Gli organismi ottenuti per mutagenesi - ossia modificando geni della stessa specie - sono, in linea di principio, esenti dagli obblighi della direttiva sugli organismi geneticamente modificati. Gli Stati membri sono, comunque, liberi di adottare misure che disciplinano siffatti organismi, a condizione che rispettino i principi generali del diritto dell’UE.
Queste sono le conclusioni depositate dall’Avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Ue il 18 gennaio e che verranno poi riportate, come quasi sempre accade, nella sentenza che i giudici comunitari emetteranno tra qualche settimana.
La causa è stata promossa alla Corte comunitaria da una richiesta di parere pregiudiziale, formulata dal Consiglio di Stato francese a seguito di un ricorso presentato dalla Confédération paysanne che è un sindacato agricolo francese che difende gli interessi dei piccoli agricoltori unitamente ad altre otto associazioni, avverso la normativa francese di trasposizione della direttiva ogm che esonera i prodotti ottenuti con mutagensi dall’obbligo di sottoporre i prodotti stessi ad una valutazione di rischio ambientale per l’immissione nell’ambiente di ogm.
«Se fosse accolto nella sentenza finale, il parere dell'avvocato della Corte di Giustizia europea sulla mutagenesi sito-specifica, confermerebbe ciò che diciamo da tempo: esistono nuove tecniche di ingegneria genetica che non creano nuovi ogm o 'frankenfood', ma che ci danno l'opportunità di rendere più precise e sicure modifiche al genoma del tipo che l'uomo applica alle piante dalla nascita dell'agricoltura» ha affermato il primo vicepresidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo Paolo De Castro. Secondo l'europarlamentare «può essere un fatto di grande importanza, poichè l'innovazione varietale assume oggi un ruolo fondamentale per rispondere ai cambiamenti climatici e, in generale, alle sfide dell'agricoltura e dell'alimentazione del futuro. Per il momento l'avvocato generale si è espresso solo su una di queste moderne biotecnologie; bisognerà studiare la sentenza e capire se gli stessi criteri siano applicabili anche ad altre» ha aggiunto De Castro, evidenziando che «una delle considerazioni su cui insiste il parere, e cioè che la tecnica esaminata non comporta l'inserimento di DNA estraneo all'interno di un organismo vivente, può avere conseguenze interessanti; come ad esempio facilitare l'accesso di università e piccoli laboratori, che non possono permettersi le onerose procedure di autorizzazione degli ogm, a strumenti più sicuri e veloci per l'innovazione varietale intraspecie, cioè nell'ambito della stessa specie, potenziando la ricerca e lo sviluppo di nuove varietà».
Le conclusioni dell'Avvocato
In particolare i ricorrenti affermano che le tecniche di mutagenesi sono profondamente cambiante rispetto allo stato dei fatti all’anno 2001 quando fu adottata la direttiva ogm e la deroga per la mutagensi non ha più senso per cui occorre ora considerare tali prodotti alla stessa stregua degli ogm transgenetici e i danni all’ambiente che possono provocare.
Per meglio comprendere il problema in discussione le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte considerano, anzitutto, che un organismo ottenuto per mutagenesi è un ogm, ma chiarisce anche che, secondo lui, gran parte delle nuove tecniche di mutagenesi possono continuare ad avvalersi dell'esenzione all'interno della normativa Ue.
La 'direttiva ogm' disciplina l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e la loro immissione in commercio all'interno dell'Ue. In particolare, gli organismi oggetto di tale direttiva devono essere autorizzati in seguito ad una valutazione di rischio ambientale. Essi sono soggetti anche ad obblighi di tracciabilità, di etichettatura e di monitoraggio. La direttiva non si applica, comunque, agli organismi ottenuti con talune tecniche di modificazione genetica, come la mutagenesi ('la deroga della mutagenesi').
Diversamente dalla transgenesi, la mutagenesi non comporta, in linea di principio, l'inserimento di dna estraneo all'interno di un organismo vivente. Nondimeno, essa implica una modificazione del genoma di una specie vivente. Le tecniche di mutagenesi hanno reso possibile lo sviluppo di varietà di sementi resistenti a un erbicida selettivo.
L’Avvocato generale esamina poi se la deroga della mutagenesi prevista nella direttiva ogm includa tutte le tecniche di mutagenesi o solamente alcune e magari quelle conosciute ed applicate fino al 2001. A suo parere, la sola distinzione pertinente che andrebbe operata al fine di chiarire l’ambito di applicazione della deroga della mutagenesi consiste nel verificare se tale tecnica «comporti l’impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati diversi da quelli prodotti mediante mutagenesi o fusione cellulare di cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali». Ne consegue che le tecniche di mutagenesi sono esentate dagli obblighi della direttiva ogm a condizione che non comportino l’impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di ogm diversi da quelli prodotti.
L’avvocato generale esamina poi se gli Stati membri possano effettivamente oltrepassare la direttiva ogm e decidere se assoggettare gli organismi ottenuti per mutagenesi agli obblighi stabiliti dalla medesima o a norme puramente nazionali. Egli è del parere che, inserendo la deroga della mutagenesi, il legislatore dell’UE non abbia inteso disciplinare tale questione a livello europeo. Di conseguenza, tale spazio resta libero e, a condizione che gli Stati membri rispettino i loro obblighi complessivi derivanti dal diritto dell’UE, essi possono legiferare sugli organismi ottenuti per mutagenesi.
Relativamente alla validità della deroga della mutagenesi, l’avvocato generale riconosce che il legislatore ha l’obbligo di mantenere la sua normativa ragionevolmente aggiornata. Tale dovere diventa fondamentale rispetto a settori e questioni cui si applica il principio di precauzione, di modo che la validità di una misura di diritto dell’UE quale la direttiva ogm non va valutata esclusivamente con riferimento ai fatti e alle conoscenze correnti al momento dell’adozione di tale misura, bensì anche in relazione al dovere di mantenere la normativa ragionevolmente aggiornata. Comunque, l’avvocato generale non ravvisa motivi derivanti dal dovere generale di aggiornare la normativa, rafforzato nel presente caso dal principio di precauzione, che potrebbero incidere sulla validità della deroga della mutagenesi.