Decreto “Cura Italia”, prorogate le scadenze fiscali

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Ecco il nuovo calendario delle scadenze dopo il poderoso intervento del Governo Conte per fare fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza coronavirus. Previsti 25 miliardi di euro per sanità, lavoratori, imprese e famiglie. Sospesi i versamenti di imposte e contributi dovuti in marzo. Annunciato un nuovo decreto, con ulteriori proroghe e misure, per i periodi successivi

Il Consiglio dei Ministri del 16 marzo, ha varato una poderosa manovra da 25 miliardi di euro, approvando un decreto legge (che entrerà in vigore appena pubblicato in Gazzetta ufficiale) che reca vari provvedimenti a favore, ovviamente anzitutto del sistema sanitario, ma anche dei lavoratori e delle loro famiglie e delle imprese.

I contenuti del decreto "Cura Italia"

Cura-Italia: le misure per l'agricoltura

Uno dei provvedimenti più attesi, annunciato anche con un comunicato stampa del 13 marzo, è quello che riguarda la sospensione dei versamenti dovuti in scadenza il 16 marzo. Il decreto, inoltre, ha rinviato anche gli adempimenti.

Va tenuto conto anche di quanto disposto dal precedente decreto-legge n. 9 dello scorso 2 marzo, dedicato prevalentemente alle oramai ex “zone rosse”, che ha previsto il rinvio dei termini di alcune scadenze fiscali in tutto il territorio nazionale, come riassunto nella tabella predisposta dall’Agenzia delle Entrate. Tali scadenze restano confermate.

L’altra tabella pubblicata è invece frutto di una nostra elaborazione, ed è rivolta alla generalità dei contribuenti (agricoltori compresi) senza tener conto di specificità di alcuni settori (ad es. il turismo).

Agenzia delle Entrate: vecchie e nuove scadenze dopo il decreto-legge n. 9 del 2/3/2020

Adempimento

Scadenze 2020

(ante modifica)

Scadenze 2020

(post modifica)

Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.)*

28 febbraio

31
marzo

Trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia

7
marzo

31
marzo

Messa a disposizione della dichiarazione precompilata

15
aprile

5
maggio

Termine di presentazione del modello 730 precompilato

23
luglio

30 settembre

* resta invariato il termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria (31 gennaio 2020)

Adempimenti

Il decreto-legge del 16 marzo, stabilisce che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Gli adempimenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Qui dobbiamo considerare sia gli adempimenti dichiarativi (ad esempio, la dichiarazione annuale Iva-2020, il cui termine scade il 30 aprile), sia gli adempimenti contabili (da approfondire sulla base delle indicazioni che verranno fornite dall'Agenzia delle Entrate).

Ritenute alla fonte, Iva e contributi

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (si tratta, evidentemente, dell’anno 2019) sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: 

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600 del 1973 (sul lavoro dipendente), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Oltre i 2 milioni di ricavi

Quindi, i compensi e ricavi conseguiti nel 2019, se di importo fino a 2 milioni di euro, costituiscono il discrimine tra chi può beneficiare della proroga sopra illustrata e chi no.

Per tali contribuenti, è comunque disposta una mini-proroga: i versamenti in scadenza il 16 marzo devono essere effettuati entro il 20 marzo.

Altri versamenti 

Altri versamenti non contemplati nel decreto, quali le ritenute d’acconto sui compensi dei professionisti o la tassa di concessione governativa per le Srl, non sono comprese nella proroga e quindi dovevano essere versate entro il 16 marzo. Sennonché anche per questi versamenti, il sostituto d’imposta può avvalersi della mini-proroga fino al 20 marzo.

Lodigiano e Vo’

Per i professionisti e le imprese operanti nelle due ex “zone rosse” di Lombardia (Codogno ed altri Comuni del lodigiano) e Veneto (il Comune di Vo’), restano ferme le sospensioni dei termini per gli adempimenti e versamenti già previste con il Dm dello scorso 24 febbraio, che comprendevano le scadenze a partire dal 21 febbraio.

Tabella riassuntiva proroghe
Decreto Legge
“Cura Italia”

Tipo di obbligo

Contribuenti

In scadenza

Proroga

Adempimenti tributari (dichiarazioni e scritture contabili)

Tutti

Tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020

30 giugno
2020

Versamenti di:
  • ritenute alla fonte sul lavoro dipendente e addizionali Irpef;
  • Iva; 
  • contributi previdenziali e assistenziali

Con ricavi 2019 fino a 2 milioni di euro

Tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020

31 maggio
2020

In unica soluzione o 5 rate di pari importo

Con ricavi 2019 oltre i 2 milioni di euro

16 marzo 2020

20 marzo
2020

Altri versamenti

(es. ritenute d’acconto su prestazioni professionali, TCG per Srl, etc.)

Tutti

 

Decreto “Cura Italia”, prorogate le scadenze fiscali - Ultima modifica: 2020-03-16T23:58:50+01:00 da Alessandro Maresca

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