Crediti d’esercizio che partono a metà dell’annata agraria e che durano solo sei mesi. La colpa è nei ritardi della nostra amministrazione, che così penalizza l’efficacia del credito agrario agevolato.
L’allarme è stato lanciato su questo sito nel commento pubblicato da un nostro lettore in calce all’articolo “Cambiale agraria: ok per le spese di conduzione, non per gli investimenti” (clicca per leggere).
Un ritardo che pesa
Il lettore chiede sostanzialmente lumi sul «processo che porta ogni anno il Mef a determinare la “commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio”. Dal momento di questa determina le Banche possono avviare il percorso di finanziamento approvato dalla Regione. Questo momento è scivolato negli anni da gennaio/febbraio nel 1999 ad aprile/maggio negli ultimi anni e la durata del prestito è diventata di fatto semestrale».
La commissione per gli intermediari
Rispondiamo al lettore mettendo in evidenza che, come ogni anno, il Decreto del Mef (Ministero Economia e Finanza) fissa la commissione omnicomprensiva da riconoscere agli intermediari finanziari (Banche) per gli oneri connessi alle operazioni agevolate in genere. Nel caso specifico il DM 7 aprile 2021 ha riconosciuto la commissione per il credito agevolato agrario di esercizio nella misura dell’1,13% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dello 0,93% per le operazioni aventi durata superiore a dodici mesi.
L’annata agraria non aspetta
Si tratta di un processo di riconoscimento del corrispettivo necessario alle Banche per dar seguito all’erogazione di prestiti finalizzati in questo caso per l’esercizio dell’attività, quindi riconducibili in modo generico al concetto di conduzione dell’annata agraria. Di conseguenza ogni intervento agevolato in ambito agrario di esercizio prende a riferimento la commissione nella costruzione del tasso finale che la controparte affidata dovrà sostenere nel piano di ammortamento. In coerenza con l’articolazione dello stesso in termini di rateizzazione o rimborso una tantum (bullet).
La disciplina degli interventi di soccorso
Gli effetti dei DM in termini di calcolo trovano fondamento sulle disposizioni del DM 21 dicembre 1994 del MEF che applica appunto i criteri rimandando ai DM annuali per l’importo commissionale. Dalle suddette disposizioni, è bene ricordarlo, discendono le prescrizioni in ambito agevolato, per il calcolo dei tassi ostensibili a terzi, che trovano effetto nelle Leggi regionali ma anche nelle disposizioni quadro che destinano la riserva di intervento alle Regioni, come il D. Lgs 102/2004 per gli interventi di soccorso.
Il DM 21 dicembre 1994, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30/12/1194, richiama all’articolo 1 la formula del calcolo sia per i finanziamento entro i 18 mesi che quelli oltre. Indica puntualmente la “media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi e a un anno e del RIBOR a uno e a tre mesi…”. Il parametro, sempre seguendo il novellato della norma, è comunicato da Banca d’Italia prendendo a riferimento le aste pubbliche nel mese precedente la stipula. In considerazione della data di uscita dei DM annuale, aprile, il calcolo in funzione di ogni tasso esplicitabile viene quindi riferito ad un ambito temporale di sei mesi sul quale poi vanno a definirsi i parametri di riferimento per i piani di ammortamento.
È opportuno ricorrere a questo strumento?
A questo punto è necessario affrontare le tematiche relative alla applicabilità dei finanziamenti e quindi il loro collocamento sul mercato. Le considerazioni proposte si riferiscono a finanziamenti agevolati che trovano esito in interventi di sostegno, accompagnamento, spesso riconducibili a contesti emergenziali. Alla tematica della finalizzazione si accompagna, e in alcuni casi si sovrappone, la tematica dell’opportunità di utilizzo e quindi del collocamento rispetto ad esigenze di mercato contingenti.
Credito ordinario a tassi sempre più contenuti
Di fatto pertanto è il mercato che sceglie il momento dell’utilizzo e le forme tecniche da utilizzare aldilà dell’accesso al sistema di agevolazione. È quindi possibile utilizzare prodotti di credito agrario non necessariamente agevolati per colmare le esigenze di accesso ai finanziamenti. Entrando nel tema delle condizioni, del prezzo quindi, non si può non osservare come, seguendo la dinamica degli ultimi dieci anni i tassi applicati al settore, specialmente per gli interventi di conduzione, sono decisamente contenuti. Non troppo lontani dalle condizioni agevolate. Il sistema quindi torna a interrogare il mercato con l’incrocio di domanda e offerta, in coerenza con la formazione dei tassi da parte delle authority preposte. Le forme tecniche e i piani di ammortamento con parametrazione mensile, trimestrale o semestrale (i più noti) sono quindi tutte praticabili, in ogni momento.