Il Regolamento Ue 1185/2012 dell'11 dicembre 2012 ha modificato la norma comunitaria che disciplina l'utilizzo delle menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione dei vini concedendo la possibilità di poter inserire nell'etichetta dei vini spumanti, in alternativa all'indicazione del «produttore», altri soggetti che possono partecipare attivamente all'elaborazione e all'ottenimento del prodotto.
Il nuovo Regolamento, che interessa i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini spumanti di qualità ed i vini spumanti di qualità del tipo aromatico, consentirebbe infatti la sostituzione del nome o della ragione sociale del «produttore» con i riferimenti dell'«elaboratore» o dello «spumantizzatore» e del termine «prodotto da» con «elaborato da» o «spumantizzato da».
Riguardo alla figura del cosiddetto «produttore», è utile ricordare che il Reg. 607/2009 lo definisce come colui che effettua - o fa effettuare per proprio conto - l'elaborazione delle uve, del mosto di uve e del vino in vino spumante e già l'Ocm unica (Reg. 1234/2007), al riguardo, aveva previsto che l'etichetta dei vini spumanti deve obbligatoriamente riportare il nome e l'indirizzo del «produttore» ovvero quella del «venditore» (il soggetto che acquista e poi mette in circolazione vini spumanti) fornendo, pertanto, l'alternativa nell'inserimento in etichetta dell'una o dell'altra figura.
Per tale motivo, l'opportunità di far comparire nell'etichetta di un vino spumante il nome o la ragione sociale del cosiddetto «spumantizzatore», qualora sia un soggetto diverso dal produttore delle uve e/o del vino base, rischia di essere “neutralizzata” dalla possibilità di indicare, in alternativa, il nome del venditore.
Per tale motivo, il Reg. 607/2009 ha precisato che ciascuno Stato membro dell'UE può rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta del «produttore» e, in tal caso, può autorizzare la sostituzione dei termini «produttore» e «prodotto da» con i termini sopra riportati, introdotti ed uniformati nelle diverse lingue dell'Ue dal nuovo Reg. 1185/2012.
Per quanto riguarda l'attuale disciplina nazionale, il decreto ministeriale 13 agosto 2012 - che ha recentemente rivisto e semplificato le disposizioni riguardanti l'etichettatura e la presentazione dei vini, compresi gli spumanti, sotto un'unica norma di riferimento - ha recepito le disposizioni del Reg. 607/2009 e, allo stato attuale, l'indicazione per esteso del «venditore» può esonerare quella del «produttore» che, comunque, può comparire in codice.
Infatti, così come previsto dal Regolamento, sull'etichetta del vino spumante il nome del «produttore» per esteso può essere omesso e sostituito dal codice Icqrf qualora sia indicato il nome e l'indirizzo di un altro soggetto che interviene e partecipa nell'ambito del circuito commerciale del prodotto.
Le deroghe all'imbottigliamento in zona
La questione è particolarmente importante per i vini Igp in considerazione del periodo di deroga previsto dal Reg. 607/2009 - terminato al 31 dicembre scorso - che di fatto ha consentito, compatibilmente con le disposizioni previste nei relativi disciplinari, l'elaborazione e l'ottenimento dei vini spumante ad Indicazione Geografica anche al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata ovvero su tutto il territorio nazionale. Al riguardo, il Mipaaf ha recentemente precisato che la deroga è da ritenersi applicabile ai vini provenienti dalla vendemmia 2012 e precedenti, che alla data del 31 dicembre 2012 hanno terminato il processo di vinificazione ed anche alle partite di vino destinate ad essere elaborate in vini spumanti e frizzanti per le quali le imprese interessate abbiano stipulato i contratti entro il 31 dicembre 2012; è evidente pertanto che, in tali casi, i vini destinati alla presa di spuma ed alla frizzantatura possono ancora circolare sull'intero territorio nazionale.
Rimarranno in ogni caso, le deroghe specificatamente previste dai singoli disciplinari di produzione Dop e Igp che, al fine di tutelare pratiche divenute ormai tradizionali in determinate zone, hanno previsto lo svolgimento delle operazioni di elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata per la produzione delle uve o anche in una zona situata in un'unità amministrativa limitrofa; in alcuni casi, per i vini Dop spumanti (ma non per gli Igp) l'operazione di spumantizzazione può avvenire anche al di là delle immediate vicinanze dell'area delimitata, ma pur sempre in ambito nazionale, se tale pratica era in uso anteriormente al 1° marzo 1986.
La recente precisazione normativa della Commissione Europea consentirebbe quindi al consumatore di poter meglio distinguere le diverse figure professionali, qualora tra loro non coincidenti, che concretamente partecipano, eventualmente anche in aree geografiche diverse, nell'ambito processo di ottenimento dei vini spumanti, dalla produzione delle uve all'ottenimento del vino base, sino alla presa di spuma.