Agricoltore attivo, soglia minima e capping

Qualcosa cambia, ma poco, nei “requisiti orizzontali” per accedere ai pagamenti diretti della prossima Pac 2023-2027. L’agricoltore attivo viene confermato con quattro possibili fattispecie. La soglia minima è fissata a 300 euro. Il capping questa volta non viene attivato

Il Piano Strategico Nazionale, inviato dall’Italia alla Commissione europea il 30 dicembre 2021, contiene tutte le disposizioni per l’attuazione del sostegno della Pac nel nostro Paese.

I pagamenti diretti registrano un forte cambiamento (vedi TerraeVita n. 3/2022 e 4/2022), sia nella loro formulazione (pagamento base, ridistributivo, giovani, ecoschemi, accoppiato), sia per i requisiti orizzontali: agricoltore attivo, soglia minima, capping e riduzione dei pagamenti.

Il regolamento Ue

Angelo Frascarelli, Università di Perugia e membro del Comitato scientifico di Terra e Vita

Un elemento che viene confermato nella nuova Pac è la volontà di erogare gli aiuti a coloro i quali vivono effettivamente di agricoltura, con l’obiettivo di migliorare le performance della Pac. Ecco quindi che la definizione di “agricoltore attivo” (active farmer) è presente anche nella Pac 2023-2027.

Il Reg. 2021/2115 stabilisce che gli Stati membri fissino nei loro Piani Strategici la definizione di “agricoltore in attività” (agricoltore attivo). Tuttavia, per garantire un approccio comune all’interno dell’Ue, il Reg. 2021/2115 definisce un quadro comune con gli elementi essenziali per l’individuazione di tale figura.

Articolo pubblicato sulla rubrica Primo Piano di Terra e Vita

Abbonati e accedi all’edicola digitale

L’agricoltore attivo è determinato in modo da garantire che sia concesso il sostegno solo alle persone fisiche o giuridiche, che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, pur non precludendo la concessione del sostegno agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale.

In altre parole, non può essere esclusa l’erogazione del sostegno ai “pluri-active farmers”, cioè a quei soggetti che svolgono l’attività agricola, ma che sono anche impiegati in un’attività non agricola fuori la loro impresa, quando questa loro “pluriattività” consenta di rafforzare il tessuto socio-economico delle aree rurali.

Nel determinare chi sia un agricoltore attivo, gli Stati membri applicano criteri oggettivi e non discriminatori, quali l’accertamento del reddito, gli input di lavoro in azienda, l’oggetto sociale e l’inclusione delle loro attività agricole nei registri nazionali o regionali. Gli Stati membri possono prevedere anche un elenco negativo che escluda determinati agricoltori dall’essere considerati agricoltori attivi (black list).

Nel caso in cui uno Stato membro consideri agricoltori attivi quelli che per l’anno precedente non hanno ricevuto pagamenti diretti superiori a un determinato importo, tale importo non è superiore a 5.000 euro.

tab. 1 Le quattro fattispecie dell’agricoltore attivo
Zone montane e/o zone svantaggiate Altre zone
1. Agricoltore con pagamenti diretti inferiori a 5.000 euro nell’anno precedente.
2. Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola attiva o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto.
3. Agricoltore iscritto all’Inps, come Iap (imprenditore agricolo professionale), Cd (coltivatore diretto), colono o mezzadro.
4. Agricoltore in possesso della partita Iva attiva in campo agricolo (codice Ateco 01). 4. Agricoltore in possesso della partita Iva attiva in campo agricolo (codice Ateco 01), con dichiarazione annuale Iva o con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, relativa all’anno precedente.

Le scelte nazionali

Il Piano Strategico Nazionale conferma la quasi totalità delle scelte sull’agricoltore attivo esistenti nell’attuale Pac.

L’agricoltore attivo deve garantire almeno un livello minimo di attività agricola. Essa consiste nello svolgimento da parte dell’agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola.

L’Italia ha deciso di non utilizzare la black list, ma ha fissato i requisiti di agricoltore attivo.

Sono considerati agricoltori attivi, gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) agricoltori sotto la soglia di 5.000 euro di pagamenti diretti;

b) iscrizione alla camera di commercio, come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto;

c) iscrizione all’Inps;

d) possesso di partita Iva, con dichiarazione annuale Iva.

Vediamo nel dettaglio.

Gli agricoltori che, nell’anno precedente a quello di domanda, hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro sono automaticamente agricoltori attivi.

Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti, l’importo si ottiene moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell’agricoltore nell’anno di presentazione della domanda di aiuto, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell’anno precedente.

Sono attivi gli agricoltori che possiedono l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola attiva o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l’impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, in uno stato diverso da “attivo”, non è riconosciuto il requisito di agricoltore attivo.

L’iscrizione alla previdenza sociale agricola (Inps), come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri, soddisfa automaticamente il requisito di agricoltore attivo.

Sono attivi gli agricoltori in possesso della partita Iva attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale Iva, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al 50%, in zone montane e/o svantaggiate, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita Iva attiva in campo agricolo.

Soglia minima a 300 euro

Il Reg. 2021/2115 stabilisce che gli Stati membri fissino una soglia minima di superficie o un importo minimo di pagamenti diretti, al di sotto del quale non sono concessi i pagamenti.

Lo scopo è quello di semplificare la gestione dei pagamenti e di garantire che essa non comporti oneri amministrativi eccessivi rispetto all’ammontare del sostegno erogato.

Il Piano Strategico Nazionale ha fissato un importo minimo di pagamenti diretti di 300 euro.

Di fatto, sono state confermate le attuali scelte nazionali della Pac che già prevedono una soglia minima di 300 euro.

La soglia minima dei pagamenti è stata determinata in base alla media dei pagamenti diretti per ettaro in Italia, pari a circa 350 €/ha. Poiché per il pagamento di base viene assicurato con la convergenza interna il raggiungimento dell’85% del valore medio dei titoli all’aiuto al 2026, la soglia è stata ridotta per tenere conto di questa gradualità.

Articolo pubblicato sulla rubrica Primo Piano di Terra e Vita

Abbonati e accedi all’edicola digitale

Riduzione dei pagamenti e capping

Il Reg. 2021/20115 prevede la possibilità, a discrezione degli Stati membri, di ridurre i pagamenti più elevati e di fissare un limite massimo ai pagamenti (capping).

Gli Stati membri possono ridurre fino all’85% l’importo eccedente i 60mila euro del sostegno di base. Inoltre, gli Stati membri che scelgono di introdurre il limite massimo (capping), riducono del 100% l’importo superiore a 100mila euro.

La riduzione dei pagamenti e il capping sono facoltativi per lo Stato membro.

Per il periodo 2023-2027 l’Italia ha deciso di non applicare la riduzione dei pagamenti e il capping, a differenza di quanto avviene nella Pac attuale.

Agricoltore attivo, soglia minima e capping - Ultima modifica: 2022-02-13T23:29:06+01:00 da K4

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome