Aree non produttive, dal 2024 si parte senza deroghe

Bcaa 8
Quest’anno gli obblighi della Bcaa 8 sono stati derogati, ma dal prossimo il 4% delle superfici a seminativi dovranno essere lasciate a riposo

Nell’ambito della condizionalità rafforzata della nuova Pac 2023-2027, dal 2024 entra in vigore la Bcaa 8: obbligo del 4% della superficie a seminativo ad aree ed elementi non produttivi.

Ricordiamo che la condizionalità rafforzata è un insieme di impegni che l’agricoltore deve rispettare per il percepimento del nuovo pagamento di base. Gli impegni della condizionalità per l’Italia sono contenuti nel Piano Strategico per la Pac (Psp) e nel Decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 (decreto sulla condizionalità), con molte novità rispetto alla Pac precedente. In particolare, è importante segnalare l’impatto della Bcaa 6 (copertura minima del suolo – vedi Terra e Vita n. 26/2023), della Bcaa 7 (rotazione delle colture nei seminativi – vedi Terra e Vita n. 28/2023) e della Bcaa 8 (obbligo del 4% di aree ed elementi non produttivi).

Questo articolo è dedicato alla Bcaa 8, che rappresenta una novità per gli agricoltori per la prossima campagna agraria, considerato che nel 2023 l’obbligo è stato rinviato per la cosiddetta “deroga Ucraina”.

La Bcaa 8

La Bcaa 8 prevede tre impegni:

A. percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi;

B. mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;

C. divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

Il primo impegno “percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi” è certamente quello più rilevante e impattante per gli agricoltori.

L’impegno A si applica alle superfici a seminativo. Gli impegni B e C si applicano a tutte le superfici agricole.

L’obiettivo della Bcaa 8 è la tutela della biodiversità e la conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori.

Impegno A

La norma stabilisce la destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali (tab. 1):

- i terreni a riposo;

- le fasce tampone e le fasce inerbite (previste dalle Bcaa 4 e 5);

- le superfici con elementi non produttivi permanenti.

La percentuale del 4% a superfici ed elementi non produttivi può essere raggiunta con superfici non produttive permanenti presenti in azienda, che tra l’altro sono ammissibili al pagamento di base. Ad esempio, un margine di campo, una siepe o un boschetto sono superfici ammissibili al pagamento di base.

Infatti, il Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 (art. 3, par. 1, lett. f) include negli “ettari ammissibili” anche le superfici soggette alla Bcaa 8, misurate adottando i coefficienti di ponderazione (Allegato IV del decreto ministeriale, riportato in tab. 2).

Qualora l’agricoltore non possieda superfici ed elementi non produttivi, deve lasciare una parte dei terreni a riposo. Per raggiungere il 4%, si può anche utilizzare una combinazione di superfici con elementi non produttivi permanenti e di terreni a riposo. Un terreno a riposo può essere fisso nella stessa parcella per quattro anni.

tab. 1 Superfici ed elementi non produttivi utilizzabili ai fini della Bcaa 8
Superfici ed elementi non produttivi Descrizione
Terreni a riposo seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno di domanda.
Fasce tampone e fasce inerbite fasce tampone lungo i corsi d’acqua (Bcaa 4) (ai sensi della Bcaa 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.
fasce inerbite (Bcaa 5) (ai sensi della Bcaa 5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.
Elementi non produttivi permanenti stagni si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m². In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area protetta dalla presente Bcaa è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.
boschetti si intendono gruppi di alberi presenti all’interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 m².
fasce alberate e alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.
siepi si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari o irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
filari si intendono una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.
muretti a secco si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.
terrazzamenti si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri
sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
fossati o canali artificiali si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d’acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.
margini dei campi si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.
alberi monumentali sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale.
Fonte: elaborazione dal Decreto ministeriale n. 147385 del 09/03/2023

Elementi non produttivi permanenti

Secondo quanto previsto dal Piano Strategico per la Pac (Psp) e dal Decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 (decreto sulla condizionalità), gli elementi non produttivi permanenti sono: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (tab. 1).

