Le modifiche al greening

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Pubblicato un regolamento che modifica alcuni aspetti applicativi dei pagamenti diretti. Dal 2018 scatterà il divieto di agrofarmaci sulle Efa

La Commissione aveva presentato, a febbraio 2017, una serie di disposizioni di semplificazione della Pac, che vanno a modificare il regolamento delegato n. 639/2014.

Il testo di modifica ha affrontato il dibattito presso le Istituzioni comunitarie (Commissione e Parlamento europeo) ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue il 30 giugno 2017.

La modifica del Reg. 639/2014 (Reg. 2017/1155 del 15 febbraio 2017) interviene su alcuni aspetti come il greening, i pagamenti accoppiati, i giovani agricoltori, le regole per l’attivazione dei titoli, ecc.

Semplificazione

Lo scopo principale del Reg. 2017/1155, che modifica il Reg. 639/2014, è la semplificazione di alcuni aspetti del greening, sulla base dell'esperienza acquisita del primo anno di applicazione.

In particolare, i cambiamenti riguardano le superfici considerate come aree di interesse ecologiche (EFA), sia per quanto riguarda la loro definizione che i fattori di conversione (tab. 1) e ponderazione (tab. 2).

Il cambiamento più impattante è l’introduzione del divieto di utilizzare i prodotti fitosanitari sulle colture azotofissatrici utilizzate come EFA, che limiterà considerevolmente la coltivazione della soia al nord Italia e, in misura minore, delle leguminose da granella al centro-sud Italia.

Terreni a riposo

Sui terreni lasciati a riposo come EFA deve essere assente qualsiasi produzione agricola per garantire l'efficacia ambientale di tale terreno. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire tale periodo per consentire agli agricoltori di riprendere le colture principali prima della fine dell'anno.

Il periodo in cui è assente la produzione agricola non deve essere inferiore a sei mesi; in Italia tale periodo è stato fissato a otto mesi nell’anno di domanda (decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 art. 10).

Elementi caratteristici del paesaggio

Gli elementi caratteristici del paesaggio possono essere utilizzati come EFA, ma – nei primi anni di applicazione della Pac 2014-2020 – la loro individuazione è spesso fonte di incertezza per gli agricoltori.

Al fine di ridurre tale incertezza, semplificare la gestione del regime per gli Stati membri e far fronte alle difficoltà incontrate dagli agricoltori in sede di dichiarazione delle EFA, le siepi, le fasce alberate e gli alberi in filari sono stati raggruppati in un unico tipo di elementi caratteristici del paesaggio (tab. 1 e tab. 2), mentre prima erano separati.

Per gli stessi motivi, i “gruppi di alberi” sono stati raggruppati sotto la voce «boschetti nel campo»; inoltre i “bordi di campo” sono stati fusi con le “fasce tampone” (tab. 1 e tab. 2).

La dimensione massima

Finora la dimensione massima portava all’esclusione di molti elementi caratteristici del paesaggio; il Reg. 2017/1155 evita l’esclusione in caso di superamento della dimensione massima. Ad esempio le siepi e le fasce alberate venivano considerate elementi caratteristici del paesaggio solo se erano di una dimensione massima di 0,3 ettari; con il Reg. 2017/1155, la dimensione massima può superare 0,3 ettari, anche se la superficie che può essere qualificata come elemento caratteristico del paesaggio è calcolata fino ad una dimensione massima di 0,3 ettari.

Idem per i «boschetti nel campo» e gli stagni che possono essere qualificati fino ad una dimensione massima di 0,3 ettari, mentre prima non potevano essere considerati se avevano una dimensione massima di 0,3 ettari.

Un’altra modifica riguarda la vegetazione ripariale dei corsi d’acqua che viene tutta presa in considerazione ai fini del calcolo delle aree di interesse ecologico, indipendentemente dalla dimensione.

Le fasce tampone e i bordi di campo possono essere qualsiasi fascia tampone e il bordo di campo, senza limitazioni; la superficie minima viene unificata a 1 metro.

L’adiacenza ai seminativi

Un’altra questione riguarda l’adiacenza ai seminativi degli elementi caratteristici del paesaggio. Finora il Reg. 1307/2013 consentiva di considerare aree di interesse ecologico gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone adiacenti ai seminativi. Al fine di massimizzare il beneficio ambientale per gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone e incoraggiare la tutela e il mantenimento di elementi aggiuntivi, le nuove norme consentono una maggiore flessibilità, tenendo conto di altri elementi di valore sotto il profilo ambientale che soddisfino la definizione di tali tipi di aree di interesse ecologico e non siano adiacenti a seminativi dell'azienda.

