Il IV conto energia è legge. Dopo un lungo iter, si ristabilisce la certezza normativa

Fotovoltaico: Scatta la riduzione degli incentivi

Si applica agli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016

Con un ritardo di pochi giorni rispetto a quanto previsto dal comma 10 dell’art. 25 del Dlgs. 28/11 (il decreto doveva essere emanato entro il 30 aprile 2011), si è concluso l’iter legislativo del quarto conto energia che fissa i nuovi incentivi per il fotovoltaico a partire dal 1° giugno 2011.
Si conclude così il percorso attuativo del comma 9 dell’art. 25 delDlgs. 28/11 che aveva rinviato la definizione della disciplina dell’incentivazione della produzione elettrica da impianti solari che entreranno in esercizio dopo il 31 maggio 2011 ad un decreto del ministero dello Sviluppo economico da adottarsi di concerto con il ministro dell’Ambiente e della tutela delmare.
L’iter di approvazione del decreto, firmato il 5 maggio 2011, è stato complesso e tortuoso ed ha visto il contrapporsi di diversi interessi legati da una parte alla richiesta delle associazioni che rappresentano il settore del fotovoltaico di creare le condizioni favorevoli per ulteriori sviluppi, dall’altra dall’allarme lanciato soprattutto dalle associazioni che rappresentano gli interessi dell’industria grande consumatrice di energia elettrica di contenere i costi in bolletta derivanti dalla componente A3.
A prescindere dalle diverse richieste formulate in sede di definizione del decreto, la questione più rilevante e più preoccupante è stata sicuramente la decisione adottata in sede di approvazione del decreto legislativo 28/11 di rivedere il sistema di incentivazione a pochi mesi dall’attivazione del terzo conto energia (Dm. 6/8/2010) e di aver cambiato repentinamente le regole tecniche di realizzazione degli impianti sui suoli agricoli.
Si è creato così un pesante precedente che smentisce i principi fissati dal Piano nazionale (Pan) sulle energie rinnovabili che aveva posto come cardini del nuovo sistema di incentivazione, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Unione europea, la certezza e la stabilità normativa. In tale contesto era stata ravvisata la necessità di prevedere un tempo di almeno 12 mesi per l’entrata in vigore di novità legislative riguardanti il sistema di incentivazione; ciò proprio per permettere il completamento degli investimenti programmati in base a determinati incentivi e regole.
Tutto ciò è stato accantonato con l’art. 25 del Dlgs. 28/11 che rende di fatto retroattive le novità legislative. In tale caos sono ricadute anche diverse centinaia di aziende agricole che avevano definito i loro conti economici sulla base delle tariffe del terzo conto energia o che avevano avviato lo sviluppo di progetti relativi ad impianti di potenza superiore ad 1 MW (l’art. 10 del Dlgs. 28/11, tra le diverse condizioni, prevede che per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW).
Fermo restando la necessità di prevedere una progressiva diminuzione delle tariffe che miri ad un allineamento graduale dell’incentivo pubblico con i costi delle tecnologie, in linea con le politiche adottate nei principali paesi europei, è un precedente che rischia di portare incertezza anche nello sviluppo delle altre fonti rinnovabili.
 

 

