Pagamenti in contanti, il tetto scende da 3mila a 2mila euro

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Nell'ambito delle misure antiriciclaggio è scattata la riduzione del limite massimo dei pagamenti in contanti. La nuova soglia si applica anche ai trasferimenti di titoli al portatore, anche in valuta estera

Scatta dal 1° luglio 2020 quanto previsto dal collegato fiscale (decreto-legge n. 124 del 2019, art. 18) alla legge di bilancio 2020: la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante da 3.000 a 2.000 euro.

La norma prevede che la nuova soglia di 2.000 euro si applicherà sino al 31 dicembre 2021 e che dal 1° gennaio 2022 scatterà un’ulteriore riduzione del limite a 1.000 euro.

Dal 1° luglio, quindi, non è più possibile effettuare pagamenti in contante di “importo pari o superiore a 2.000 euro”: ciò significa, concretamente, che l’importo massimo del pagamento consentito in contanti è pari a 1.999,99 euro. Oltre questa soglia, il pagamento deve avvenire attraverso modalità tracciabili.

Secondo quanto disposto dall’art. 49 del decreto-legislativo n. 231 del 2007, il divieto si applica per ciascun pagamento di importo “complessivamente” superiore al limite che viene effettuato tra “soggetti diversi”.

Particolarmente importanti devono essere considerate le risposte alle FAQ che il ministero dell’Economia e Finanze (Mef) ha fornito in materia.

"Soggetti diversi" secondo il Mef

Al quesito su cosa debba intendersi per “soggetti diversi”, il Mef risponde: «Con le parole “soggetti diversi” il legislatore vuol far riferimento ad entità giuridiche distinte. Si pensi, a titolo esemplificativo, a quei trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi. Inoltre, nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che “subisce l’azione”, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge».

Importo complessivo

Quanto al significato dell’avverbio “complessivamente”, il Mef ha precisato che: «va riferito al valore da trasferire. Pertanto, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 3.000 euro [ora .2000 ndr], a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento. Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo».

Pagamenti rateali

disimpegnoQuanto ai pagamenti rateali, il Mef ha chiarito, ad esempio con riferimento alle prestazioni dei dentisti ed odontoiatri, che per le prestazioni professionali le parti possono convenire contrattualmente un pagamento rateale di un importo che, se versato in unica soluzione, supererebbe il limite del contante, fissando rate ciascuna di importo più basso, ognuna di esse regolarmente fatturata, non incorrendo in tal modo in alcuna violazione.

Nei casi in cui un pagamento rateale presenti invece le caratteristiche di una possibile elusione, l’amministrazione finanziaria può intervenire per accertare eventuali violazioni.

Assegni

Un assegno, se non è trasferibile, è una strumento tracciabile. Il Mef ha chiarito che, a fronte di una richiesta di una somma superiore al limite di legge, è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia di legge, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Sempre sul tema degli assegni, secondo il Mef, a fronte di una fattura commerciale d’importo complessivo pari o superiore al limite di legge, è possibile pagare utilizzando più assegni bancari ciascuno di importo inferiore al predetto limite: «Si, è possibile in quanto non configura l’ipotesi del cumulo e, pertanto, non dà luogo a violazione. In altri termini il pagamento di una fattura d’importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro [oggi 2.000 euro, ndr], effettuato mediante l’emissione di più assegni bancari muniti dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d’importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione. Nell’ipotesi suddetta, infatti, gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell’operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione».

Caparra

Ancora, il Mef ha precisato che a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo è superiore al limite, è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra solo se il trasferimento è inferiore alla soglia di legge.

Fattura differita

Un altro caso chiarito dal Mef riguarda la possibilità di un «…pagamento immediato, in contante, fino al limite di legge ed il residuo con mezzi tracciabili, cui segue fattura differita mensile, determinando una situazione nella quale il trasferimento di denaro contante sarà nei limiti di 2.999,99 euro [oggi 1.999,99 euro, ndr] rispetto al singolo pagamento avvenuto alla consegna della merce mentre in riferimento alla fattura differita riepilogativa del mese risulterà superiore». In tal caso, afferma il Mef, siamo di fronte ad un comportamento sanzionabile «…perché il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Ciò che rileva ai fini del rispetto della normativa sulla limitazione del contante è il valore complessivo dell’operazione. Ad ogni fattura corrisponde un’autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante. Frazionare un pagamento riferito ad un’operazione unitaria non vale ad escludere l’illecito sanzionato, trattandosi di una condotta elusiva del divieto di legge».

Sanzioni

agroalimentareRidotto il limite dei pagamenti in contante, è stato corrispondentemente adattato il regime sanzionatorio, che si applica ad entrambe le parti in causa (sia a chi ha pagato, sia a chi ha ricevuto in pagamento):

a) per importi superiori a 250.000 euro, la sanzione per un pagamento in contanti non ammesso va da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 150.000;

b) per importi inferiori a 250.000 euro, la sanzione va da un minimo di 2.000 ad un massimo di 50.000.

Pagamenti in contanti, il tetto scende da 3mila a 2mila euro - Ultima modifica: 2020-07-01T17:19:08+02:00 da Alessandro Maresca

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