La Pac 2023-2027 prevede alcuni sostegni con impegni pluriennali: la Bcaa 7 (rotazione), l’Eco 4 (avvicendamento biennale), l’Eco 3 (potatura biennale degli oliveti), le misure agroambientali (Sra-Aca) del secondo pilastro. Tali pratiche pluriennali hanno implicazioni rilevanti sulle scelte e sulle tecniche colturali negli anni, sia all’interno della stessa azienda agricola sia nei passaggi dei terreni tra aziende agricole (affitti, compravendite ecc.).
Nel 2023, non si sono verificati problemi di sorta, in quanto è stato il primo anno di applicazione della nuova Pac, quindi nessun agricoltore è stato penalizzato. Invece, nel 2024, si ravvede la necessità di tener conto del rispetto degli impegni pluriennali, per evitare la perdita del sostegno e le sanzioni.
Articolo pubblicato sulla rubrica La Pac sotto la lente di Terra e Vita
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Bcaa 7: rotazione delle colture
La nuova Pac 2023-2027 prevede una condizionalità rafforzata, che consiste nel rispetto di nove Bcaa (Buone condizioni agronomiche e ambientali) e 11 Cgo (Criteri di gestione obbligatori).
Il Decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 (art. 4) prevede che, in caso di cessione – a qualsiasi titolo – dell’azienda o di parte di essa, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell’aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente siano attribuite al cessionario, cioè all’agricoltore che subentra (subentrante).
In altre parole, l’agricoltore subentrante deve tener conto degli impegni presi dal cedente e rispettare gli obblighi. Tra le varie norme della condizionalità, la Bcaa 7 è quella che ha maggiori implicazioni tra il cedente e il subentrante, in quanto prevede un vincolo pluriennale.
La Bcaa 7 “Rotazione delle colture nei seminativi” consiste in un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella. In altre parole, la successione di due colture (ad esempio mais-mais o grano-grano o tabacco-tabacco) non rispetta la Bcaa 7 (vedi Terra e Vita n. 28/2023 e n. 33/2023).
Implicazioni pluriennali della Bcaa 7
Se in un anno, un agricoltore ha coltivato una certa coltura, l’anno successivo sulla stessa parcella non si può coltivare la stessa coltura, anche se la gestione della parcella è passata per affitto o vendita a un altro imprenditore agricolo.
Questa norma ha importanti implicazioni soprattutto nei casi di compravendita e di affitto. L’agricoltore subentrante deve acquisire adeguate informazioni sulla coltura praticata dall’agricoltore cedente, ed evitare la monosuccessione, altrimenti subisce le sanzioni per il mancato rispetto della condizionalità.
Per evitare contestazioni – a partire dalla campagna agraria 2023-2024 – è consigliabile inserire nei contratti d’affitto una clausola che avverte l’agricoltore subentrante sulla coltura coltivata nell’anno precedente.
In ogni caso, prima di iniziare la conduzione di un fondo, è consigliabile che l’affittuario chieda al proprietario del terreno quale coltura sia stata coltivata l’anno precedente l’inizio del rapporto di affittanza, al fine di rispettare la condizionalità anche nel periodo in cui il terreno sarà sotto la gestione dell’affittuario.
Eco 4: avvicendamento biennale
Per beneficiare dell’Ecoschema 4, l’agricoltore deve rispettare l’avvicendamento almeno biennale che consiste nella presenza sulla medesima superficie di colture miglioratrici, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice (leguminosa o da rinnovo). L’elenco delle colture da rinnovo è riportato nell’Allegato VIII Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022.
In altre parole, le colture a seminativo si suddividono in due categorie:
- colture miglioratrici leguminose o da rinnovo, che sono indispensabili nell’avvicendamento biennale e che possono succedere a sé stesse;
- colture depauperanti, che possono essere presenti nell’avvicendamento biennale per non più di un anno e che non possono succedere a sé stesse.
L’avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni (vedi Terra&Vita n. 7/2023 e n. 18/2023). Ai fini del controllo del rispetto dell’avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 15 maggio al 30 novembre dell’anno di domanda.
Implicazioni pluriennali dell’Eco 4
L’ecoschema 4 è una pratica ecologica pluriennale, con l’impegno della rotazione che deve essere attuato e soggetto a controllo in un arco temporale biennale. Pertanto, ai fini dell’erogazione dei contributi a valere sull’anno di domanda “n”, è necessario verificare il comportamento dell’agricoltore nell’anno “n+1”, anche nel caso in cui il beneficiario iniziale ceda totalmente o parzialmente l’azienda a un altro agricoltore.
