Il Decreto Crescita, attualmente in attesa di approvazione in Senato (ne abbiamo scritto anche qui), introduce una norma di interpretazione autentica in cui chiarisce che le agevolazioni Imu, previste per i soggetti in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (Iap), spettano anche alle società agricole in possesso della medesima qualifica.
Chiarimento importante
Si tratta di un chiarimento molto importante considerato che, alcuni Comuni, avevano messo in dubbio la spettanza di queste agevolazioni alle società ritenendo che fossero riservate esclusivamente alle persone fisiche.
Ora, invece, è chiaro che anche le società Iap possono beneficiare delle norme agevolative Imu che sono principalmente due. La prima è l’esenzione dall’imposta, introdotta dalla Legge di Bilancio 2016, per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap, iscritti nella previdenza agricola; la seconda è la cosiddetta “finzione giuridica”, prevista dal dlgs 504/1992 (Decreto Ici) secondo cui i terreni edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap si considerano ai fini Imu agricoli e, pertanto, non soggetti al versamento dell’imposta.
La qualifica di Imprenditore agricolo professionale
Si ricorda che le società possono acquisire la qualifica di Iap, e quindi beneficiare delle relative agevolazioni, purchè siano rispettati due requisiti: il primo è che lo statuto preveda, quale oggetto sociale, l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 CC il secondo è che almeno un socio sia in possesso della qualifica Iap.
Con riferimento a questo secondo requisito, la norma richiede che la qualifica di imprenditore agricolo professionale sia posseduta da almeno un socio nel caso di società di persone (accomandatario se società in accomandita) e da un amministratore nel caso di società di capitali (che sia anche socio nel caso di società cooperative).
Contenziosi risolti a favore del contribuente
La norma che riconosce le agevolazioni alle società è di interpretazione autentica, ciò significa che esplica i suoi effetti anche per il passato. Ne consegue che, eventuali contenziosi in essere in materia dovranno concludersi a favore del contribuente.
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