Polizze per le colture autunno-vernine, i vantaggi di giocare d’anticipo

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Si possono ottenere indennizzi per i danni subiti dalle piantine in fase di emergenza e per i costi di risemina, ma bisogna programmare bene

È in pieno svolgimento la semina delle colture a ciclo autunno-vernine, (grano duro e tenero, orzo, segale, triticale, colza, favino ecc.), ed è già tempo di pensare a gestire i rischi da avversità atmosferiche e mettere in sicurezza i raccolti, anche alla luce dell’incremento dei costi dei mezzi tecnici a partire da seme e concimi, e quindi del maggior valore delle spese di anticipazione. Assicurare le colture fin dalla semina vuol dire proteggerle dai rischi delle avversità atmosferiche fin dal principio, utilizzando al meglio le garanzie proposte con le polizze agevolate che rimborsano i danni di quantità (mancata resa dovuta al manifestarsi delle avversità atmosferiche assicurate) e di compromissione della qualità, qualora previsti dalle condizioni di assicurazione e dettagliati per singola coltura nelle condizioni speciali delle polizze.

Perché è importante dotarsi di copertura assicurativa fin dalla semina? Innanzi tutto, perché i rischi per le colture a ciclo autunno-vernino, che si possono avere anche nelle prime fasi fenologiche, come piogge particolarmente intense (eccesso di pioggia), all’effetto del gelo in particolari fasi fenologiche (dalla botticella in poi per i cereali o dalla fioritura per il colza), il rischio siccità autunno/invernale che potrebbe compromettere il normale accestimento (nel caso dei cereali).

Inoltre, è necessario tener conto che i tempi di entrata in copertura delle garanzie rispetto alla sottoscrizione delle polizze variano a seconda delle avversità. Quindi mettere in copertura le colture fin dalla semina consente la piena operatività delle garanzie all’insorgenza dei primi potenziali rischi. Con un’idonea copertura sottoscritta in tempo utile è possibile coprire anche i danni precoci, come eventuali spese di risemina in seguito a eventi che compromettano la vitalità dell’impianto.

Tempi di entrata in garanzia

Affinché la garanzia sia attiva deve soddisfare due parametri, uno legato alla fase fenologica della coltura e l’altro ai giorni che decorrono dalla notifica (tab. 1). Con data di notifica si intende il giorno di stipula della copertura assicurativa.

Per i seminativi (frumenti, colza, favino, ecc.), la garanzia ha inizio dalla fase di emergenza, mentre nel caso di colture trapiantate dalla fase di attecchimento. Accanto a queste regole generali ce ne sono altre specifiche per ogni coltura, che possono variare da una compagnia di assicurazione all’altra, e possono ampliare o limitare l’operatività della garanzia. Tutte informazioni contenute nelle condizioni speciali di assicurazione che è importante conoscere prima di scegliere e sottoscrivere una polizza. I dettagli possono essere forniti dai Condifesa del territorio o dagli operatori di mercato: broker, agenti di assicurazione, ecc.

Ad esempio, per i cereali la garanzia “vento forte” è operativa non prima delle ore 12 del primo marzo e cessa all’inizio della fase di maturazione fisiologica (o gialla), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico.

Rimborso dei danni precoci

Il valore aggiunto di sottoscrivere una copertura assicurativa fin dai primi giorni post semina è di mettere in sicurezza le colture da avversità atmosferiche che potrebbero provocare la moria delle piantine nelle prime fasi fenologiche. Alcune compagnie la offrono per diverse colture. Sono considerati danni precoci quelli provocati entro il 31 gennaio e che abbiano avuto come effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata la rimanenza di un investimento residuo inferiore a 150 piante per m2 per frumento, orzo, triticale, avena e segale; 50 piante per m2 per il colza. Nel caso del favino è sufficiente almeno il 30% di piante morte.