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PUNTO PER PUNTO
Ciò detto vediamo quali sono le principali novità del decreto, composto di 26 articoli e di 7 allegati, anche alla luce delle novità introdotte nel testo nelle ultime ore prima della firma.
Nel complesso il IV conto energia si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016 (sino al 31 maggio rimangono in vigore le tariffe previste dal Dm 6/8/2010 – tab. 1), per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro. A partire dal 2017 con questo nuovo sistema si prevede di raggiungere la grid parity – e cioè la competitività della tecnologia (coincidenza del costo del kWh fotovoltaico con il costo del kWh prodotto da fonti convenzionali). Il nuovo sistema di incentivazione è stato strutturato tenendo conto della seguente tipologia di impianti: a) impianti solari fotovoltaici, a loro volta distinti in piccoli impianti e grandi impianti; b) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative; c) impianti a concentrazione.
In merito alla prima categoria va subito sottolineata la suddivisione introdotta tra piccoli e grandi impianti che sono soggetti a diverse regole ed incentivi. Nella categoria dei piccoli impianti rientrano: gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1.000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto (sistema diretto a chi ha un’elevata percentuale di energia autoconsumata), nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche (con tale impostazione, ad esempio, anche un impianto di 3 kW di potenza, ubicato a terra in una azienda agricola, che non opera in regime di scambio sul posto, è classificato come grande impianto!).
Il nuovo sistema è fondato su un periodo transitorio dal 1° giugno 2011 al 31 dicembre 2012 in cui i grandi impianti sono ammessi al regime di sostegno con determinati limiti di costo (gli incentivi attesi sono pari a circa 580 milioni di euro con una potenza installabile di 2.690 MW), vincolo che non si applica ai piccoli impianti (in tab. 2a le tariffe per il periodo giugnoagosto 2011, e in tab. 2b le tariffe per il periodo settembre-dicembre 2011).
A regime, per gli anni dal 2013 al 2016, il superamento dei costi indicativi previsti (1.361 milioni di euro, per una potenza di 9.770 MW) non limita l’accesso alle tariffe incentivanti, ma determina, sia per i piccoli che per i grandi impianti, una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo (la tariffa percepita viene determinata dal momento dell’entrata in esercizio dell’impianto, con la garanzia del rispetto dell’iter di connessione da parte del gestore di rete, in conformità con i tempi e le relative sanzioni previste dall’Autorità per l’energia). Inoltre, a partire dal 2013 le tariffe assumeranno valore onnicomprensivo sull’energia immessa nel sistema elettrico con la previsione di una tariffa specifica per la quota di energia autoconsumata.
Nel complesso, per tale categoria, tra giugno 2011 e il 2016, l’impegno di incentivazione del settore sarà di circa 1.941 milioni di euro per un limite di potenza di 12.460 MW. Nell’allegato 5 del decreto sono indicate tutte le tariffe suddivise per periodi (2011, 2012 ed anno 2013 e successivi).
 

 

IL REGISTRO INFORMATICO
Ulteriore novità, che creerà non pochi problemi burocratici, è che i soggetti responsabili dei grandi impianti per accedere alle tariffe incentivanti devono richiedere al Gse l’iscrizione all’apposito registro informatico (i grandi impianti che entreranno in esercizio entro il 31 agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo l’onere di comunicazione al Gse dell’avvenuta entrata in esercizio entro 15 giorni solari dalla stessa). Per l’anno 2011 le richieste di iscrizione al registro devono pervenire al Gse dal 20 maggio al 30 giugno 2011, salvo riapertura del registro.
La cumulabilità degli incentivi, in attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Dlgs. 28/11 (a partire dal 1° gennaio 2013), è prevista anche per i contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW.
Altro aspetto di particolare rilevanza è il sistema dei premi che ricalca quello attualmente in vigore, seppure con alcune novità. Fermi restando i premi previsti per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia e quelli per gli impianti ubicati in zone classificate come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati, è stato confermato, e migliorato, dal momento che non sarà più legato all’andamento della tariffa ma resta fisso, il premio per gli impianti che vanno a sostituire coperture in eternit o comunque contenenti amianto (5 €cent/ kWh). Inoltre, è stato introdotto un premio del 10% per gli impianti che hanno un costo di investimento, ad esclusione di quelli relativi al lavoro, che sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione di tecnologia realizzata all’interno dell’Unione europea.
Per quanto riguarda le serre, che anche nel quarto conto energia avranno diritto a una tariffa incentivante pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” e la tariffa per “altri impianti fotovoltaici”, è stato introdotto un ulteriore vincolo: “al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%”.
Altra novità riguarda i fabbricati rurali che sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico. È una formulazione che dovrebbe consentire il superamento di alcuni problemi riscontrati nel terzo conto energia in merito all’applicabilità degli incentivi previsti per gli impianti sugli edifici.

Fotovoltaico: Scatta la riduzione degli incentivi - Ultima modifica: 2011-05-16T16:16:12+02:00 da Redazione Terra e Vita

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