Per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Gli elementi non produttivi permanenti sono molto diversi tra di loro, sia per unità di misura (ad esempio le siepi si misurano in metri lineari) sia per valore ecologico (ad esempio il valore ecologico di un ettaro di fascia inerbita è superiore a quello di ettaro di terreno a riposo).

Per tener conto delle caratteristiche dei tipi di superfici ed elementi non produttivi, nonché per facilitarne la misurazione, gli Stati membri si avvalgono dei coefficienti di ponderazione che figurano nell’Allegato IV del decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 (tab. 2).

Un coefficiente di ponderazione è finalizzato a trasformare la misurazione delle superfici ed elementi non produttivi in ettari, tenendo conto anche del loro valore ecologico.

Ad esempio, il fattore di ponderazione dei terreni a riposo è pari a 1, quindi 2 ettari di terreno a riposo corrisponde a 2 ettari di superficie ammissibile. Il fattore di ponderazione delle siepi è pari a 2, quindi 1.000 m² di siepe corrisponde a 2.000 m² di superficie ammissibile. Il fattore di ponderazione delle fasce tampone è pari a 1,5, quindi 3.000 m² di fascia tampone corrisponde a 4.500 m² di superficie ammissibile.

Gli agricoltori devono rilevare le superfici e gli elementi non produttivi, presenti nella propria azienda (siepi, stagni, fossati, fasce tampone, terreni a riposo, ecc.) per poi trasformarli in ettari ammissibili, utilizzando i fattori di ponderazione.

tab. 2 Coefficienti di ponderazione delle superfici ed elementi non produttivi
Elementi protetti Limiti dimensionali Fattore di ponderazione
Fasce tampone Larghezza minima 5 m 1,5
Fossati Larghezza massima 10 m 2
Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle Larghezza compresa tra 2 e 20 m 1,5
Siepi individuali o gruppo di alberi/filari Siepi: Larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura >20% 2
Terreni lasciati a riposo Dal 1° gennaio al 30 giugno 1
Alberi isolati / Alberi monumentali Diametro min. chioma 4 m 1,5
Fascia inerbita Larghezza min. 5 m 1,5
Sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche Larghezza massima tot. 10 m 2
Boschetti nel campo Superficie massima 0,3 ha 1,5
Piccoli stagni Superficie ≤ 3000 m2 1,5
Muretti Altezza compresa tra 0,3 a 5 m 1
Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m 1
Lunghezza minima 25 m 1
Terrazze Altezza minima 0,5 m 1
Fonte: Allegato IV del Decreto ministeriale n. 660087 del 23/12/2022

Un esempio concreto

Facciamo un esempio. Un agricoltore con 100 ettari di seminativi deve avere la presenza di 4 ettari di superficie ed elementi non produttivi, ai fini del 4% della Bcaa 8.

In primo luogo, l’agricoltore rileva gli elementi non produttivi permanenti presenti nella propria azienda: siepi, margini di campi, alberi isolati, fossati, boschetto, ecc. (tab. 3). Tali elementi, considerando i relativi coefficienti di ponderazione, sviluppano 20.800 m2 di superficie ed elementi non produttivi (2,08 ettari), che non sono sufficienti per soddisfare il 4% (4 ettari).

Per raggiungere l’obbligo della Bcaa 8, l’agricoltore introduce 1,92 ettari di terreni a riposo (coefficiente di ponderazione = 1), in modo da raggiungere i 4 ettari di superfici ed elementi non produttivi (tab. 3).

tab.3 Esempio di calcolo delle superfici ed elementi non produttivi mediante i fattori di ponderazione ai fini della Bcaa 8
Superfici ed elementinon produttivi Superfici ed elementi rilevati in azienda (m2) Coefficiente di ponderazione Aree non produttive(m2)
Siepi 2.000 2 4.000
Margine di campo 5.000 1,5 7.500
Alberi isolati 200 1,5 300
Fossati 2.500 2 5.000
Boschetto 3.000 1,5 4.000
Terreni lasciati a riposo 19.200 1 19.200
Totale 40.000
4 ettari

Le aziende esentate dalla Bcaa 8

Le seguenti tipologie di aziende o di terreni sono esentati dalla Bcaa 8:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari.

