Obbligatorio per tutti il registro telematico degli oli

registro
Olive oil
Anche per i commercianti di olio sfuso senza deposito o stabilimento

Esteso l’obbligo della tracciabilità telematica raffinerie, sansifici, commercianti di olive e di sansa di olive, contoterzisti e (qualora detengano oli destinati alla vendita) anche olivicoltori, che quindi si aggiungono agli operatori già obbligati – ai sensi del ‘vecchio‘ sistema – alla gestione del registro SIAN (frantoi, commercianti di olio sfuso e confezionatori).

Per quanto riguarda le categorie dei prodotti oleari che devono essere tracciate, l’obbligo riguarda (oltre agli oli extravergine e vergine di oliva) anche la sansa di olive, l’olio lampante, l’olio di oliva raffinato, l’olio di oliva e gli oli di sansa di oliva.

Così come, anche per gli oli extravergini di oliva assoggettati ai sistemi di certificazione Dop e Igp sarà necessario tracciare lavorazioni e movimentazioni su registro SIAN, tra l’altro consultabile anche dagli Enti terzi incaricati di verificare la conformità degli oli extravergine di oliva ad Indicazione Geografica rispetto ai disciplinari di produzione.

Un’evoluzione del sistema anche accompagnata dall’inserimento di nuovi codici operazioni sui quali l’ICQRF ha formulato una guida sulla corretta compilazione del registro SIAN.

Dal 1° luglio anche i commercianti di olio sfuso sprovvisti di stabilimento o deposito sono obbligati alla tenuta e all’aggiornamento del registro SIAN, anche considerando che tali operatori potevano in effetti movimentare e porre in commercio partite di olio sfuso mediante autocisterne.

L’obbligo alla tenuta del registro telematico è stato introdotto anche per gli olivicoltori ma solo nel caso in cui.......

 

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Obbligatorio per tutti il registro telematico degli oli - Ultima modifica: 2015-09-29T08:16:47+02:00 da Sandra Osti

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