Le limitazioni regionali alla caccia non sono anticostituzionali

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Fischione salvo e pure i suoi fratelli. La Corte Costituzionale definisce la legittimità di una delibera regionale come quella del Piemonte che, per la salvaguardia della biodiversità faunistica, ha escluso 11 specie aviarie dalla lista di quelle cacciabili

È intervenuta la Corta Costituzionale con una sentenza pubblicata il 17 gennaio 2019 per affermare che limitazioni imposte da leggi regionali alle specie cacciabili non sono in contrasto con la normativa generale nazionale che ne consente invece la caccia.

Non a caso la pronuncia di costituzionalità è stata resa pubblica proprio il giorno in cui il calendario celebra la festività di S.Antonio Abate protettore degli animali compresi i volatili oggetto di caccia, che vengono portati in chiesa per essere benedetti.

Un caso nato in Piemonte

La questione era stata sottoposta ai giudici della Consulta dal Tar del Piemonte in relazione alla richiesta di annullamento, da parte di associazioni di cacciatori e di comprensori alpini di caccia, delle deliberazioni della Giunta della Regione Piemonte con le quali era stato approvato il calendario venatorio per la stagione 2016-2017 e dalle cui determinazioni deriva l’esclusione della possibilità di cacciare alcune specie di animali che sono, invece, considerate cacciabili dall’art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Fischione

In particolare le associazioni dei cacciatori contestavano l’illegittima esclusione dal calendario venatorio emanato dalla regione Piemonte delle specie:

  • fischione,
  • canapiglia,
  • mestolone,
  • codone,
  • marzaiola,
  • folaga,
  • porciglione,
  • frullino,
  • pavoncella,
  • moretta
  • e combattente,

che invece, erano tutte incluse tra le specie cacciabili ai sensi dell’art. 18 della legge n. 157 del 1992.

Il Tar del Piemonte, considerato che la caccia è materia che rientra nella competenza regionale, chiedevano alla Corte costituzionale se era legittima una norma regionale, che nel rispetto della competenza regionale, derogasse dalla norma quadro nazionale.

La tutela ambientale regionale supera la norma nazionale

La Sentenza afferma preliminarmente che la Costituzione affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ma ha natura di valore trasversale, idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella forma degli standards minimi di tutela.

Pertanto il carattere trasversale della materia ambientale, e quindi la sua potenzialità di estendersi anche nell’ambito delle competenze riconosciute alle Regioni, mantiene quindi salva la facoltà di queste di adottare, nell’esercizio delle loro attribuzioni legislative, norme di tutela più elevate.

La massima giurisprudenziale

Ne consegue il principio secondo cui la normativa regionale in tema di specie cacciabili è abilitata a derogare alla disciplina statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema che esprime regole minime e uniformi di tutela, purché  innalzi tale livello di protezione, come avviene nel caso della legge regionale del Piemonte con l’estensione del divieto di caccia a specie che sarebbero invece cacciabili secondo la normativa statale.

La sentenza afferma quindi che se “la Corte costituzionale viene chiamata a pronunciarsi su leggi regionali che, nell’esercizio della competenza residuale, anziché ampliare – come sempre è avvenuto in passato, con la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale delle relative disposizioni – riducono il numero delle specie cacciabili, in conformità a una specifica tradizione attenta al mantenimento degli esistenti equilibri ecologici, il giudizio non può che concludersi con la dichiarazione di infondatezza della censura di incostituzionalità prospettata.

Le limitazioni regionali alla caccia non sono anticostituzionali - Ultima modifica: 2019-02-04T01:40:33+01:00 da Lorenzo Tosi

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