Quindi, le aziende fino a 10 ettari di seminativi (piccole aziende) sono esentate dal rispetto della Bcaa 8. Le superfici certificate biologiche e quelle certificate Sqnpi devono rispettare la Bcaa 8, ovvero non sono esentate dalla Bcaa 8, mentre sono esentate dalla Bcaa 7.

Impegno B

L’agricoltore ha l’obbligo di conservazione e mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente, elencati nella tab. 1.

In altre parole, gli stagni, boschetti, siepi, filari, muretti a secco, ecc. devono essere conservati e non aboliti, ai fini della tutela della biodiversità e delle caratteristiche del paesaggio.

Impegno C

La norma stabilisce il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di siepi, alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio, elencati nella tab. 1, nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.Il periodo di divieto di potatura è stabilito a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto. La normativa regionale può stabilire un periodo diverso da quello nazionale, per tener conto delle locali specificità del clima e dell’avifauna.

Implicazioni per le imprese agricole

L’obbligo del 4% di superfici ed elementi non produttivi provoca maggiori impatti per le aziende intensive, con più di 10 ettari a seminativo. Le aziende di collina o di montagna non avranno grandi difficoltà a destinare il 4% dei seminativi ad aree non produttive, perché spesso sono presenti superfici marginali che possono essere efficacemente destinate a terreni a riposo o, dove sono presenti, elementi permanenti del paesaggio.

Invece, l’obbligo del 4% ad aree non produttive è molto impattante per le aziende agricole ad agricoltura specializzata sia al Nord (es. maiscoltura della Pianura padana) che al Centro-sud Italia (es. granidurocoltura del Tavoliere delle Puglie). In tali situazioni, un’azienda interamente a seminativi dovrà sottrarre almeno il 4% della superficie per aree non produttive di interesse ecologico.

Quindi come operare al meglio? Gli agricoltori devono censire tutti gli elementi non produttivi permanenti, presenti nella propria azienda (siepi, stagni, fossati, fasce tampone, muretti a secco, ecc.), anche perché sono elementi strutturali che – una volta censiti – sono utilizzabili tutti gli anni fino al 2027. Solo se tali elementi non sono sufficienti l’agricoltore deve ricorre ai terreni a riposo.

Le deroghe

Il Decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 prevede alcune deroghe per alcune situazioni particolari, in cui l’agricoltore può evitare il rispetto delle norme della Bcaa 8:

- presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (impegni B e C);

- elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (impegno B);

- interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (impegno B);

- eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad esempio ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad esempio Clematis vitalba, rovo) (impegno B);

- in relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (impegno B).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

La deroga Ucraina per il 2023

Per il 2023, il Reg. (Ue) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 e il Decreto Ministeriale n. 362512 del 23/08/2022 avevano previsto una deroga all’applicazione delle norme relative alle Bcaa 7 e 8. Pertanto, per l’anno di domanda 2023, non si applica l’obbligo del 4% di aree ed elementi non produttivi (Bcaa 8): quindi è consentita la coltivazione di tutti i seminativi.

Questa deroga era intervenuta al fine di conservare il potenziale di produzione alimentare agricola dell’Unione, per accrescere l’approvvigionamento alimentare, messo in pericolo dagli shock dei costi dei fattori della produzione e dal conflitto Russia-Ucraina.

In altre parole, per l’anno di domanda 2023, i terreni lasciati a riposo ai fini della Bcaa 8 potevano essere coltivati e quindi destinati a fini produttivi.

Per il 2024 si attendeva la stessa decisione del 2023, invece l’Unione europea ha ritenuto che non ci siano le motivazioni per riproporre la deroga, pertanto l'obbligo del 4% di aree non produttive va applicato.

Aree non produttive, dal 2024 si parte senza deroghe - Ultima modifica: 2023-10-03T09:13:27+02:00 da K4

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