincidere con il proprietario nel caso di terreno concesso in affitto).

Autoderminazione delle tariffe

L’Ufficio non attribuisce immediatamente la nuova rendita; pertanto il contribuente deve autodeterminare le nuove tariffe di reddito dominicale e agrario. A tal fine, si deve far riferimento al dm 7 febbraio 1984 che ha definito le tariffe di reddito dominicale e agrario e le deduzioni fuori tariffa per ogni ettaro di terreno e per tutti i Comuni.

Si ricorda, infine, che l’obbligo di denuncia delle variazioni colturali non sussiste per i terreni beneficiari dei contributi Pac; in questo caso, la denuncia Pac sostituisce la denuncia delle variazioni (articolo 2, comma 33, dl 262/2006).

Segue una tabella di ricapitolazione:

Variazione in aumento Variazione in diminuzione
Denuncia entro il 31/01/2019 La variazione decorre dall’anno successivo a quella in cui si è verificata.

Esempio: variazione in aumento nel 2018, comunicata entro il 31/01/2019 → il maggior reddito non avrà efficacia per l’anno 2018 stesso, ma solo a partire dal periodo d’imposta successivo, e cioè dal 2019 (dichiarazione dei redditi da presentarsi nel 2020).

La variazione decorre dall’anno in cui si verifica.

Esempio: variazione in diminuzione nel 2018, comunicata entro il 31/01/2019 → il minor reddito avrà efficacia già per l’anno 2018 (dichiarazione dei redditi da presentarsi nel 2019).

Denuncia dopo il 31/01/2019 La variazione decorre dall’anno successivo a quella in cui si è verificata.

Tuttavia, l’omessa denuncia entro il termine di legge (vale a dire il 31/01/2019) comporta l’applicazione di una sanzione da 250 a 2.000 euro.

La variazione decorre dall’anno in cui si presenta la denuncia.

Esempio: variazione in diminuzione nel 2018, comunicata il 20/02/2019 → il minor reddito avrà efficacia a partire dal periodo d’imposta 2019, ovvero dall’anno in cui la denuncia è presentata (dichiarazione dei redditi da presentarsi nel 2020).

 

La denuncia di variazione colturale va presentata entro il 31 gennaio - Ultima modifica: 2019-01-16T15:48:58+01:00 da Alessandro Maresca

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