Pertanto, laddove tali fasce tampone, bordi dei campi o elementi caratteristici del paesaggio siano adiacenti all'area di interesse ecologico direttamente adiacente al seminativo dell'azienda, essi dovrebbero essere altresì riconosciuti come un'area di interesse ecologico. Ad esempio, un filare adiacente ad un bordo di campo è considerato EFA, anche se non è adiacente ai seminativi.

Tutte queste norme – che sembrano solo modifiche di dettaglio – in realtà sono migliorative e positive per gli agricoltori, poiché consentono di allargare l’utilizzo degli elementi caratteristici del paesaggio come EFA. L’Italia, che è ricca di questi elementi, potrà trovarne beneficio per ampliare le possibilità di applicazione del greening.

Colture azotofissatrici anche in miscugli

Il Reg. 2017/1155 introduce la possibilità che le miscele di colture azotofissatrici e altre piante

possano essere qualificate come EFA a condizione che sia assicurata la predominanza delle colture azotofissatrici nei miscugli.

Il divieto di uso di agrofarmaci

Uno degli aspetti più rilevanti del Reg. 2017/1155 riguarda il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari per le EFA produttive (terreni a riposo, colture intercalari, colture azotofissatrici, bordi forestali), allo scopo di salvaguardare la biodiversità nelle EFA.

Questa novità interessa particolarmente le colture azotofissatrici utilizzate come EFA, ad esempio la soia, che non potranno più essere diserbate.

Il problema non interessa le colture intercalari in Italia che non sono ammesse come EFA, mentre per i terreni a riposo si può ricorrere facilmente alla trinciatura, in sostituzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari.

Dibattito molto acceso

Il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari per le EFA è stata molto criticata dagli Stati membri, perché difficilmente controllabile e perché andrebbe oltre i principi stabiliti nel regolamento di base. Ciononostante la modifica è stata adottata.

Il dibattito è stato molto acceso; in un primo momento la COMAGRI (Commissione Agricoltura del Parlamento europeo) aveva bocciato, a larga maggioranza, la proposta di vietare l’uso di prodotti fitosanitari sulle EFA. Tuttavia l’ultima parola spettava al Parlamento europeo in seduta plenaria che, a giugno 2017, per soli 13 voti di differenza, ha vietato l’utilizzo dei prodotti fitosanitari per le EFA.

L’entrata in vigore delle modifiche è prevista dal 1° gennaio 2018; quindi gli agricoltori che utilizzano le azotofissatrici come EFA possono essere tranquilli per il 2017, visto che le regole non cambiano per quest’anno.

Soia e leguminose da granella senza diserbo

Il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari per le EFA avrà come effetto la riduzione della superficie a soia nel Nord Italia, visto che questa coltura era stata largamente utilizzata come EFA. Analogamente succede al Centro-Sud Italia con le leguminose da granella.

In questo scenario, l’agricoltore dovrà adattarsi, con due soluzioni:

  1. utilizzando altre colture azotofissatrice come l’erba medica che può essere coltivata efficacemente anche senza l’utilizzo dei prodotti fitosanitari;
  2. utilizzando gli elementi caratteristici del paesaggio, allo scopo di soddisfare l’impegno delle EFA.

Il secondo punto è particolarmente importante. In Italia, gli elementi caratteristici del paesaggio sono stati pochissimo utilizzati (meno del 25% delle EFA), a causa della difficoltà informatica nella loro individuazione. Eppure l’Italia è ricca di elementi caratteristici del paesaggio: siepi alberi in filari, fasce tampone, bordi di campi, fossati, vegetazione ripariale, muretti tradizionali.

Ad esempio un km di fossati, compresi corsi d'acqua aperti per irrigazione o drenaggio, con un fattore di conversione 5 e un fattore di ponderazione 2, generano 1 ettaro di EFA. La pianura padana è ricca di fossati, che possono essere individuati come EFA, mentre attualmente gli agricoltori non utilizzano questa opportunità.

Dal 2018, i sistemi informatici di Agea dovrebbe facilitare l’utilizzo degli elementi caratteristici del paesaggio, in modo da evitare il ricorso alle colture azotofissatrici “non diserbate” o al set aside come EFA.

Le modifiche al greening - Ultima modifica: 2017-07-06T10:16:50+02:00 da Barbara Gamberini

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