Il Governo e in particolare il ministero dell’Ambiente è intervenuto con una circolare interpretativa inviata alla grande distribuzione organizzata, per chiarire le modalità di applicazione della norma riguardante il pagamento dei sacchetti ultraleggeri e biodegradabili.
La disposizione che impone alla grande distribuzione di far pagare ai consumatori i sacchetti biodegradabili utilizzati per l’acquisto di frutta e verdura sfusa, è entrato in vigore il 1° gennaio 2018 ma sono bastate poche ore per scatenare una ridda di polemiche, soprattutto sui social, che sono aumentate in maniera esponenziale nel giro di pochissimi giorni. La protesta dei consumatori e delle loro associazioni rappresentative, i consumatori decisi a portarsi i sacchetti da casa e quelli che hanno provato ad acquistare una mela o un cavolo alla volta applicando direttamente sulla mela o sul cavolo l’etichetta con il peso e il prezzo, hanno reso necessario l’intervento del Governo con una chiarimento arrivato dal ministero dell’Ambiente. La questione non è però solo di carattere ambientale solamente perché i nuovi sacchetti biodegradabili riducono gli inquinamenti ambientali soprattutto delle acque in quanto tali sacchetti si degradano in un tempo largamente inferiore rispetto agli altri di vecchio tipo, ma anche di carattere igienico sanitario.
La funzione dei sacchetti è anche quella di preservare i prodotti da inquinamenti dannosi per i consumatori durante il trasporto dal banco di esposizione al frigorifero di casa, per cui si attende ora un chiarimento anche da parte del ministero della Salute sulle modalità più corrette per il trasporto.
D’altra parte è stato lo stesso ministero dell’Ambiente che nella sua nota di chiarimento ha sollecitato l’intervento del ministero della Salute in modo da avere conferma che le modalità ipotizzate e già attuate dai consumatori come anche l’impiego della vecchia retina, siano conformi alle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.
Nella sua nota il ministero dell’Ambiente precisa infatti che un “un ulteriore chiarimento è relativo, anche al fine del coordinamento con le regole di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti come previste dal comma 3 dell’art. 226-ter, D.Lgs. n. 152/2006, alla possibilità, da parte del consumatore che non intende pagare la borsa ultraleggera, di utilizzare, al posto della stessa, imballaggi portati dall’esterno del negozio. Per quanto riguarda l’utilizzo di borse portate dall’esterno degli esercizi commerciali in sostituzione delle borse ultraleggere fornite esclusivamente a pagamento ai consumatori a partire dal 1° gennaio 2018, si fa presente, innanzitutto, che la nuova disciplina introdotta dall’art. 9-bis del decreto-legge n. 91/2017, come convertito in legge, si applica esclusivamente alle borse di plastica come definite dal nuovo art. 218, comma 1, lett. dd-ter), ai sensi del quale le borse di plastica sono “borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti”; si ricorda, inoltre, che il comma 3 dell’art. 226-ter del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce testualmente che “nell’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti(UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare”.
“Conseguentemente, prosegue la nota ministeriale, ancorché qualunque pratica volta a ridurre l’utilizzo di nuove borse di plastica risulti indubbiamente virtuosa sotto il profilo degli impatti ambientali, si ritiene che sul punto la competenza a valutarne la legittimità e la conformità alle normative igienico-alimentari richiamate nel citato comma 3 dell’art. 226-ter spetti al ministero della Salute. Lo stesso Dicastero, allo stato, è orientato a consentire l’utilizzo di sacchetti di plastica monouso, già in possesso della clientela, che però rispondano ai criteri previsti dalla normativa sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Tali sacchetti dovranno risultare non utilizzati in precedenza e rispondenti a criteri igienici che gli esercizi commerciali potranno definire in apposita segnaletica e verificare, stante la responsabilità di garantire l’igiene e la sicurezza delle attrezzature presenti nell’esercizio e degli alimenti venduti alla clientela”.