Quando si verifica questo tipo di danno, la compagnia, su richiesta dell’agricoltore e previa verifica da parte del perito, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (sementi e operazioni colturali), fino a un massimo del 25% della somma assicurata (senza applicazione di franchigie) per ettaro. Va da sé che qualora ci fossero danni successivi, la quantificazione del danno avverrà partendo da un capitale per ettaro decurtato dalla somma pari all’indennizzo già riconosciuto e saranno applicate le franchigie contrattuali.

tab. 1 Decorrenza delle garanzie per le varie avversità
Avversità Tipo di garanzia Entrata in garanzia
Alluvione catastrofale sesto giorno successivo a quello della notifica
Gelo/brina catastrofale dodicesimo giorno successivo a quello della notifica
Grandine frequenza terzo giorno successivo a quello della notifica
Eccesso di pioggia frequenza sesto giorno successivo a quello della notifica
Eccesso di neve frequenza
Colpo di sole/ondata di calore accessorie
Sbalzo termico accessorie
Siccità catastrofale trentesimo giorno successivo a quello della notifica
Vento forte frequenza terzo giorno successivo a quello della notifica

La perdita di qualità

Per i cereali, alcuni contratti assicurativi coprono oltre al danno di peso (mancata resa), anche il danno di qualità. Per i cereali da granella/seme la garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità da grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati in apposite tabelle che sono parte integrante del contratto assicurativo. Il danno di qualità sarà calcolato dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità e qualità (dovuta alla grandine) e può essere previsto anche in caso di pioggia tra la fase di maturazione cerosa e la maturazione di raccolta. Se in questo periodo si verificassero precipitazioni di almeno 5 mm, si applicano dei coefficienti di danno. Una garanzia decisamente importante soprattutto per gli agricoltori che aderiscono a contratti di filiera dove il prezzo di conferimento è legato non solo al peso specifico e al contenuto proteico ma anche a dati di tipo fitosanitario, come presenza di cariossidi fusariate e/o volpate, che se superano un determinato parametro (contrattuale) ne riducono il valore di liquidazione.

Per i cereali destinati alla produzione di biomassa, foraggio o insilaggio, in caso di grandine le condizioni contrattuali possono prevedere anche la garanzia qualità che si applica per gli eventi grandinigeni che si verificano a partire dalla spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell’appezzamento raggiungono o eccedono questo stadio fenologico. In questo caso la quantificazione del danno di qualità è proporzionale a quello di quantità dopo aver accertato quest’ultimo.

Condizioni per il colza

Nel caso del colza la copertura assicurativa è operativa fin dalla fase di emergenza, ma diversificata in funzione delle avversità. Per grandine e vento forte l’entrata in garanzia è dal 30 ottobre, per le avversità accessorie parte da inizio fioritura. Può essere previsto un danno di qualità, che generalmente è proporzionale a quello di mancata resa arrecato dalla grandine. Il danno è definito da coefficienti riportati nelle condizioni di assicurazione speciali.

Quanto assicurare?

Le polizze agevolate risarciscono la mancata resa causata dalle avversità atmosferiche assicurate, alla quale può essere aggiunto l’eventuale danno qualitativo. Affinché la copertura esprima al massimo la sua funzione è necessario assicurare la produzione potenziale realmente attesa, che rappresenta la produzione media storica dell’impresa. Quindi, fissare un quantitativo corretto in fase di sottoscrizione è determinante.

Dalla scorsa campagna è stato introdotto lo standard value (SV), il valore standard unitario per ettaro che esprime il prodotto: q.li/ha per il prezzo unitario. Se la somma assicurata per ettaro è inferiore o uguale al valore standard, l’iter per il riconoscimento del contributo pubblico (che può essere fino al 70% della spesa ammessa), è semplificato: non serve documentazione che attesti la resa storica. Gli SV sono valori stabiliti dal Mipaaf e pubblicati con apposito decreto. Al momento non sono ancora noti i valori standard per la nuova campagna così come non è stato ancora pubblicato il Pgra 2022, quindi il certificato di assicurazione sarà perfezionato in un secondo momento, ma intanto è importante fissare la data di notifica e quindi la decorrenza della validità delle garanzie.

Polizze per le colture autunno-vernine, i vantaggi di giocare d’anticipo - Ultima modifica: 2021-11-23T09:39:56+01:00 da K4

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