È in via di definizione il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (Pgra) per la campagna 2020, con decreto predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sottoposto all’approvazione della Conferenza Stato-Regioni martedì 31 marzo. Il Pgra disciplina il sistema di gestione del rischio agevolato dettando le regole per la sottoscrizione delle polizze.
Il Pgra 2020 si compone di tre sezioni: la prima dedicata alle polizze agevolate per produzioni vegetali, zootecnia, strutture, la seconda rivolta ai fondi di mutualità. Infine, la terza dedicata allo Strumento di stabilizzazione del reddito settoriale (Ists). Ciò significa che per lo stesso prodotto per il quale si sottoscrive la copertura assicurativa è possibile anche l’adesione a un fondo mutualistico purché le garanzie di copertura siano diverse.
Novità di questa campagna è la possibilità di prevedere coperture pluriennali, mentre rimane fissa la regola che la copertura assicurativa agevolabile deve essere riferita sempre all’intera superficie del prodotto assicurato all’interno del territorio comunale. La seconda novità in campo assicurativo è l’introduzione in via sperimentale dello Standard value (Sv) ovvero l’applicazione del valore medio unitario (vedi Terra e Vita n. 37/2019, pag. 58-59).
Polizze agevolate
Relativamente alle produzioni vegetali, per la campagna 2020 alle avversità assicurabili è stata aggiunta l’ondata di calore che va a integrare la famiglia delle avversità accessorie (tab. 1). L’ondata di calore è un periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massimo valore critico di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie, tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.
Sono state confermate le sei combinazioni di avversità con le quali è possibile coprire la produzioni vegetali (tab. 2):
- combinazione A, sommatoria delle garanzie per le avversità catastrofali, di frequenza e accessorie;
- combinazione B, garanzia per tre avversità catastrofali e almeno una delle avversità di frequenza;
- combinazione C, garanzia per almeno tre delle avversità a scelta tra quelle di frequenza ed accessorie;
- combinazione D, garanzia per le sole avversità catastrofali;
- combinazione E, polizze sperimentali (che comprende due tipologie di polizza: la polizza ricavi, dedicata esclusivamente al frumento, la cui copertura è rappresentata dall’insieme delle avversità catastrofali, di frequenza e accessorie della combinazione A, a cui si somma la garanzia per la variazione negativa di prezzo; la polizza sperimentale, che prevede la garanzia index basic, dove oltre tutte le avversità previste nella combinazione A, si aggiunge l’indice climatico avverso);
- combinazione F, che comprende la garanzia per solo due avversità a scelta tra quelle di frequenza.
tab. 1 Avversità
Catastrofali | Frequenza | Accessorie |
Alluvione | Grandine | Vento caldo - Colpo di sole |
Gelo-Brina | Eccesso di neve | Ondata di calore |
Siccità | Eccesso di pioggia | Sbalzo termico |
Venti forti |
Fonte: Schema Pgra 2020
tab. 2 Possibili combinazioni di avversità assicurabili
Combinazioni | ||||||
Garazie / Avversità | A | B | C | D | E (Sperimentali) | F |
Polizza Ricavo | Index Based | |||||
Alluvione | Alluvione | Almeno 3, tra | Alluvione | Alluvione | Alluvione | Almeno 2, tra |
Gelo - Brina | Gelo -Brina | Grandine | Gelo - Brina | Gelo - Brina | Gelo - Brina | Grandine |
Siccità | Siccità | Eccesso di neve | Siccità | Siccità | Siccità | Eccesso di neve |
Grandine | alla quale si può aggiungere almeno 1 tra | Eccesso di pioggia | Grandine | Grandine | Eccesso di pioggia | |
Eccesso di neve | Grandine | Venti forti | Eccesso di neve | Eccesso di neve | Venti forti | |
Eccesso di pioggia | Eccesso di neve | Vento caldo - Colpo di sole - Ondata di Calore | Eccesso di pioggia | Eccesso di pioggia | ||
Venti forti | Eccesso di pioggia | Venti forti | Venti forti | |||
Vento caldo - Colpo di sole - Ondata di calore | Sbalzo termico | Vento caldo - Colpo di sole - Ondata di Calore | Vento caldo - Colpo di sole - Ondata di Calore | |||
Sbalzo termico | Sbalzo termico | Sbalzo termico | ||||
Diminuzione di prezzo | Indice climatico avverso |
Fonte: Schema Pgra 2020
Attenzione alle rese
Il prezzo unitario massimo assicurabile è sempre stabilito con Decreto ministeriale, la produzione ammessa a contribuzione è quella prevista dal Piano assicurativo individuale (Pai) che rimane documento obbligatorio da allegare al certificato di assicurazione o polizza individuale. Essendo polizze sulle rese, cioè che coprono il danno quanti-qualitativo, è necessario che il produttore metta in copertura la produzione potenzialmente attesa, indipendentemente da quella media prevista dal Pai. Se la produzione potenziale attesa è maggiore della produzione media prevista dal Pai, essendo il contributo calcolato sulla seconda, la quota non agevolata sarà maggiore. Viceversa, se la produzione assicurata è pari a quella prevista dal Pai ma inferiore a quella potenziale, in caso di sinistro la differenza tra la produzione potenziale e quella assicurata di fatto non è coperta e quindi l’eventuale danno subìto su questa differenza non è risarcibile.
