Requisiti agricoltore attivo. Ecco cosa cambia

agricoltore attivo
A seguito del via libera al decreto sulle scelte nazionali sul Regolamento Omnibus dato dalla Conferenza Stato-Regioni le fattispecie per dimostrare l’agricoltore attivo sono passate da sei a tre. Obbligo della partita Iva. Eliminata la black list.

Il 19 aprile la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al decreto sulle scelte nazionali sul Regolamento Omnibus. Tra le novità più rilevanti, ci sono i cambiamenti relativi all’agricoltore attivo.

Il requisito essenziale

L’esistenza del requisito di “agricoltore attivo” costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l’ottenimento dei contributi della Pac, sia del primo pilastro (pagamenti diretti) che del secondo pilastro (sviluppo rurale).

Il requisito di agricoltore attivo è controllato ogni anno e deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda.

Il Regolamento Omnibus offre la possibilità alla Stati membri di semplificare la verifica dei requisiti.

L’agricoltore attivo è un concetto nato con la Pac 2015-2020 e persegue lo scopo di selezionare i beneficiari dei pagamenti diretti ai soli agricoltori in attività (active farmers), escludendo gli agricoltori “non attivi”, ossia i soggetti per i quali l’agricoltura non è una parte significativa della propria attività economica.

L’agricoltore attivo è uno dei temi della Pac 2015-2020 su cui sono sorte molte difficoltà e incertezze, a causa della complessa normativa comunitaria e nazionale.

L’obiettivo primario è semplificare i controlli

Nelle premesse dell’Omnibus, il legislatore ha riconosciuto che la verifica dell’agricoltore attivo ha comportato un eccessivo onere burocratico.

In particolare, viene ricordato lo squilibrio tra i costi amministrativi necessari per i controlli rispetto ai benefici ricavati dall’individuazione e dall’esclusione di un ristretto numero di beneficiari non attivi.

In Italia, l’esclusione dai pagamenti ha riguardato un numero esiguo di beneficiari: i soggetti compresi nella black list, che hanno presentato la Domanda Unica e non sono riusciti ad uscire dalla suddetta lista, sono stati 371 nell’anno 2015 e 461 nell’anno 2016, pari rispettivamente allo 0,038% e allo 0,048% della domande presentate nell’anno 2015 e nell’anno 2016.

Il Ministero ha colto l’opportunità di semplificare i requisiti dell’agricoltore attivo, attraverso:

• semplificazione dei controlli per i requisiti dell’agricoltore attivo relativi alla black list;

• accesso ai pagamenti ai soli agricoltori che siano iscritti, per le loro attività agricole, in un registro fiscale o previdenziale nazionale.

La soppressione della black list

Una novità importante delle scelte nazionali è la soppressione della lista nera (black list). Ricordiamo che, dal 2015 al 2017, esisteva una black list europea e una nazionale.

Il Reg. 1307/2013 (art. 9, par. 2) prevedeva l’esclusione dai pagamenti diretti dei soggetti che appartengono alla cosiddetta black list: aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.

Gli Stati membri potevano ampliare la black list in base a criteri oggettivi e non discriminatori, ma non possono, in nessun caso, ridurre la lista fissata dal regolamento.

L’Italia aveva previsto l’allargamento della lista nera a quattro categorie di soggetti:

• banche e finanziarie;

• società immobiliari;

• società di assicurazione;

• Pubblica Amministrazione, eccetto gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo e degli enti che gestiscono usi civici.

Dopo le scelte nazionali sull’Omnibus, dal 1° gennaio 2018, la black list europea e nazionale è stata cancellata. Pertanto i suddetti soggetti potranno beneficiare dei pagamenti diretti.

I requisiti dell’agricoltore attivo fino al 2017

Fino al 31 dicembre 2017, prima del Regolamento Omnibus, l’agricoltore può dimostrare il requisito di “agricoltore attivo” se rientra in una delle seguenti sei fattispecie (tab. 1).

E dal 2018?

Su Terra e Vita n.14/2018 leggi come cambiano i requisiti dell’agricoltore attivo dal gennaio 2018 a seguito delle scelte nazionali sul Regolamento Omnibus, spiegati punto per punto.

Requisiti agricoltore attivo. Ecco cosa cambia - Ultima modifica: 2018-04-24T09:41:37+02:00 da K4

2 Commenti

  1. Ho un volume di affari inferiore a 7.000,00 euro, in possesso di partita Iva attiva in campo agricolo, codice ATECO 01, quindi non sussiste per me più l’obbligo di presentazione né della dichiarazione annuale Iva né della comunicazione polivalente, ex spesometro. Tuttavia sussiste l’obbligo di numerare e di conservare tutte le fatture. Dovrei Dichiarazione sostitutiva nella quale l’agricoltore dichiara di avvalersi dell’esenzione dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e della comunicazione polivalente per l’anno precedente quello della domanda unica. Dovrei inviare dichiarazione sostitutiva nella quale dichiaro di avvalermi dell’esenzione dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e della comunicazione polivalente per l’anno precedente quello della domanda unica. Quale è la tempista per inviare all’Agenzia delle Entrate tale dichiarazione? In questo caso rimango coltivatore attivo e ricevere la PAC? Grazie

    • Buongiorno gentile lettrice, può proporre la sua domanda nella sezione “L’esperto risponde” ma il servizio è rivolto agli abbonati alla rivista. grazie per l’attenzione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome