La Bcaa 7 è denominata “Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse” è un impegno molto rilevante per alcuni agricoltori, soprattutto per gli areali produttivi dove è frequente la monosuccessione di mais, grano duro o tabacco. Un’alternativa alla monosuccessione è la coltura secondaria, tra le colture principali, ma con una Faq il Masaf ha precisato alcune condizioni che la rendono più restrittiva: la coltura secondaria non deve essere sovesciata, bensì raccolta. Vediamone i contenuti nel dettaglio e le possibili soluzioni.
L’intercalare
La Bcaa 7 obbliga una rotazione che consiste in un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella. Ai fini del rispetto della Bcaa 7, come recita il Decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 “sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni”.
Ad esempio, il loietto, un triticale o un erbaio seminato in autunno che resta in campo fino a primavera, è una classica coltura secondaria. Pertanto, la rotazione “loietto-mais” o “triticale-mais”, che si ripete anche tutti gli anni, rispetta la Bcaa 7.
La coltura secondaria può essere una soluzione per consentire la coltivazione di mais tutti gli anni, soprattutto in Pianura Padana, nelle aree tradizionali alla maiscoltura.
La gestione della coltura secondaria è stata fonte di grande incertezza.
Il Piano Strategico per la Pac, il Decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 (decreto sulla condizionalità) e la Circolare Agea n. 64177 del 30 agosto 2023 (sui controlli della condizionalità), dispone che una coltura secondaria consente di interrompere la successione di colture principali, purché:
- sia caratterizzata da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, con la permanenza in campo per almeno 90 giorni;
- sia adeguatamente gestita, cioè portata a completamento del ciclo produttivo.
Ai fini dei controlli della Bcaa 7, Agea prevede infatti i seguenti elementi di verifica:
- “[…] un cambio di coltura, come sopra definito, almeno una volta all’anno a livello di parcella; oppure in alternativa
- […] verifica della coltivazione di colture secondarie portate a completamento del ciclo produttivo e caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, che assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni”.
La normativa vigente consente quindi l’utilizzo di molte colture secondarie (loietto, triticale, erbai invernali, rafano, senape, favino, sorgo estivo ecc.), che abbiano una permanenza in campo per almeno 90 giorni. La normativa non prevede obbligo di raccolta.
La precisazione del Masaf
Il 9 ottobre 2023, il Masaf ha pubblicato sul sito della Rete Rurale la risposta a una Faq (Frequently asked question) che fa chiarezza sulla definizione della coltura secondaria, con un’applicazione molto restrittiva.
La Faq recita che le colture secondarie devono;
- essere tenute in campo almeno 90 giorni;
- essere portate a frutto;
- non essere sovesciate, ma essere raccolte.
La Faq precisa che il frutto non è necessariamente il frutto botanico ma anche un frutto agronomico: ad esempio, il mais, che ha come frutto botanico - ma anche agronomico - la pannocchia con granella matura, può anche essere utilmente raccolto prima della maturazione botanica, cioè alla maturazione cerosa della granella, insieme a tutta la pianta, ed essere insilato; In entrambi i casi il frutto risponde agli obblighi della Bcaa 7.
Quindi una cover crop o una coltura intercalare (senza essere portata a frutto), non rientra nella coltura secondaria. Questa posizione restrittiva del Masaf complica moltissimo la coltivazione del mais nelle zone irrigue della Pianura Padana, dove la coltura viene ripetuta per più anni, per soddisfare i fabbisogni della zootecnia o per la produzione di granella.
La Faq del Masaf lascia molte perplessità, in quanto il sostegno della Pac è basato sul principio del disaccoppiamento, condizionato al rispetto di norme minime di natura ambientale, di sicurezza alimentare e di salute delle piante e degli animali (condizionalità).
Neanche il sostegno accoppiato alla soia o alle leguminose prevede il requisito della raccolta, essendo sufficiente raggiungere la maturazione piena delle cariossidi.
Comunque, visto che il Masaf si è pronunciato con la Faq, l’unica possibilità è di trovare soluzioni agronomiche compatibili.
Puglia e Pianura Padana
Il divieto di monosuccessione, introdotto dalla Bcaa 7, ha destato molte polemiche con lo slogan “Stop alla coltivazione del grano duro nel Tavoliere delle Puglie e del mais in Pianura Padana”. Questo slogan è falso e privo di fondamento.
La Bcaa 7 non vieta la coltivazione di grano duro e mais, vieta la monosuccessione per sollecitare gli agricoltori ad adottare buone condizioni agronomiche e ambientali. D’altronde, sono noti i vantaggi agronomici e ambientali della rotazione.
Inoltre, nonostante le restrizioni della Faq del Masaf, si possono trovare soluzioni per consentire la coltivazione del grano duro e del mais tutti gli anni.
Per il grano duro al Sud, il problema è risolto perché la deroga dell’aridocoltura consente la coltivazione di grano duro per due anni. Il vincolo rimane in alcune Regioni italiane (es. le Marche) che non hanno utilizzato la deroga dell’aridocoltura.
Per la Pianura Padana, l’unica soluzione alla possibilità di coltivare il mais tutti gli anni è la coltura secondaria tenuta in campo almeno 90 giorni, non sovesciata, portata a frutto e raccolta. Alcuni esempi sono le colture secondarie invernali, come il loietto, il triticale o l’orzo per insilato. Oppure le colture estive che si possono seminare e portare a frutto dopo il mais, ad esempiol il sorgo da foraggio e da insilato.
tab. 1 Esempi di conformità o non conformità alla Bcaa 7 |
|||
1° anno | 2° anno | Rispetto Bcaa 7 | Motivazione |
grano duro | grano tenero | no | stesso genere botanico |
mais | mais | no | stesso genere botanico |
tabacco | tabacco | no | stesso genere botanico |
grano | mais | sì | cambio di genere botanico |
erba medica | erba medica | sì | coltura pluriennale |
riso | riso | sì | esenzione riso |
grano duro bio | grano duro bio | sì | esenzione bio |
mais Sqnpi | mais Sqnpi | sì | esenzione Sqnpi |
melone pieno campo | melone pieno campo | no | stesso genere botanico |
melone sotto tunnel | melone sotto tunnel | sì | coltura sotto protezione |
loietto-mais | loietto-mais | sì | coltura secondaria portata a frutto |
triticale insilato-mais | triticale insilato-mais | sì | coltura secondaria portata a frutto |
grano-soia | grano-soia | sì | coltura secondaria portata a frutto |
grano-sorgo da foraggio o granella | grano | sì | coltura secondaria portata a frutto |
tabacco-favino da sovescio | tabacco | no | coltura secondaria non portata a frutto |
mais-senape >90 gg | mais-senape >90 gg | no | coltura secondaria non portata a frutto |
mais-rafano >90 gg | mais-rafano >90 gg | no | coltura secondaria non portata a frutto |
mais-sorgo da foraggio o granella | mais | sì | coltura secondaria portata a frutto |
Quando non si applica l’obbligo di rotazione
Sono tanti i casi in cui la rotazione non si applica, perché le aziende o i terreni possono fruire di esenzioni o deroghe. L’obbligo di rotazione non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio, terreni lasciati a riposo e nel caso di colture sotto protezione (tunnel o serre).
Inoltre, le seguenti tipologie di aziende o di terreni sono esentati dalla Bcaa 7:
a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
c) con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
d) i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
e) relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (Ue) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata e i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (Sqnpi).
Inoltre, il Decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 prevede deroghe alla Bcaa 7 per due situazioni particolari:
- le parcelle condotte in regime di aridocoltura;
- le parcelle ricadenti in zone montane.
Tali deroghe consentono la monosuccessione in queste situazioni particolari.
La deroga per le zone a seminativo condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base di un clima caldo-arido ammette la coltivazione della stessa coltura per due anni consecutivi. Questa deroga risolve il problema agli agricoltori del sud Italia, in particolare in Puglia, che intendono effettuare il ringrano. Tuttavia, la deroga dell’aridocoltura può essere utilizzata solamente su decisione delle Regioni. Ad esempio, la Puglia, con Delibera della Giunta regionale n. 1179 dell’8 agosto 2023 sulla base dell’elaborazione della relazione scientifica elaborata dal Crea di Foggia, ha individuato l’intero territorio regionale a clima caldo arido; pertanto, è ammessa la deroga per quanto riguarda le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura.