Con un’ordinanza emessa il 21 settembre scorso il Tribunale dell’Ue ha respinto la richiesta presentata dal Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi e dalla ditta vivaistica Negro Daniele (Otranto) di sospensione dell’esecuzione della decisione (UE) 2015/789 della Commissione (18/5/2015), relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Ue del batterio della Xylella fastidiosa, nella misura in cui questa decisione ingloba le vigne coltivate all’interno della provincia di Lecce.
La decisione europea prevedeva che la zona infetta istituita dalle autorità italiane dovesse comprendere almeno l’intera provincia di Lecce, dove il batterio si è già ampiamente diffuso; d’altro lato il batterio è stato dichiarato presente in alcune parti di questa zona da più di due anni, per cui non era più possibile eradicarlo. Di conseguenza, la decisione controversa consentiva alle autorità italiane di applicare misure di contenimento, anziché misure di eradicazione, al fine di proteggere almeno i siti di produzione. La decisione imponeva, quindi, un divieto di spostamento anche della vite (vitis) perché coltivata per una parte del suo ciclo di vita (in vivaio) in una zona delimitata, quale la provincia di Lecce. Tuttavia, l’art. 9, par. 2, della decisione controversa consente, a titolo di deroga e in presenza di determinate condizioni, lo spostamento delle varietà di piante in questione.
Le motivazioni del mancato accoglimento della sospensiva si basano sul fatto che il ricorso proposto non ha evidenziato in maniera concreta i danni immanenti ed irreparabili che sarebbero derivati per i ricorrenti dalla mancata sospensione della decisione della Commissione.
Infine – afferma sempre l’ordinanza – nessun accenno è stato fatto sulla possibilità, prevista dalla contestata decisione di chiedere, alle autorità nazionali deroghe al divieto di movimento delle varietà di piante indicate nella decisione stessa. Benché questa deroga potesse eventualmente escludere o limitare il danno lamentato, i richiedenti si sono astenuti – dice il Tribunale – dal precisare se avessero chiesto alle autorità italiane la concessione di una deroga, se una domanda di tal genere fosse stata accolta o respinta. Essi non hanno nemmeno asserito che la deroga in questione non fosse di nessuna utilità pratica dato che le sarebbe risultato difficile o impossibile soddisfare i presupposti richiesti.