Qualora il subentrante non rispetti l’impegno dell’avvicendamento nella seconda annualità del biennio, Agea applica un’azione di recupero anche a carico del cedente. Ne consegue che ogni volta si verifichi un passaggio di superficie agricola da un agricoltore cedente a uno subentrante, quest’ultimo è tenuto a chiedere informazioni sulla domanda di pagamento presentata dal cedente, sull’eventuale adesione all’Ecoschema 4 e su quali colture siano state coltivate.
A tal fine, l’art. 16 del Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 precisa le modalità di adempimento degli impegni pluriennali.
Se durante il periodo di esecuzione di un impegno pluriennale che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest’ultimo subentra nell’impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, percepisce il pagamento.
Nel caso di mancato subentro/mancato rispetto dell’impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente.
Questa norma è particolarmente importante perché richiede molte attenzioni nei passaggi di conduzione tra un agricoltore e un altro che acquisisce parcelle agricole, per compravendita o affitto. In altre parole, i contratti di compravendita e di affitto dovranno prevedere clausole che assicurino il rispetto dell’impegno biennale.
Eco 3: potatura biennale degli olivi
Le superfici olivetate impegnate nell’Ecoschema 3 devono assoggettarsi alla potatura biennale delle chiome.
Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile.
La potatura ha cadenza biennale per ciascuna pianta: il beneficiario è tenuto a potare, entro il biennio, il 100% delle piante; al fine di garantire ad Agea l’esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica dell’impegno biennale, il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione il proprio piano di potatura ed è tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno. In altre parole, l’agricoltore deve indicare nella Domanda Unica della Pac il piano di potatura, che preveda di potare tutte le piante nel biennio.
Ad esempio, se il 2023 è il primo anno di adesione all’Ecoschema 3, l’agricoltore deve potare tutte le piante nel periodo:
- 1° novembre 2023 - 30 aprile 2024;
- 1° novembre 2024 - 30 aprile 2025.
Un agricoltore potrebbe potare il 100% delle piante il primo anno (1° novembre 2023 - 30 aprile 2024) oppure potare il 100% il secondo anno (1° novembre 2024 - 30 aprile 2025) oppure in parte il primo anno e in parte il secondo anno.
Implicazioni pluriennali dell’Eco 3
Gli impegni dell’Ecoschema 3, come quelli dell’Ecoschema 4, hanno una durata almeno biennale, con importanti implicazioni. Anche per l’Ecoschema 3, vale l’art. 16 del Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 che precisa le modalità di adempimento degli impegni poliennali.
Se il beneficiario cede totalmente o parzialmente il suo oliveto a un altro soggetto, se quest’ultimo subentra nell’impegno che corrisponde all’oliveto trasferito per il restante periodo, percepisce il pagamento, purché assolva alla potatura biennale.
Nel caso di mancato subentro/mancato rispetto dell’impegno di potatura biennale da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente.
Questa norma richiede molta attenzione nei passaggi di conduzione tra un olivicoltore e un altro che acquisisce i terreni olivetati, per compravendita o affitto. In altre parole, il subentrante dovrà acquisire adeguate informazioni sulla potatura dell’anno precedente e i contratti di compravendita e di affitto degli oliveti dovranno prevedere clausole che assicurino il rispetto dell’impegno biennale.
Il mancato rispetto della potatura biennale da parte del subentrante comporta il recupero dei pagamenti già erogati in favore del cedente e una sanzione.
Articolo pubblicato sulla rubrica La Pac sotto la lente di Terra e Vita
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Gli impegni pluriennali delle Sra
La politica di sviluppo rurale 2023-2027 prevede, in continuità con il passato, i pagamenti per impegni agro-climatici-ambientali, chiamati Sra (Sviluppo Rurale, tipologia di Intervento A) o Aca (Agro-Climatico-Ambientali).
I pagamenti per impegni ambientali e climatici hanno un funzionamento molto simile a quello delle misure 10 e 11 della programmazione 2014-2022 e hanno l’obiettivo di compensare i maggiori costi e i mancati redditi connessi all’adozione volontaria degli impegni per il clima e per l’ambiente.
La gestione delle Sra o impegni agro-climatico-ambientali è affidata alle Regioni.
Tali impegni hanno una durata quinquennale, quindi pluriennale. Da ciò ne derivano le conseguenze in caso di passaggio dei terreni da un agricoltore cedente a uno subentrante. In tal caso, occorre ottemperare alle modalità di trasferimento degli impegni dall’agricoltore cedente all’agricoltore subentrante, secondo le disposizioni dei bandi regionali.
Prima di iniziare la conduzione di un terreno, è consigliabile che l’affittuario riceva dal proprietario un’adeguata informativa circa gli impegni agroambientali attivati su quel terreno, ai quali il conduttore dovrà uniformarsi per tutta la durata del contratto d’affitto per evitare che il proprietario del fondo perda i contributi erogatigli.