Facciamo un esempio. Ho una produzione assicurata di 10 tonnellate e una produzione potenziale (al netto del sinistro) di 13 tonnellate. Supponiamo che in seguito a un’avversità si perdano 2,5 tonnellate di raccolto. La produzione rimanente è pari a 13-2,5=10,5 t, un valore superiore alla produzione assicurata. Quindi per non aver coperto tutta la produzione, pur avendo subìto un danno che ha compromesso 2,5 t di produzione, dal punto di vista assicurativo il danno è pari a zero. L’esempio ci dimostra come per massimizzare l’efficacia della copertura assicurativa sia importante centrare la resa da mettere sotto copertura.
Le date di sottoscrizione
Ai fini dell’ammissibilità al contributo, il Pgra prevede le date entro le quali è necessario sottoscrivere la copertura assicurativa. Le scadenze sono differenziate in funzione del ciclo colturale delle produzioni (tab. 3):
- per le colture a ciclo autunno primaverile, permanente: 31 maggio;
- per le colture a ciclo autunno primaverile: 30 giugno;
- per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: 15 luglio;
- per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche: 31 ottobre.
Per le colture seminate o trapiantate in data successiva a quelle di scadenza della relativa tipologia, la data ultima da considerare è la scadenza immediatamente successiva.
tab. 3 Termini sottoscrizione coperture assicurative campagna 2020
Tipologia colture | Scadenza sottoscrizione | |
a) | a ciclo autunno-primaverile | 31 maggio 2020 |
b) | a ciclo permanente | |
c) | a ciclo primaverile | 30 giugno 2020 |
d) | a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate | 15 luglio 2020 |
e) | colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche | 31 ottobre 2020 |
f) | colture che appartengono ai gruppi c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate | entro la scadenza sucessiva |
Fonte: Schema Pgra 2020
Polizze, il contributo pubblico
Per godere di un sostegno pubblico che può arrivare fino al 70% del costo assicurativo, tutte le combinazioni (tab. 2), devono prevedere una soglia di danno pari al 20%, con eccezione delle polizze sperimentali (combinazione F) per le quali la soglia è pari al 30%.
Il Pgra 2020 ha previsto le percentuali contributive massime per ogni combinazione (tab. 4) e il metodo di calcolo della spesa ammessa a contributo. Il contributo per le combinazioni A, B, C, D, E, sarà fino al 70% della spesa ammessa, mentre per la F sarà del 65%.
L’aliquota di contributo è calcolata in base al parametro contributivo, ovvero la tariffa media per ogni tipologia di polizza secondo la combinazione area territoriale/prodotto/combinazioni di polizza, calcolato come rapporto tra somma dei premi assicurativi e somma dei valori assicurati dell’anno, prendendo in considerazione come aree territoriale (Comune o Provincia) in funzione del numero di dati disponibili.
Per il calcolo del contributo definitivo e per incentivare le combinazioni con il più alto numero di garanzie, sono state previste clausole di salvaguardia: per ogni combinazione è garantita una percentuale di spesa ammessa anche se il parametro risultasse inferiore. Tale parametro è pari al 90% della spesa ammessa per le combinazioni A, B e D, 85% per la C e 75% per la F.
Agevolazione anche per i nuovi assicurati che non hanno sottoscritto polizze nei cinque anni precedenti (identificati mediante Cuaa). Per loro il sostegno pubblico del 70% sarà calcolato sulla spesa effettiva e tale agevolazione sarà estesa anche alle coperture assicurative che sottoscriveranno nei due anni successivi.
tab. 4 Aliquota di contributo massima e parametro salvaguardia
Combinazione | % Contributo | Parametro Salvaguardia |
A | fino al 70% | 90% |
B | fino al 70% | 90% |
C | fino al 70% | 85% |
D | fino al 70% | 90% |
E | fino al 65% | —— |
F | fino al 65% | 75% |
Fonte: Schema Pgra 2020