Agea condannata dal Tar del Lazio per le “anomalie” Pac non documentate

Sono centinaia, forse migliaia, le aziende agricole sospese dal diritto di ricevere i contributi spettanti senza saperne il motivo. Un malcostume che il tribunale amministrativo condanna con una sentenza che fa giurisprudenza

Sentenza storica che farà senz’altro giurisprudenza quella emessa dal Tar Lazio e depositata il 7 agosto 2018, che ha condannato senza mezzi termini l’Agea a pagare gli aiuti della Pac sospesi per un’anomalia che risultava solo dalle schermate del Sian e non era adeguatamente giustificata.

Un manifesto di protesta contro i ritardi di Agea (foto di Claudio Ricci)

ANOMALIE CIFRATE E INGIUSTIFICATE
Sono sempre di più gli agricoltori che vengono sospesi dai pagamenti degli aiuti loro spettanti solo perché la loro domanda evidenzia un’”anomalia” codificata con un sintetico e criptico acronimo e che tentano inutilmente di aprire un colloquio reale con gli uffici di Agea per avere chiarimenti sia sulla natura dell’anomalia che sulla sua correzione.
La sentenza del Tar del Lazio riporta un caso che comprende tutte le casistiche più comuni e soprattutto descrive dettagliatamente il comportamento dell’Agea che si ostina a non fornire nessun chiarimento non rispondendo a diffide formali degli agricoltori e neppure alle ordinanze del Tar come nel caso in specie.

IL CASO CHE FARA’ GIURISPRUDENZA
Il caso prende le mosse nel giugno 2016 allorquando l’agricoltore ricorrente formula la sua domanda di aiuto sulla base dei titoli provvisori della Pac 2010/2015 assegnati dal Sian e sulla base dei terreni dichiarati nel fascicolo aziendale e riceve il pagamento dell’acconto come previsto dalla normativa comunitaria.
Ma a seguito del calcolo definitivo dei titoli avvenuto nel 2016 e a seguito della pubblicazione di quelli definitivi, nel Registro Titoli PAC 2015 – 2020, risulta che il ricorrente “non possiede titoli”, in ragione della seguente anomalia “Identificazione Soggetti Calcolabili – Soggetto sospeso” come da stampa della relativa schermata SIAN con il conseguente blocco del calcolo base, del pagamento senza dare nessuna motivazione o comunicazione in ordine a tali provvedimenti.
Inutili risultavano le richieste rivolte all’Agea di conoscere i motivi della decisione e di accedere agli atti che avevano determinato tale decisione in quanto ogni richiesta rimaneva priva di qualsiasi risposta.
L’agricoltore si rivolgeva quindi al Tar che inizialmente si dichiarava incompetente ma che ritornava sulla sua decisione dopo una specifica ordinanza del Consiglio di Stato che riconosceva la giurisdizione del Tar su questa materia.

I GIUDICI BACCHETTANO AGEA
Questa volta erano i giudici amministrativi del Lazio che non ricevevano nessuna risposta alla richiesta formulata all’Agea, per ben due volte, di fornire la documentazione istruttoria che aveva portato alla decisione contestata al fine di emettere il loro giudizio.
La sentenza appena emessa accoglie in pieno il ricorso affermando che la mancata esecuzione dell’ordinanza istruttoria da parte dell’AGEA non può spiegarsi altro che nei termini della dimostrazione della fondatezza di quanto censurato dal ricorrente e cioè che la sospensione (o la revoca) degli aiuti inizialmente concessi “è avvenuta senza una motivazione espressa ed, addirittura, senza un provvedimento - formalmente redatto - all’esito di un giusto procedimento ritualmente condotto”.

Nella sentenza il Tar Lazio rileva che stante la mancanza di ogni argomento difensivo al riguardo da parte dell’Agea costituita in giudizio, il ricorso è sostenuto da condivisibili ragioni di fatto e di diritto, in particolare avendo riguardo alla circostanza che, a tacere della possibilità di prevedere sospensioni dell’erogazione dei premi in sede di disciplina speciale, certamente nel diritto nazionale non è possibile disporre una sospensione di un provvedimento quale l’ammissione al finanziamento di cui si discute, senza un termine esplicito oltre che senza indicazione delle ragioni.
In conclusione dal momento che sono rimasti ignoti i provvedimenti in forza dei quali i titoli non sono stati erogati in quanto la schermata del SIAN ha valore meramente di notizia e non contiene elementi relativi a provvedimenti come tali suscettibili di annullamento, deve altresì ritenersi che dall’accoglimento del gravame derivi l’obbligo per l’AGEA di provvedere alla completa erogazione degli aiuti richiesti dall’agricoltore.

Agea condannata dal Tar del Lazio per le “anomalie” Pac non documentate - Ultima modifica: 2018-08-22T12:58:57+02:00 da Lorenzo Tosi

1 commento

  1. Finalmente in giudici mettono un punto fermo dal quale Agea dovrebbe trarre le dovute conclusioni. Sarebbe giusto che Agea riconosca i diritti degli agricoltori e comunque di tutti i soggetti che hanno diritto come per legge agli aiuti comunitari. Agea infatti si arroga il diritto di decidere INAUDITA ALTERA PARTE, offendendo anche la dignita’ degli utenti, non si sa infatti a quale santo rivolgersi per avere chiarimenti di anomalie inesistenti, di soldi non erogati e trattenuti senza motivo, o comunque senza che l’utente abbia la possibilità di sapere e quindi di poter rispondere nel merito.
    Sarebbe veramente auspicabile che chi di dovere provveda affinche’ diritti e doveri siano ristabiliti senza se e senza ma. Agea sembra una Repubblica a se stante dove ci sono LIBERE GALLINE E LIBERE VOLPI.

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